Cassazione Civile, Ordinanza n. 17009/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di lavoro domestico allegati dalla lavoratrice: il primo prestato alle dipendenze di un soggetto poi deceduto, il secondo alle dipendenze della moglie del primo, anch'essa poi deceduta. La lavoratrice chiedeva agli eredi il pagamento di differenze retributive e t.f.r. maturati nei due rapporti. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto l'esistenza dei rapporti e condannato due eredi al pagamento pro quota. In appello uno degli eredi deduceva l'estinzione del giudizio di primo grado per mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori chiamati all'eredità del de cuius, sostenendo che costoro erano litisconsorti necessari come discendenti del fratello premorto della de cuius. La lavoratrice ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 100, 102 e 307 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo: prima dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio, le ulteriori chiamate avevano già rinunciato all'eredità del loro ascendente con atto pubblico, ritualmente acquisito al giudizio; pertanto non erano più chiamate all'eredità e non dovevano essere evocate come litisconsorti necessari. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 92 c.p.c. sulla condanna alle spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale verso le sorelle che avevano già rinunciato all'eredità fosse inutile e superflua, poiché al momento dell'ordinanza esse non erano più chiamate all'eredità e quindi non erano litisconsorti necessari. Ha rilevato che la rinuncia era documentata con atto pubblico già acquisito al giudizio. Di conseguenza ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato estinto il giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio e ha rinviato alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, per la decisione del merito del gravame. Il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che la Corte d'appello avrebbe violato nel ritenere non correttamente integrato il contraddittorio.
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che, alla data dell'ordinanza, le ulteriori chiamate non erano più litisconsorti necessari per effetto della rinuncia all'eredità.
la Corte d'appello lo aveva applicato per dichiarare estinto il giudizio di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio; la Cassazione ha escluso tale conseguenza perché l'integrazione richiesta era superflua in presenza della rinuncia già documentata.
art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
base formale del primo motivo di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
base formale del secondo motivo di ricorso per violazione di legge in tema di spese.
norma invocata per contestare la condanna della lavoratrice al rimborso delle spese di appello; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.
Massime di principio
- Quando l'integrazione del contraddittorio è ordinata nei confronti di soggetti che, prima dell'ordinanza, hanno già rinunciato all'eredità documentando la rinuncia con atto pubblico acquisito al processo, l'ordine è superfluo e la sua mancata esecuzione non giustifica l'estinzione del giudizio.
- Ai fini dell'individuazione dei chiamati all'eredità da evocare in giudizio, la situazione va valutata allo stato degli atti: se risulta o è conoscibile con l'ordinaria diligenza una causa che abbia fatto venir meno il titolo a succedere, il soggetto non è un litisconsorte necessario.
- La declaratoria di estinzione per mancata integrazione del contraddittorio presuppone che l'ordine riguardi effettivi litisconsorti necessari; se invece l'ordine è rivolto a soggetti già privi di legittimazione successoria, la sanzione estintiva non può operare.
- L'accoglimento del motivo che travolge la declaratoria di estinzione comporta anche la caducazione del capo sulle spese fondate su tale esito, con necessità di nuova regolazione all'esito del giudizio di rinvio.
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