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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13886/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico spettante ad alcuni ex lettori di madrelingua straniera dell'università, poi divenuti collaboratori esperti linguistici a seguito della soppressione della qualifica di lettore e della disciplina sopravvenuta. In primo grado era stato accertato il diritto al trattamento retributivo parametrato al 70% della retribuzione del ricercatore confermato a tempo pieno, con ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive dal 1995/1996, sulla base di precedenti giudicati passati in giudicato. La corte d'appello aveva in parte riformato, escludendo la nullità/inefficacia dei contratti di assunzione come C.E.L. ma ritenendo, quanto al trattamento economico, che i precedenti giudicati conservassero efficacia anche dopo la disciplina sopravvenuta, facendo salvo il trattamento più favorevole. Le amministrazioni ricorrenti hanno proposto otto motivi: hanno censurato l'applicazione della clausola di salvaguardia dell'art. 4 del d.l. n. 120/1995, l'applicabilità dell'art. 1 del d.l. n. 2/2004 e della legge di interpretazione autentica n. 240/2010, l'asserita ultrattività del giudicato in presenza di sopravvenienze normative e hanno riproposto l'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 26 l. n. 240/2010. I controricorrenti, con ricorso incidentale, hanno sostenuto che si fosse formato giudicato interno sulla statuizione del Tribunale che aveva dichiarato inefficaci i contratti ex d.l. n. 120/1995 e che tale capo avrebbe dovuto essere confermato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Sul ricorso principale ha rigettato tutti i motivi tranne il quinto e l'ottavo, che ha accolto nei limiti indicati in motivazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi enunciati in tema di trattamento retributivo degli ex lettori/C.E.L. e di limiti dell'ultrattività del giudicato nei rapporti di durata. È stata inoltre disposta la regolazione delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 3, L. n. 240/2010

    La norma di interpretazione autentica sull'art. 1 del d.l. n. 2/2004 va letta in collegamento con la disciplina sostanziale e comporta l'estinzione dei giudizi solo quando la pretesa azionata coincida integralmente con l'assetto legislativo fissato per il trattamento economico degli ex lettori; non estingue automaticamente tutti i processi pendenti.

  • art. 1 del d.l. n. 2/2004, convertito dalla L. n. 63/2004

    Ha introdotto un criterio legale di ricostruzione economica della carriera degli ex lettori, con efficacia dalla prima assunzione, facendo salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli.

  • art. 4 del d.l. n. 120/1995, convertito dalla L. n. 236/1995

    Ha disciplinato il passaggio alla figura del collaboratore esperto linguistico, salvaguardando i diritti maturati nel rapporto precedente e impedendo reformatio in peius nel passaggio di status.

  • art. 28 del d.P.R. n. 382/1980

    Costituiva il precedente quadro normativo del lettorato, poi abrogato/soppresso dalla disciplina sopravvenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per dedurre omissione o ultrapetizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno, ma la censura incidentale è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    L'onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti processuali vale anche per il ricorso per cassazione proposto per error in procedendo; il mero rinvio per relationem non è sufficiente.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    Impone l'ordine logico di esame delle questioni, con priorità alle eccezioni pregiudiziali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per l'enunciazione dei principi di diritto alla luce dell'orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei rapporti di durata, il giudicato conserva efficacia nel tempo solo finché non intervengano sopravvenienze di fatto o di diritto che modifichino il contenuto del rapporto o il suo regolamento; se la disciplina sopravvenuta regola diversamente il rapporto, il giudicato non può essere usato per eludere il nuovo assetto normativo, salvo i diritti già maturati.
  • In materia di ex lettori di lingua straniera e collaboratori esperti linguistici, la disciplina sopravvenuta va letta nel senso di assicurare la continuità economica del rapporto e di evitare una reformatio in peius nel passaggio alla nuova figura, mediante un assegno personale che conserva il trattamento più favorevole al momento della trasformazione del rapporto.
  • Il trattamento più favorevole salvaguardato dalla legge non coincide con l'aggancio permanente alle dinamiche retributive del personale docente o di ricercatore, ma con la differenza tra l'ultima retribuzione di provenienza, calcolata secondo il criterio legale, e la retribuzione dovuta al nuovo collaboratore linguistico secondo la contrattazione collettiva.
  • L'estinzione dei giudizi prevista dalla legge interpretativa opera solo quando la domanda giudiziale sia pienamente sovrapponibile alla disciplina sostanziale dettata dal legislatore; non può operare quando nel processo siano fatte valere anche pretese ulteriori o diverse rispetto al mero adeguamento legale del trattamento economico.
  • Nel ricorso per cassazione, anche quando si denuncia un error in procedendo, la parte deve indicare in modo specifico i fatti processuali e il contenuto degli atti su cui fonda la censura; non è sufficiente il rinvio generico agli atti di causa.
  • La garanzia dei diritti maturati nella fase precedente del rapporto di lavoro riguarda, in via generale, le situazioni già entrate nel patrimonio del lavoratore e gli istituti che valorizzano l'anzianità di servizio, non una persistente identità piena tra figure professionali diverse.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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