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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17024/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione dell'indennità di buonuscita spettante a un ex dipendente della Regione Siciliana collocato a riposo dal 1 ottobre 2007. Il ricorrente contestava il criterio di calcolo adottato dall'amministrazione, che aveva applicato la normativa statale in luogo di quella regionale più favorevole, aveva escluso alcuni periodi di servizio pre-ruolo svolti presso la Regione Siciliana e presso un Comune con contratto a tempo determinato, e aveva negato l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità prevista dal CCRL richiamata dal ricorrente. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancata assegnazione dei termini ex artt. 190, 352 e 359 c.p.c. e lesione del contraddittorio nel contesto della trattazione scritta emergenziale; 2) analoga nullità e violazione di legge per mancata concessione dei termini e per il rigetto dell'istanza di modifica dei quesiti del CTU; 3) violazione della disciplina regionale sulla buonuscita, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente individuato nella sola assunzione per concorso bandito prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 21/1986 la condizione per il regime derogatorio più favorevole, mentre il ricorrente invocava la diversa disciplina della l.r. n. 10/1986 e la liquidazione pro quota secondo il regime regionale fino al 31.12.2003; 4) violazione del principio di non contestazione e del divieto di nuove domande/eccezioni in appello, deducendo che il servizio pre-ruolo e l'indennità contrattuale erano fatti documentalmente provati e non contestati; 5) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 421 c.p.c. per avere la Corte ritenuto inammissibile la documentazione prodotta a sostegno della modifica dei quesiti del CTU, documentazione necessaria a fronte delle nuove contestazioni mosse in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo: quanto alla doglianza sul mancato termine ex art. 190 c.p.c., ha osservato che tale disciplina non si applica al rito del lavoro e che la trattazione scritta emergenziale ex art. 83 d.l. n. 18/2020 prevedeva lo scambio di sole note con istanze e conclusioni; quanto alla censura sulla CTU, ha rilevato che l'istanza di modifica dei quesiti non era riportata nel ricorso con gli oneri di autosufficienza richiesti dall'art. 366 n. 6 c.p.c.; ha inoltre evidenziato che la sentenza impugnata aveva comunque motivato sull'inutilizzabilità del servizio pre-ruolo svolto presso il Comune. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo corretta la conclusione della Corte territoriale secondo cui la deroga regionale più favorevole richiede che il dipendente sia stato assunto in forza di concorso indetto prima della data spartiacque dell'11 maggio 1986, e che la successiva legge regionale n. 5/2007 non poteva operare retroattivamente su situazioni già esaurite. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e mirava a una rivalutazione del fatto, spettando al giudice di merito apprezzare l'eventuale non contestazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese perché le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta non fondata perché la previsione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica riguarda il rito ordinario e non il rito del lavoro; nel caso concreto operava la disciplina emergenziale di trattazione scritta.

  • art. 352 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 190 e 359 c.p.c. come base della doglianza processuale, ma la censura è stata reputata inammissibile o infondata nel contesto del rito applicabile.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'applicazione dell'art. 190 c.p.c. in appello, ma la Corte ha escluso la violazione denunciata nel rito concretamente seguito.

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    La trattazione scritta emergenziale ha sostituito l'udienza con il deposito telematico di note contenenti sole istanze e conclusioni.

  • L. n. 27/2020

    Norma di conversione richiamata nel contesto della disciplina emergenziale del processo civile durante la pandemia.

  • art. 221 L. n. 77/2020

    Richiamato come modifica della disciplina emergenziale sulla trattazione scritta.

  • art. 10 L.R. Sicilia n. 21/1986

    I commi 2 e 3 introducono una deroga al regime statale per alcuni dipendenti regionali; la data dell'11 maggio 1986 è lo spartiacque per l'applicabilità del più favorevole regime regionale.

  • art. 58 L.R. Sicilia n. 25/1993

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di riliquidazione secondo la disciplina regionale.

  • art. 3 L.R. Sicilia n. 11/1996

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina regionale applicabile al trattamento di fine servizio.

  • art. 10, comma 2, L.R. Sicilia n. 10/1986

    Invocato dal ricorrente come base della domanda di riliquidazione; la Corte ha tuttavia ritenuto corretto il criterio applicato dai giudici di merito alla luce della disciplina regionale interpretata in coerenza con la precedente giurisprudenza.

  • art. 10, comma 3, L.R. Sicilia n. 10/1986

    Richiamato per distinguere il regime derogatorio riferito ai dipendenti assunti in forza di concorsi già indetti prima della data spartiacque.

  • art. 3, comma 1, L.R. Sicilia n. 11/1990

    Richiamato per indicare la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità.

  • art. 88, comma 6, CCRL 2002-2005 Sicilia

    Era stata dedotta la sua inclusione nella base di calcolo della buonuscita, ma la Corte d'appello l'aveva esclusa e la cassazione non ha accolto la censura.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la doglianza sulla non contestazione e sul presunto utilizzo di fatti non contestati in appello; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di nuove domande ed eccezioni nel rito del lavoro; la doglianza è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la censura sull'onere della prova e sull'inammissibilità della documentazione prodotta; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro e alla produzione documentale a supporto della CTU.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza del ricorso perché non riproduceva il contenuto dell'istanza di modifica dei quesiti e del provvedimento di rigetto.

  • art. 117, comma 2, lett. o), Cost.

    Richiamato per affermare che la materia previdenziale è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancata assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. non integra di per sé nullità quando il giudizio sia stato trattato con la diversa modalità prevista dalla disciplina emergenziale, che consente il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni.
  • In sede di legittimità, la deduzione di un vizio relativo alla CTU o ai relativi quesiti richiede rigoroso rispetto dell'onere di autosufficienza: il ricorso deve riportare il contenuto degli atti e dei provvedimenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La disciplina regionale siciliana più favorevole in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti regionali opera entro un perimetro temporale e soggettivo delimitato dalla data spartiacque indicata dalla normativa; il successivo mutamento legislativo non si applica retroattivamente a situazioni esaurite se manca una previsione espressa.
  • La valutazione dell'efficacia della non contestazione e della portata delle allegazioni delle parti appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira soltanto a una rivalutazione del fatto.
  • Nel rito del lavoro, la doglianza che invochi la produzione di documenti o l'ampliamento del thema decidendum deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con i limiti dei poteri istruttori e assertivi delle parti, non potendo essere proposta in modo astratto o sganciato dal concreto contenuto della decisione.
  • Il trattamento di fine servizio o buonuscita va determinato secondo la disciplina applicabile al momento di maturazione del diritto, salvo espressa disciplina transitoria o retroattiva; la mera maturazione anticipata dei requisiti pensionistici non basta a consolidare un diritto alla liquidazione secondo una normativa più favorevole sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRPensioni
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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