Cassazione Civile, Ordinanza n. 16884/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda riguarda l'opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare. Una società aveva chiesto l'ammissione del proprio credito, pari a Euro 360.075,88, con il privilegio artigiano previsto dall'art. 2751-bis, n. 5, c.c.; il giudice delegato lo aveva invece ammesso in via chirografaria, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dalla legge-quadro sull'artigianato. Il tribunale ha rigettato l'opposizione, osservando che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, pur necessaria, non è sufficiente e che nel caso concreto non risultava provata la prevalenza del lavoro personale del titolare/soci sul lavoro dei dipendenti estranei. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c. e della L. n. 443/1985, nonché vizi motivazionali e mancata/cattiva valutazione della prova documentale; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e di norme processuali (artt. 61, 191, 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi di motivazione, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. Inoltre ha rilevato che la decisione del tribunale era conforme alla giurisprudenza consolidata, secondo cui, per il privilegio artigiano, non basta l'iscrizione all'albo, ma occorre anche la prova dei requisiti sostanziali previsti dalla L. n. 443/1985; nel caso di impresa societaria servono entrambe le condizioni dell'art. 3, comma 2, della legge-quadro, e cioè prevalenza del lavoro personale dei soci nel processo produttivo e funzione preminente del lavoro sul capitale. Non essendovi difese dell'intimato, la Corte non ha disposto condanna alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
norma processuale che disciplina l'opposizione al progetto di stato passivo nella procedura concorsuale.
il privilegio richiede non solo l'iscrizione all'albo, ma anche il possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla legge-quadro sull'artigianato.
L. n. 443 del 1985, artt. 2, 3 e 4
i requisiti dell'impresa artigiana devono concorrere ai fini del riconoscimento del privilegio; per l'impresa societaria occorrono i presupposti dell'art. 3, comma 2.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
i motivi formalmente formulati come violazione di legge e nullità processuale sono stati considerati, nella sostanza, richieste di riesame del merito.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ne ha ravvisato una violazione autonoma, perché la censura tendeva a contestare la valutazione delle prove.
richiamato nel secondo motivo insieme ad altre norme processuali, senza che la Corte ne ravvisasse una reale violazione decisiva.
richiamato nel secondo motivo, ma la doglianza è stata ricondotta a un tentativo di rivalutazione del fatto.
richiamato nel secondo motivo; la Corte non ha accolto la prospettazione di omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per vizio di motivazione apparente o mancante, ma la Corte ha ritenuto le censure meramente merituali.
richiamato nel secondo motivo, senza riconoscimento di una concreta violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali dell'inammissibilità, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
norma di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano nel passivo fallimentare, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è condizione necessaria ma non sufficiente: il creditore deve provare anche tutti gli ulteriori requisiti sostanziali richiesti dalla legge-quadro sull'artigianato.
- Nell'impresa artigiana esercitata in forma societaria, il privilegio può essere riconosciuto solo se risultano integrati i requisiti dell'art. 3, comma 2, L. n. 443/1985, ossia la prevalenza del lavoro personale dei soci nel processo produttivo e la funzione preminente del lavoro rispetto al capitale.
- In cassazione non è consentito trasformare doglianze di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti storici già esaminati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le questioni di diritto sono decise in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutare tale orientamento.
- La mera attività amministrativa del titolare o dei soci non basta, da sola, a dimostrare la prevalenza del lavoro personale richiesta per la qualificazione artigiana quando l'organizzazione si avvale anche di una forza lavoro esterna significativa.
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