Cassazione Civile, Ordinanza n. 17008/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, dipendente di banca per molti anni, sosteneva di aver svolto dal luglio 1998 mansioni superiori a quelle della qualifica posseduta, in ragione della nomina a responsabile della funzione di controllo interno delle attività finanziarie. Chiedeva l’accertamento del diritto a un inquadramento più elevato: prima come funzionario di 1^ livello per un primo periodo, poi come dirigente in base alla c.d. dirigenza allargata prevista dal contratto collettivo e dall’integrativo aziendale. Domandava inoltre la ricostruzione della posizione giuridica, economica e previdenziale, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento dei danni non patrimoniali e professionali. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo, tra l’altro, che la funzione di controllo interno fosse per sua natura svincolata dai rapporti gerarchici con i responsabili dei settori controllati, che il ricorso non avesse allegato e provato in modo specifico le mansioni concretamente svolte rispetto alle declaratorie contrattuali, e che le testimonianze escludessero lo svolgimento delle mansioni dirigenziali o di responsabile di un gruppo operativo. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: (1) violazione delle norme sul controllo interno e sui requisiti di autonomia e indipendenza del relativo responsabile; (2) violazione del CCNL quanto ai quadri direttivi e alla dirigenza allargata; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè lo svolgimento della funzione di responsabile del controllo finanza senza vincoli gerarchici; (4) omesso esame delle mansioni svolte e delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico, mediante il richiamo indiscriminato di fonti normative senza specificare la singola norma asseritamente violata e senza confrontarsi con la ratio della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile nella parte in cui non si confrontava con la motivazione autonoma della sentenza d’appello, secondo cui il lavoratore, essendo al più in una qualifica inferiore e non avendo ottenuto il necessario punteggio di maggiorazione, non poteva accedere alla dirigenza allargata; infondato nella parte in cui pretendeva di fondare il diritto all’inquadramento sulle posizioni di altri dipendenti, elemento ritenuto irrilevante nel giudizio trifasico di accertamento delle mansioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché contraddittorio, essendo basato su un fatto qualificato dal ricorrente come pacifico e quindi non controverso, e comunque precluso dalla doppia conforme. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché anch’esso precluso dalla doppia conforme e perché mirava soltanto a una nuova valutazione del materiale testimoniale, attività riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, senza distrazione, per incertezza sulla richiesta e sulla soggettiva riferibilità della stessa.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge va dedotto in modo specifico, indicando la singola norma violata e confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata; il richiamo generico a intere fonti non è sufficiente.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione specifica delle ragioni di censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 26, comma 2, regolamento CONSOB del 30/09/1997
La funzione di controllo interno è affidata a un responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori sottoposti a controllo, con conseguente irrilevanza della posizione gerarchica di questi ultimi ai fini del diritto all’inquadramento.
Ai fini dell’inquadramento superiore occorre il corretto raffronto tra mansioni concretamente svolte e declaratoria contrattuale; il riferimento comparativo ad altri dipendenti non integra il procedimento di verifica del diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto decisivo realmente controverso; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nella ricostruzione dei fatti.
La distrazione delle spese richiede una richiesta inequivoca e riferibile con certezza al difensore anticipatario; in caso di incertezza non può essere disposta.
art. 36 Cost.
La norma assicura sufficienza e adeguatezza della retribuzione, ma non impone una parità di trattamento retributivo o di inquadramento tra lavoratori in rapporto privatistico.
art. 3 Cost.
Il principio di uguaglianza opera nei rapporti tra cittadini e legge, non come obbligo di parità di inquadramento tra dipendenti privati.
Grava sul lavoratore che rivendica l’inquadramento superiore l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto, cioè mansioni svolte e loro corrispondenza alle declaratorie contrattuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo per violazione di legge è inammissibile se si limita a evocare fonti normative in modo indistinto, senza indicare la specifica regola violata e senza un confronto critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Chi chiede l’inquadramento superiore deve allegare e provare in modo puntuale le mansioni concretamente svolte e confrontarle con la declaratoria del contratto collettivo; non è sufficiente fondare la pretesa sul diverso inquadramento di altri dipendenti che abbiano svolto mansioni analoghe.
- Nel procedimento di accertamento dell’inquadramento professionale il dato comparativo con altri lavoratori non è decisivo: conta il giudizio trifasico tra mansioni in fatto, declaratoria contrattuale e loro raffronto.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione delle prove o delle testimonianze, né quando operi la preclusione della doppia conforme.
- L’accesso a un’area superiore prevista da disciplina collettiva o integrativa presuppone il possesso dei requisiti specificamente richiesti; in mancanza del titolo di base e dei punteggi necessari, la pretesa non può essere accolta.
- Le regole di autonomia e indipendenza del responsabile del controllo interno non implicano automaticamente un inquadramento dirigenziale, se la disciplina applicabile non collega a tale funzione una specifica qualifica superiore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17009/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17010/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17011/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17012/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17013/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →