Cassazione Civile, Ordinanza n. 35481/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRAP versata per l'anno d'imposta 2009, sostenendo di avere diritto alle deduzioni c.d. da "cuneo fiscale" previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto datore di lavoro con personale dipendente a tempo indeterminato. La pretesa era stata respinta dall'Amministrazione e i giudici di merito avevano confermato il diniego, ritenendo non dimostrata la sussistenza dei presupposti del beneficio e, in particolare, non remunerativa la tariffa applicata nel servizio. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita errata distribuzione dell'onere della prova; con il secondo, violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 446 del 1997 e della normativa regionale lombarda, sostenendo che la CTR avesse interpretato erroneamente il concetto di "tariffa", valorizzando indebitamente anche contributi pubblici regionali e comunali; con il terzo, subordinato, ha chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, assumendo il contrasto dell'interpretazione restrittiva con l'art. 107 TFUE.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non vi fosse inversione dell'onere della prova ma al più una censura della valutazione del materiale istruttorio, e ha ribadito che, in materia di rimborso d'imposta e agevolazioni, grava sul contribuente l'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi del beneficio invocato. Ha accolto il secondo motivo, affermando che, ai fini dell'esclusione dal beneficio IRAP per le imprese operanti in regime di concessione e a tariffa, il concetto rilevante è quello di tariffa remunerativa, cioè capace di generare un profitto e già comprensiva dell'onere fiscale; la CTR aveva invece considerato in modo indistinto anche contributi pubblici regionali e comunali, ampliando impropriamente il parametro di valutazione. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la domanda di rimborso applicando i principi di diritto indicati e compia gli eventuali accertamenti di fatto necessari.
Norme richiamate
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella cui spetta secondo le regole sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove svolta nel merito.
La sua violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
La valutazione comparativa del materiale probatorio rientra nei poteri del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446 del 1997
Le deduzioni IRAP del c.d. cuneo fiscale non si applicano alle imprese che operano in regime di concessione e a tariffa remunerativa, perché in tali casi il costo fiscale risulta già considerato nella determinazione della tariffa.
art. 1, comma 266, l. n. 296 del 2006
Ha introdotto le deduzioni che riducono la base imponibile IRAP, ma non per i settori regolati che percepiscono una tariffa remunerativa.
artt. 5, 6 e Tab. A, n. 5, L.R. Lombardia n. 13 del 1995
Richiamati dalla ricorrente come norme regionali rilevanti nella disciplina tariffaria del servizio di trasporto pubblico locale.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata dichiarata assorbita dopo l'accoglimento del secondo motivo.
art. 107 TFUE
Richiamato dalla ricorrente come parametro di compatibilità europea della disciplina di esclusione dal beneficio fiscale.
art. 87 TCE
Richiamato nella motivazione quale previgente disposizione europea in materia di aiuti di Stato, rispetto alla quale la Commissione aveva escluso la selettività della misura.
Massime di principio
- In materia di rimborso di imposta o di agevolazioni fiscali, l'onere di provare i fatti costitutivi del beneficio invocato grava sul contribuente, salvo che il giudice abbia effettivamente invertito la regola di riparto probatorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione delle prove o la loro maggiore o minore attendibilità.
- Ai fini dell'esclusione delle deduzioni IRAP per le imprese operanti in regime di concessione, il concetto di tariffa rilevante è quello di tariffa remunerativa, ossia idonea a coprire anche il costo fiscale e a generare una sovracompensazione se sommata al beneficio fiscale.
- Non è coerente con la ratio del c.d. cuneo fiscale estendere il concetto di tariffa a qualsiasi corrispettivo pubblicamente regolato che assicuri genericamente l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento; occorre invece verificare se la tariffa sia sensibile al costo IRAP e lo assorba già nella sua determinazione.
- Nella verifica della remuneratività della tariffa non possono essere confusi, in modo indistinto, il corrispettivo tariffario e eventuali contributi pubblici, poiché il giudizio va condotto sul solo meccanismo tariffario che remunera il servizio.
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