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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28069/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale n. 291/2008/0040078700 (importo complessivo 310,41 €, relativo all'ICI 2004, notificata il 30/03/2009) per sei motivi: inesistenza della pretesa creditoria (il fabbricato non appartiene alla ricorrente); nullità della cartella per nullità della notificazione e difetto della relata (mancanza data, firma e identificazione del notificatore); difetto di motivazione e violazioni di L. 212/2000 e L. 241/90; equipollenza alla precetto e assenza di sottoscrizione; assenza della relazione di notifica; contestazione di manomissione della matrice e difformità tra le due relate.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale e Regionale avevano respinto le deduzioni della ricorrente (la CTR aveva ammesso la produzione in appello della cartella e della relata). In Cassazione la controversia è stata dichiarata cessata per effetto dell'art. 4, comma 1, D.L. n.119/2018, conv. L. n.136/2018: i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla riscossione nel periodo 1/1/2000-31/12/2010 sono annullati ex lege; la cartella in contestazione (310,41 € e affidata nel periodo indicato) rientra nello stralcio, ragion per cui la Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, D.L. n.119/2018, conv. L. n.136/2018

    "I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati."

    Il giudice ha applicato la norma di stralcio ex lege e ne ha dichiarato l'effetto estintivo sulla pretesa tributaria; tale effetto può essere rilevato d'ufficio e comporta la cessazione della materia del contendere e l'annullamento del processo rispetto alla cartella interessata.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Norme richiamate dalla ricorrente come basi di censura in Cassazione (violazione di legge e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione). La Corte ha comunque deciso per la cessazione della materia del contendere sulla base dello stralcio, senza entrare nel merito delle censure sulla decisione di merito.

  • artt. 2697 c.c. e 112 c.p.c.

    Riferimenti al tema dell'onere della prova: la ricorrente contestava che l'agente della riscossione in primo grado non si fosse costituito e che la produzione della relata in appello non potesse colmare quella lacuna; la CTR ha ritenuto ammissibile la produzione e sufficiente la documentazione di notifica acquisita.

  • art. 148 c.p.c.

    Norma che disciplina gli elementi essenziali della relata di notifica; la ricorrente ne denunciava l'irregolarità (mancanza data, firma, identificazione), ma la Corte non ha deciso sul merito di tali vizi in ragione dell'annullamento del debito per effetto della normativa sopravvenuta.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973 e art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamati nelle censure relative alla corretta formazione e notifica degli atti tributari; comunque assorbiti dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere dopo lo stralcio ex lege.

  • art. 7 Legge 212/2000 e art. 3, comma 4, L. 241/1990

    Richiamate dalle contestazioni sul difetto di motivazione e di trasparenza dell'atto amministrativo. Anche queste eccezioni sono risultate irrilevanti dopo lo stralcio del debito di cui all'art. 4 D.L. 119/2018.

Massime di principio

  • Se sopravviene una norma che estingue o annulla ex lege il credito tributario (es. stralcio previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018 conv. L.136/2018), il giudice deve dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere rispetto ai carichi interessati e può cassare la decisione impugnata senza entrare nel merito delle censure precedenti.
  • Lo stralcio ex lege opera per i debiti con importo residuo fino alla soglia normativa e per il periodo temporale indicato; il relativo effetto estintivo rende irrilevanti le questioni probatorie e di validità della notifica rispetto al singolo carico annullato.
  • La produzione di documenti in sede di appello (anche da parte dell'agente della riscossione) può essere ammessa e assumere rilievo probatorio; tuttavia, se un successivo intervento normativo estingue il debito, le contestazioni procedurali possono restare senza esito pratico.
  • Quando opera lo stralcio, le spese del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, salvo diversa valutazione del giudice.
  • Le doglianze sulla validità formale della relata (mancanza di data, firma o identificazione) restano importanti per le situazioni in cui il credito non è estinto; in assenza di estinzione normativa, tali vizi possono compromettere la prova della notificazione e la legittimità della cartella.

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