Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 15399/2024, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto nel ritenere nulla la notifica del ricorso per cassazione effettuata alla società resistente. Secondo la ricorrente, gli indirizzi PEC utilizzati per la notifica non erano indirizzi non istituzionali dei difensori della società, come ritenuto nell'ordinanza revocanda, ma coincidevano con gli indirizzi PEC istituzionali risultanti dal REGINDE, pubblico elenco da lei depositato. La società è rimasta intimata nel giudizio di revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che il mezzo fosse diretto contro un'ordinanza meramente ordinatoria, priva di contenuto decisorio. Poiché la revocazione è un mezzo di impugnazione esperibile solo avverso provvedimenti che definiscano il giudizio, il ricorso non era proponibile. Non sono state liquidate spese, perché la società è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit.
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione è un mezzo di impugnazione esperibile solo contro provvedimenti aventi contenuto decisorio e idonei a definire il giudizio; non è ammissibile avverso ordinanze meramente ordinatorie.
- Se il giudice di legittimità ha emesso un provvedimento privo di decisorietà, contro di esso non può essere proposto ricorso per revocazione, neppure deducendo un errore di fatto.
- La mera deduzione di un errore percettivo o fattuale non è sufficiente a radicare l'ammissibilità della revocazione quando il provvedimento impugnato non appartiene alla categoria delle decisioni impugnabili.
- In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, possono ricorrere i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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