Cassazione Civile, Sentenza n. 28069/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale n. 291/2008/0040078700 (importo complessivo 310,41 €, relativo all'ICI 2004, notificata il 30/03/2009) per sei motivi: inesistenza della pretesa creditoria (il fabbricato non appartiene alla ricorrente); nullità della cartella per nullità della notificazione e difetto della relata (mancanza data, firma e identificazione del notificatore); difetto di motivazione e violazioni di L. 212/2000 e L. 241/90; equipollenza alla precetto e assenza di sottoscrizione; assenza della relazione di notifica; contestazione di manomissione della matrice e difformità tra le due relate.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale e Regionale avevano respinto le deduzioni della ricorrente (la CTR aveva ammesso la produzione in appello della cartella e della relata). In Cassazione la controversia è stata dichiarata cessata per effetto dell'art. 4, comma 1, D.L. n.119/2018, conv. L. n.136/2018: i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla riscossione nel periodo 1/1/2000-31/12/2010 sono annullati ex lege; la cartella in contestazione (310,41 € e affidata nel periodo indicato) rientra nello stralcio, ragion per cui la Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarato cessata la materia del contendere e disposto la compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.L. n.119/2018, conv. L. n.136/2018
"I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati."
Il giudice ha applicato la norma di stralcio ex lege e ne ha dichiarato l'effetto estintivo sulla pretesa tributaria; tale effetto può essere rilevato d'ufficio e comporta la cessazione della materia del contendere e l'annullamento del processo rispetto alla cartella interessata.
art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Norme richiamate dalla ricorrente come basi di censura in Cassazione (violazione di legge e omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione). La Corte ha comunque deciso per la cessazione della materia del contendere sulla base dello stralcio, senza entrare nel merito delle censure sulla decisione di merito.
Riferimenti al tema dell'onere della prova: la ricorrente contestava che l'agente della riscossione in primo grado non si fosse costituito e che la produzione della relata in appello non potesse colmare quella lacuna; la CTR ha ritenuto ammissibile la produzione e sufficiente la documentazione di notifica acquisita.
Norma che disciplina gli elementi essenziali della relata di notifica; la ricorrente ne denunciava l'irregolarità (mancanza data, firma, identificazione), ma la Corte non ha deciso sul merito di tali vizi in ragione dell'annullamento del debito per effetto della normativa sopravvenuta.
art. 26 d.P.R. 602/1973 e art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamati nelle censure relative alla corretta formazione e notifica degli atti tributari; comunque assorbiti dalla dichiarazione di cessazione della materia del contendere dopo lo stralcio ex lege.
art. 7 Legge 212/2000 e art. 3, comma 4, L. 241/1990
Richiamate dalle contestazioni sul difetto di motivazione e di trasparenza dell'atto amministrativo. Anche queste eccezioni sono risultate irrilevanti dopo lo stralcio del debito di cui all'art. 4 D.L. 119/2018.
Massime di principio
- Se sopravviene una norma che estingue o annulla ex lege il credito tributario (es. stralcio previsto dall'art. 4 D.L. 119/2018 conv. L.136/2018), il giudice deve dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere rispetto ai carichi interessati e può cassare la decisione impugnata senza entrare nel merito delle censure precedenti.
- Lo stralcio ex lege opera per i debiti con importo residuo fino alla soglia normativa e per il periodo temporale indicato; il relativo effetto estintivo rende irrilevanti le questioni probatorie e di validità della notifica rispetto al singolo carico annullato.
- La produzione di documenti in sede di appello (anche da parte dell'agente della riscossione) può essere ammessa e assumere rilievo probatorio; tuttavia, se un successivo intervento normativo estingue il debito, le contestazioni procedurali possono restare senza esito pratico.
- Quando opera lo stralcio, le spese del giudizio possono essere compensate integralmente tra le parti, salvo diversa valutazione del giudice.
- Le doglianze sulla validità formale della relata (mancanza di data, firma o identificazione) restano importanti per le situazioni in cui il credito non è estinto; in assenza di estinzione normativa, tali vizi possono compromettere la prova della notificazione e la legittimità della cartella.
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