Cassazione Civile, Ordinanza n. 17011/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell’INPS, quale successore dell’INPDAP, nei confronti di un ente religioso per contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003. La Corte d’appello di Roma aveva confermato il dovuto per febbraio e marzo 2003, ritenendo interrotta la prescrizione da un messaggio di posta elettronica del 3 gennaio 2007, e aveva invece dichiarato prescritto il credito relativo a gennaio 2003. L’ente ricorrente principale ha proposto tre motivi, deducendo omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 1334, 1335 e 2943 c.c. e nullità della sentenza per motivazione illogica o apparente, sostenendo che la mail non potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione. L’INPS, con ricorso successivo, ha denunciato violazione degli artt. 2935 c.c. e 3, commi 9, 10 e 10-bis, l. n. 335/1995, contestando la dichiarazione di prescrizione del credito per gennaio 2003 e sostenendo che il comma 10-bis avrebbe sospeso il termine prescrizionale sino al 31 dicembre 2022 per i contributi maturati al 31 dicembre 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso successivo. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere un riesame del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito sull’idoneità del messaggio di posta elettronica a interrompere la prescrizione; tale valutazione è sottratta al sindacato di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale, peraltro non deducibile nel caso di specie anche per la preclusione ex art. 348-ter c.p.c. Quanto al ricorso dell’INPS, la Corte ha osservato che il differimento dell’efficacia della disciplina della prescrizione previsto dal comma 10-bis dell’art. 3 l. n. 335/1995 riguarda solo gli obblighi contributivi delle gestioni amministrate dall’INPS relativi ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex d.lgs. n. 165/2001; la diversa lettura proposta dall’Istituto non è stata condivisa. Inoltre, sulla qualità di pubblica amministrazione dell’ente ricorrente principale la sentenza impugnata non conteneva accertamenti, e la questione, implicando anche profili di fatto, non poteva essere prospettata per la prima volta in cassazione. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca ed è stato disposto l’obbligo per entrambe le parti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente principale come parametro della censura sulla idoneità del messaggio di posta elettronica a produrre effetti interruttivi.
Richiamato dal ricorrente principale per contestare la valutazione di ricezione/conoscibilità del messaggio interruttivo.
Richiamato dal ricorrente principale in tema di interruzione della prescrizione.
Richiamato dall’INPS nella censura relativa al decorso/sospensione della prescrizione dei crediti contributivi.
art. 3, commi 9, 10 e 10-bis, l. n. 335/1995
Il comma 10-bis è interpretato in senso restrittivo: il differimento dell’efficacia della disciplina prescrizionale opera solo per le contribuzioni dovute alle gestioni INPS relative ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001.
La preclusione prevista per il doppio conforme rende non deducibile in cassazione il vizio motivazionale nei limiti invocati dal ricorrente principale.
Il sindacato sul giudizio di fatto è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qui ritenuto comunque non esperibile.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il rito camerale e il deposito dell’ordinanza nei termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della statuizione sull’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto da entrambi i ricorrenti in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione del giudice di merito sull’idoneità di un atto a interrompere la prescrizione è un giudizio di fatto e non può essere rivisitata in cassazione se non nei limiti del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; quando opera la preclusione del doppio conforme, tale censura resta ulteriormente limitata.
- La disciplina del differimento dell’efficacia della prescrizione introdotta dall’art. 3, comma 10-bis, l. n. 335/1995 va interpretata restrittivamente e si applica soltanto agli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate dal d.lgs. n. 165/2001.
- Una questione che richieda accertamenti di fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; occorre che risulti trattata nei gradi di merito e che sia specificato quando e come sia stata dedotta.
- In caso di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, il giudice può compensare le spese per reciproca soccombenza e deve dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
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