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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17010/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice, dipendente dal 1997 e inquadrata come programmista regista, sosteneva di aver svolto dal 17/04/2000 mansioni in concreto giornalistiche presso il CCISS "viaggiare informati", in particolare raccolta, elaborazione e diffusione di notizie su traffico e sicurezza stradale, partecipazione a collegamenti e approfondimenti, nonché redazione di articoli per il sito internet del centro. Chiedeva l’accertamento della natura giornalistica delle mansioni, il riconoscimento del diritto all’inquadramento come redattore ordinario dal 17/04/2000, l’applicazione del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo giornalistico e il pagamento delle differenze retributive. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Cassazione era già intervenuta una prima volta cassando con rinvio per verificare se le attività svolte presentassero i requisiti dell’elaborazione autonoma delle notizie, della loro rilevanza per i destinatari e della predisposizione di un messaggio comunicativo con apporto soggettivo e creativo, restando irrilevante la struttura aziendale e l’inserimento o meno in testate giornalistiche. In sede di rinvio la Corte d’Appello ha nuovamente respinto la domanda, ritenendo che l’attività si limitasse alla raccolta e diffusione di informazioni validate e predefinite su viabilità e sicurezza stradale, con collegamenti e approfondimenti sporadici, brevi e complementari, senza sufficiente autonomia organizzativa né rielaborazione critica tale da integrare mansioni giornalistiche. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: nullità della sentenza e vizio motivazionale per aver svalutato collegamenti e approfondimenti pur di natura giornalistica; violazione delle norme sul lavoro giornalistico e sull’onere della prova per aver richiesto un contributo propositivo e spazi di autonomia; omesso esame del fatto decisivo relativo alla redazione quotidiana di articoli per il sito CCISS; violazione della disciplina contrattuale del programmista regista per avere ricondotto le prestazioni a tale figura. La Corte ha ritenuto il primo, secondo e terzo motivo infondati e il quarto e quinto inammissibili, confermando che la ricorrente non aveva dimostrato i fatti costitutivi della pretesa qualificazione giornalistica e che l’apprezzamento delle prove testimoniali spettava al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello in sede di rinvio che aveva escluso la natura giornalistica delle mansioni svolte. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse presente e sufficiente, che non vi fosse travisamento della prova ma soltanto una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, che i parametri per qualificare l’attività come giornalistica richiedessero autonomia nell’elaborazione delle notizie, selezione critica e apporto creativo non dimostrati nel caso concreto, e che l’ulteriore censura sulla figura professionale fosse priva di decisività perché, anche a voler ipotizzare un errore interpretativo del contratto collettivo, restavano comunque non provati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.

    Invocato per censurare la nullità della sentenza e i vizi di motivazione; la Corte ha distinto tra carenza motivazionale sotto il minimo costituzionale e richiesta di rivalutazione del merito, dichiarando infondata o inammissibile la doglianza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre una falsa valutazione delle prove; la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio censurabile in sede di legittimità, trattandosi di apprezzamento del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle deposizioni; la Corte ha ribadito che il libero apprezzamento delle prove testimoniali spetta al giudice di merito, salvo travisamento della prova non riscontrato.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza; la Corte ha escluso la nullità rilevando la presenza di una motivazione idonea.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 132 c.p.c. e 360 c.p.c.; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente al minimo costituzionale.

  • art. 34 L. n. 69/1963

    Invocato per la nozione di attività giornalistica e per i requisiti del mestiere di giornalista.

  • artt. 1, 6 e 11 CNLG

    Richiamati per la disciplina contrattuale del rapporto giornalistico e per i criteri di qualificazione delle mansioni.

  • art. 415 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme processuali in relazione all’istruzione e alla prova; la Corte ha ritenuto che l’autonomia nell’elaborazione delle notizie fosse tema probatorio pertinente.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel secondo e terzo motivo; la Corte non ha accolto le censure sulla pretesa estraneità del tema al perimetro istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha affermato che la prova dei fatti costitutivi del diritto all’inquadramento giornalistico gravava sulla lavoratrice e che tale onere non era stato assolto.

  • art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

    Richiamato per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e mancata riproposizione del fatto nei gradi successivi.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per censurare l’interpretazione del contratto collettivo e della figura del programmista regista; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di decisività.

  • allegato B - figure professionali "programmista regista" CCNL per dipendenti di RAI del 1990

    Richiamato quale fonte contrattuale per la qualificazione delle mansioni di programmista regista.

Massime di principio

  • Per qualificare come giornalistiche mansioni svolte in un contesto radiotelevisivo non basta la mera raccolta o diffusione di notizie: occorre un’attività di elaborazione autonoma, selezione critica e mediazione del fatto verso il destinatario, con apporto soggettivo e creativo.
  • L’inserimento dell’attività al di fuori di una testata tradizionalmente giornalistica o in un programma non tipicamente informativo non esclude, di per sé, la natura giornalistica; ciò che conta è il contenuto propriamente informativo e il modo in cui la prestazione è concretamente svolta.
  • Quando il lavoratore rivendica l’inquadramento superiore per mansioni diverse da quelle contrattualmente assegnate, grava su di lui l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto, inclusi i profili di autonomia organizzativa e di elaborazione propri della qualifica richiesta.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle deposizioni testimoniali o degli elementi istruttori; è censurabile solo il travisamento della prova inteso come svista sul fatto probatorio in sé, non il dissenso sulla sua interpretazione.
  • La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la parte non dimostra di aver riproposto quel fatto in tutti i gradi rilevanti del giudizio e non ne evidenzia puntualmente la decisività.
  • L’eventuale errore di interpretazione della disciplina collettiva o della figura professionale è irrilevante quando, comunque, restano non dimostrati i fatti costitutivi del diritto azionato e manca l’interesse concreto a una diversa qualificazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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