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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03628/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico, emesso dopo procedura DOCFA per rideterminare la rendita di un aerogeneratore sito in Basilicata. In primo grado l’atto era stato annullato, mentre in appello la decisione è stata riformata solo in parte: è stata esclusa dalla rendita la torre eolica e la rendita è stata rideterminata in misura inferiore. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe aderito in modo acritico alla tesi della contribuente; (2) violazione dell’art. 384 c.p.c., per non avere il giudice di rinvio accertato correttamente se la torre fosse o meno componente funzionale al processo produttivo; (3) violazione della disciplina sulla rendita catastale degli immobili speciali e della norma introdotta dalla legge di stabilità 2016, assumendo che la torre eolica dovesse concorrere alla rendita; (4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla corretta determinazione del valore del lotto e degli altri elementi valorizzati nell’avviso; (5) violazione delle norme catastali e del criterio del costo di ricostruzione, per non avere il giudice di merito determinato il valore delle componenti residue dell’impianto al netto della torre secondo il criterio invocato dall’Ufficio. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso solo nei limiti del quinto motivo e ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri quattro motivi. In particolare, ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione apparente, sulla violazione dei limiti del giudizio di rinvio, sulla pretesa inclusione della torre nella rendita e sull’omessa pronuncia. Ha invece ritenuto che, una volta esclusa la torre dal computo della rendita in quanto componente funzionale al processo produttivo, la sentenza di merito dovesse comunque essere rinnovata nella parte relativa alla determinazione del valore delle componenti residue dell’impianto e alla considerazione delle voci ulteriori rilevanti ai fini catastali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"

    La mancanza di motivazione rileva solo quando la sentenza sia radicalmente priva di argomentazione o presenti motivazione apparente, inconciliabile o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, in collegamento con l’art. 132 c.p.c.

  • art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte distingue tra errori di violazione di legge, nullità processuali e vizi di motivazione o di fatto, escludendo che la critica al libero convincimento del giudice possa essere veicolata come nullità ex n. 4.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, a seconda della ragione dell’annullamento, conserva o meno i poteri di merito nei limiti fissati dalla pronuncia rescindente.

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare... è effettuata, tramite stima diretta..."

    Per gli immobili speciali e particolari la rendita si determina con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    La norma non è stata ritenuta abrogata dalla disciplina successiva; continua a operare il rinvio alle metodologie di stima diretta richiamate dalla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 2012.

  • art. 1, commi 21 e 22, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    La disciplina ridisegna l’oggetto rilevante della rendita catastale degli immobili speciali, ma non elimina le metodologie di stima fondate sul costo per le componenti residue.

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato nel quadro delle norme sulla formazione della rendita catastale.

  • art. 28, comma 2, d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato come base del criterio subordinato e residuale del costo di ricostruzione per la stima catastale.

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16

    Norma richiamata nel sistema della stima catastale degli immobili speciali.

  • art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Norma richiamata in tema di procedura DOCFA e determinazione della rendita.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di ricostruire la ratio decidendi; non basta la mancata risposta puntuale a tutte le argomentazioni di parte se il percorso logico è comunque intelligibile.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere proposta come violazione di norme processuali ex art. 360, n. 4, c.p.c., quando in realtà mira a contestare l’apprezzamento delle prove e il libero convincimento del giudice, riservati al merito.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti tracciati dalla sentenza rescindente: se l’annullamento è per violazione di legge, non può rimettere in discussione i fatti già acquisiti; se è per vizio di motivazione, conserva più ampi poteri istruttori e valutativi nei limiti del capo annullato.
  • In materia catastale, per gli impianti eolici, la torre di sostegno va esclusa dalla rendita quando sia accertato che è componente funzionale e strumentale al processo produttivo e non abbia autonoma utilità diversa dall’impianto.
  • L’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 non esclude la possibilità di determinare la rendita delle componenti residue dell’impianto con criteri di costo o di stima diretta, limitatamente agli elementi che restano rilevanti (suolo, fondazioni, piazzola, cabina e altri elementi non esclusi).
  • L’omessa pronuncia ricorre solo se manca del tutto una decisione su un capo autonomamente decisivo; non sussiste quando la soluzione adottata implica implicitamente il rigetto della domanda o della censura.
  • La determinazione della rendita catastale deve considerare separatamente le componenti immobiliari rilevanti e le voci di costo pertinenti, ma senza includere gli elementi che la legge qualifica come esclusi perché funzionali al processo produttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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