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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04187/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

Tra il 19 giugno 2019 e il 25 gennaio 2020 la polizia municipale contestava al ricorrente, con quattro verbali, la violazione dell'art. 7 CdS per avere sostato con l'autovettura in zona di sosta regolamentata oltre il termine risultante dai ticket esposti. L'opposizione ai verbali era stata rigettata dal Giudice di pace e poi il Tribunale di Pistoia aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) sosteneva che l'ordinanza sindacale istitutiva dell'area di sosta regolamentata fosse stata abrogata per effetto del nuovo Codice della strada e che mancasse un valido provvedimento successivo conforme all'art. 7, comma 1, lett. f), CdS; 2) deduceva violazione dell'art. 7, comma 15, CdS, assumendo che, dopo Corte cost. n. 111/2018, la sanzione per sosta regolamentata scaduta potesse applicarsi solo al termine della fascia giornaliera e che, comunque, nell'ambito della fascia oraria pattuita tra utente e amministrazione la vicenda avesse natura di inadempimento contrattuale e non di illecito amministrativo; 3) deduceva violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto non contestata la deroga dell'art. 7, comma 8, CdS relativa alla collocazione del parcheggio in zona ZTL, con conseguente erronea distribuzione dell'onere probatorio sulla disponibilità di parcheggi liberi nelle vicinanze.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'ordinanza del 1987 istitutiva della sosta regolamentata non era stata abrogata per ius superveniens e che la successiva delibera di Giunta del 2006, seguita da ordinanza n. 524/06, aveva specificato la disciplina della sosta a pagamento. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che l'art. 7, comma 15, CdS consente la reiterazione della sanzione per ciascun periodo di protrazione della violazione entro la fascia di sosta regolamentata e che l'interpretazione proposta dal ricorrente avrebbe snaturato la sanzione amministrativa trasformandola in un preteso inadempimento contrattuale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sulla mancata contestazione, in primo grado, dell'operatività della deroga di cui all'art. 7, comma 8, CdS per area in ZTL. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La disciplina delle aree destinate al parcheggio regolamentato richiede il provvedimento amministrativo previsto dalla norma, ma nel caso concreto non era ravvisabile un vizio invalidante perché la precedente ordinanza istitutiva non risultava abrogata e gli atti successivi avevano integrato la regolamentazione.

  • art. 7, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La deroga relativa agli spazi per la sosta libera non poteva essere utilmente contestata in cassazione quando il giudice di merito aveva rilevato la mancata contestazione specifica in primo grado circa l'ubicazione del parcheggio in ZTL.

  • art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    "se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione"

    La sanzione è reiterabile per ogni periodo di protrazione della violazione della sosta regolamentata, senza trasformare la disciplina in un rapporto contrattuale tra utente e amministrazione.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'abrogazione della precedente ordinanza, ma la Corte ha escluso che vi fosse abrogazione per incompatibilità o per ius superveniens.

  • art. 231 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sopravvenuta disciplina integrale della materia; la Corte non ha accolto questa lettura.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non può essere invocato in cassazione se la censura non investe la reale ratio decidendi della decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito ha valorizzato la mancata contestazione specifica dei fatti allegati dall'amministrazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 194, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Conferma l'applicazione delle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative alle violazioni del Codice della strada, salvo deroghe speciali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ha comportato l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 86 c.p.c.

    Rileva come base dell'autodifesa della parte ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di sosta regolamentata, la sanzione prevista dal Codice della strada è amministrativa e resta tale anche quando l'utente abbia inizialmente pagato la tariffa: la protrazione oltre il periodo consentito non si trasforma in inadempimento contrattuale, ma integra la violazione sanzionata dalla norma speciale.
  • L'art. 7, comma 15, CdS va interpretato nel senso che la reiterazione della sanzione dipende dal protrarsi della violazione rispetto alla fascia di sosta regolamentata, non dalla frazione di tempo eccedente rispetto al ticket scelto dall'utente.
  • Il provvedimento amministrativo istitutivo di una zona di sosta regolamentata non è automaticamente travolto dal sopravvenire del nuovo Codice della strada, se dagli atti successivi emerge una continuità regolatoria non incompatibile con la nuova disciplina.
  • La censura di violazione dell'onere della prova è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione sulla mancata contestazione specifica di un fatto allegato dalla controparte.
  • Quando una deroga normativa è stata specificamente allegata e non contestata nei gradi di merito, la parte non può utilmente riproporre in cassazione una diversa lettura dell'onere probatorio senza confrontarsi con tale accertamento processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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