Cassazione Civile, Ordinanza n. 18718/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso delle ritenute operate in Italia sugli interessi pagati nel 2008 da una società italiana controllata a favore della propria controllante belga. La controllante aveva chiesto il rimborso di euro 174.755,50; l’ufficio lo aveva negato richiamando l’art. 110, comma 7, TUIR. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello della società estera, valorizzando anche il fatto che la controllata italiana aveva spontaneamente ripreso a tassazione, per intero, gli interessi passivi versati. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: 1) omessa e/o apparente motivazione, per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, n. 5, c.p.c.; 3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110 TUIR e dell’art. 26-quater d.P.R. 600/1973, sostenendo che gli interessi sarebbero stati generati da un’operazione in violazione del transfer pricing e che la ripresa a tassazione in Italia non escluderebbe la correttezza della ritenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la motivazione della CTR non era apparente: la sentenza di merito, pur sintetica, era sufficientemente intellegibile e superava il "minimo costituzionale"; inoltre il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per contestare la diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha poi respinto anche il terzo motivo, osservando che il punto decisivo era la già avvenuta tassazione in Italia, per effetto della ripresa a tassazione integrale degli interessi da parte della controllata: imporre anche le ritenute alla fonte sui medesimi interessi avrebbe determinato una duplicazione impositiva incompatibile con i principi della direttiva 2003/49/CE e con l’art. 26-quater, comma 5, d.P.R. 600/1973. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
motivo di ricorso per omessa e/o apparente motivazione
la motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione
motivo di ricorso per omessa e/o apparente motivazione
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettivamente intellegibile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione dell’art. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/92
il vizio processuale è configurabile solo in presenza di motivazione meramente apparente
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti
il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non la contestazione della qualificazione giuridica dei fatti
violazione e/o falsa applicazione
nel caso concreto non ha prevalso la tesi dell’Ufficio, perché gli interessi erano già stati integralmente ripresi a tassazione in Italia
art. 26-quater d.P.R. n. 600/1973
violazione e/o falsa applicazione
recepisce la direttiva 2003/49/CE e impedisce una duplicazione impositiva sui pagamenti di interessi tra società consociate di Stati membri diversi
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
integrazione della motivazione della sentenza impugnata
la Corte integra la motivazione, chiarendo che la ripresa a tassazione in Italia rende indebita un’ulteriore imposizione alla fonte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non opera il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato
direttiva 2003/49/CE
divieto c.d. di doppia imposizione
garantisce una tassazione equa dei pagamenti di interessi fra società consociate di Stati membri diversi evitando la doppia imposizione
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente presente, non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della diversa qualificazione giuridica data dal giudice ai fatti già considerati.
- In materia di ritenute su interessi intragruppo transfrontalieri, non è legittima una seconda imposizione alla fonte se il medesimo importo è già stato integralmente assoggettato a tassazione nel Paese della società pagante, poiché ciò contrasta con la disciplina unionale volta a evitare la doppia imposizione.
- Quando la società residente ha già effettuato una ripresa a tassazione integrale degli interessi passivi verso la controllante estera, il presupposto per trattenere ulteriori ritenute può venir meno per effetto del divieto di duplicazione impositiva.
- Le censure che attaccano in sostanza la sussunzione giuridica dei fatti non possono essere mascherate come omesso esame di fatto decisivo.
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