Cassazione Civile, Ordinanza n. 09519/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di 29 appartamenti impugnava un avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2011 notificato per immobili di sua proprietà, deducendo che gli appartamenti erano stati in passato requisiti per finalità pubbliche e poi non liberati materialmente dagli occupanti, sicché essa non avrebbe avuto la disponibilità del bene e non sarebbe stata soggetto passivo dell’imposta. In cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione, sostenendo che la CTR non avesse considerato la mancata indicazione dei criteri di quantificazione del tributo e documenti dai quali emergeva l’impossibilità di riottenere il possesso; 2) motivazione apparente e contraddittoria, perché la CTR avrebbe contemporaneamente affermato il riacquisto del possesso e l’esistenza di difficoltà nel recupero del contatto materiale con i beni; 3) violazione delle norme sulla prova e sulla disciplina ICI, per l’erronea valutazione di documenti utili a escludere il presupposto dell’imposta o a invocare una riduzione connessa a finalità di housing sociale; 4) omessa valutazione di un atto di compravendita del 2018 da cui sarebbe emersa la perdurante perdita del possesso. La Corte, riuniti e trattati congiuntamente i motivi centrali, ha ritenuto che l’occupazione sine titulo non elida il possesso del proprietario ai fini ICI, salvo la radicale trasformazione del bene o l’ablazione del fondo, e che eventuali profili risarcitori verso l’ente pubblico non incidono sulla soggettività passiva tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo nella parte relativa alla motivazione dell’avviso, perché non colpiva la ratio della decisione di merito che aveva affermato la derivazione legale delle somme dovute e la loro sufficiente determinazione. Ha poi respinto gli altri motivi, osservando che l’occupazione abusiva non trasforma la detenzione in possesso, non vale interversione possessoria senza i presupposti dell’art. 1141 c.c., e non esclude la qualità di soggetto passivo ICI in capo al proprietario, che resta tenuto al tributo sino a espropriazione, radicale trasformazione o altra ablazione del bene. La Corte ha altresì enunciato un principio di diritto specifico in materia di ICI. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
richiamato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia
richiamato per contestare la valutazione delle prove e dei documenti
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione apparente o mancante
richiamato per il vizio di motivazione della decisione tributaria
usato come norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione
la violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata, non quando il giudice valuti erroneamente le prove
richiamato per definire il possesso come potere sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà
richiamato per escludere l'interversione del possesso in assenza dei fatti nuovi previsti dalla norma
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
il presupposto ICI è il possesso di fabbricati, a qualsiasi uso destinati, e non la loro redditività concreta
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 504/1992
soggetti passivi ICI sono il proprietario o titolari di diritti reali indicati dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- In tema di ICI, il presupposto impositivo è collegato alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale rilevante, e non alla concreta fruibilità economica del bene o alla sua effettiva occupazione da parte di terzi.
- L’occupazione sine titulo di un immobile non priva automaticamente il proprietario del possesso ai fini fiscali; il proprietario resta soggetto passivo fino a quando non intervenga una radicale trasformazione del bene o un’ablazione del fondo.
- La mera detenzione del bene da parte dell’occupante non equivale a possesso; l’interversione del possesso richiede i fatti tipici previsti dall’art. 1141 c.c., non essendo sufficiente il semplice protrarsi dell’occupazione o il compimento di attività materiali sul bene.
- Eventuali condotte dell’amministrazione che abbiano impedito la liberazione dell’immobile possono eventualmente fondare pretese risarcitorie, ma non incidono sulla debenza del tributo in capo al proprietario.
- La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia ripartito erroneamente l’onere della prova; non ricorre quando si contesti, in realtà, la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09447/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09449/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09450/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09451/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09452/2023 del 06/04/2023
- ordinanza_civile · 6 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09455/2023 del 06/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →