Cassazione Civile, Ordinanza n. 17012/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere, da un lato, l’accertamento del diritto alla costituzione della riserva matematica utile all’erogazione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 in relazione a omissioni contributive riferite al periodo 1.1.1994-11.8.1995; dall’altro, la ricostituzione e regolarizzazione del periodo contributivo 1.1.1999-31.12.2004, durante il quale aveva dedotto di aver lavorato continuativamente alle dipendenze di due società, con ulteriori omissioni contributive. In cassazione ha dedotto due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse valorizzato d’ufficio la presunta inidoneità di documenti prodotti per difetto di data certa e per riferibilità a diversa posizione assicurativa, senza prima sollecitare il contraddittorio, nonostante l’INPS non avesse contestato l’efficacia probatoria di quei documenti; (2) violazione di norme sostanziali e processuali in tema di obbligazione contributiva, confessione, prova e rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso il valore confessorio di transazioni e verbale di conciliazione, omesso di valutare prospetti paga e altri documenti, e trascurato che l’azienda era cessata, con conseguente impossibilità di ottenere la costituzione della riserva matematica dal datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente inammissibile perché non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’avvenuta formazione del giudicato interno sulla statuizione di inammissibilità della domanda relativa alla rendita vitalizia per mancata prova dell’impossibilità di conseguirla dal datore di lavoro. Ha poi respinto il primo motivo nel merito, chiarendo che il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti prodotti a prova dei fatti stessi, la cui efficacia probatoria può essere discussa e valutata dal giudice senza necessità di preventiva sollecitazione del contraddittorio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell’INPS, ed è stato dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la domanda di costituzione della rendita vitalizia presuppone la prova dei relativi requisiti e, in particolare, dell’impossibilità di ottenere la regolarizzazione a carico del datore di lavoro; la questione non può essere riesaminata in cassazione se sulla relativa inammissibilità si è formato giudicato interno
invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione/struttura argomentativa ritenuta dal ricorrente insufficiente o viziata
richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza
invocato in relazione alla tutela previdenziale per omissioni contributive del datore di lavoro
richiamato dal ricorrente per sostenere il valore confessorio di atti transattivi o conciliativi
richiamato dal ricorrente per sostenere il valore confessorio di atti del datore di lavoro
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla gestione del contraddittorio e dell’istruzione della causa
richiamato per lamentare l’erronea valutazione delle prove e dei documenti prodotti
richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito
richiamato dalla Corte per precisare che il disconoscimento riguarda i documenti nelle forme previste
richiamato dalla Corte per indicare la querela di falso quale strumento per contestare l’autenticità o efficacia di determinati documenti
la mancata critica della ratio decidendi rende il motivo inidoneo al raggiungimento dello scopo e quindi inammissibile
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
disciplinato il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e pretende di prospettare una questione di merito non esaminata dal giudice di appello.
- Il giudicato interno sulla statuizione di inammissibilità di una domanda preclude ogni riesame nel merito della stessa in sede di legittimità.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti prodotti a loro prova; sui documenti non incombe un onere di contestazione in senso tecnico, ferma restando la possibilità di disconoscimento nei casi previsti o di querela di falso.
- La valutazione della significatività e dell’efficacia probatoria dei documenti può essere compiuta dal giudice senza necessità di preventiva sollecitazione del contraddittorio, se il tema riguarda la loro attendibilità o rilevanza probatoria e non un fatto nuovo non allegato.
- In materia di rendita vitalizia per omissioni contributive, la parte che agisce deve allegare e provare i presupposti della tutela richiesta, inclusa l’impossibilità di ottenere la regolarizzazione dal datore di lavoro quando tale impossibilità rilevi come requisito della domanda.
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