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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34713/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'inquadramento nella qualifica di dirigente con decorrenza da aprile 2003, con condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni da demansionamento. La domanda era fondata sulle vicende di trasferimento dallo Stato alla Regione e sulla partecipazione e vittoria in un concorso interno per posti di dirigente; il ricorrente sosteneva che, a seguito del decreto regionale di inserimento nel ruolo e degli atti successivi, fosse sorto il diritto alla qualifica dirigenziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che sussisteva un giudicato favorevole alle amministrazioni formatosi con la sentenza della Corte d'Appello n. 179/2005 (che aveva confermato la nullità del D.D.G. n. 824/14 del 16/03/2000 e degli atti successivi basati su di esso). Tale giudicato ha impedito il riesame della stessa questione nel successivo processo: la nullità dell'atto fondamentale (costitutivo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato) travolge gli atti successivi, compresa la pretesa di inquadramento dirigenziale derivante dal concorso interno e gli atti che presupponevano un rapporto regolare. La Corte ha altresì ritenuto inapplicabile all'ipotesi dell'attore l'art. 10-bis della legge regionale n. 18/2004, nonché le norme statali che consentivano il trasferimento fino alla scadenza del contratto; ha osservato inoltre che il ricorrente non aveva impugnato la sentenza d'appello del 2005 in Cassazione. Perciò la domanda di Brilli è stata ritenuta preclusa e il ricorso cassazionista rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1418 cod. civ.

    Principio della nullità degli atti contrari a norme imperative; la Corte ha ritenuto nullo il D.D.G. n. 824/14/2000 in quanto in contrasto con norme imperative, con effetto di travolgimento degli atti successivi che ne traevano presupposto

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Interpretato come norma che impedisce che violazioni di disposizioni imperative concernenti assunzioni nelle pubbliche amministrazioni producano rapporti di lavoro a tempo indeterminato; richiamata per sostenere la nullità dell'assunzione

  • art. 7 d.lgs. n. 469/1997

    Norma sul trasferimento del personale delle Agenzie per l'impiego; letta congiuntamente all'art.80 l.448/1998 per affermare che il trasferimento non poteva oltrepassare la scadenza del contratto al 31/12/1999

  • art. 80 legge n. 448/1998

    Richiamata quale disposizione imperative che, in combinato disposto con il d.lgs. 469/1997, fissava il termine oltre il quale non era possibile prorogare/trasformare i contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato

  • D.P.C.M. 5 agosto 1999

    Atto di attuazione sul trasferimento/cessione dei contratti: la Corte lo ha interpretato come testo che consente la cessione dei contratti in corso ma solo fino alla scadenza degli stessi, non modificandone la data di cessazione

  • art. 10-bis legge regionale n. 18/2004

    "Il personale ... è inquadrato ... con mantenimento della pregressa anzianità ... Il personale con la qualifica di esperto è inquadrato nella categoria D3, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente"

    La Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse applicabile al caso del Brilli perché presupponeva il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa statale (e quindi la regolare sussistenza del rapporto oltre la scadenza), condizione non verificata alla luce del giudicato

  • art. 14 legge regionale n. 5/2001

    Norma richiamata come riferimento per il trasferimento del personale; la sua applicazione non è stata ritenuta idonea a superare il giudicato che accertava la nullità del rapporto

  • art. 1421 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla rilevabilità d'ufficio della nullità: la Corte ha osservato che la nullità può essere fatta valere anche oltre i termini decadenziali, essendo eccepibile d'ufficio

  • art. 2909, 2697, 324 cod. civ. e art. 360 n. 5 cod. proc. civ.

    Norme e rimedi processuali citati dal ricorrente per censurare motivazioni e onere della prova; la Corte ha ritenuto infondate le deduzioni relative a violazioni processuali e omesso esame non decisivo

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nella discussione sul rispetto del diritto a un giusto processo nella valutazione degli effetti del giudicato esterno; la Corte ha ritenuto compatibile il rigetto in presenza di giudicato chiaro

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norma sul contributo unificato e su eventuali versamenti successivi: menzionata nella liquidazione delle spese processuali e degli oneri

Massime di principio

  • Il giudicato formato su una questione fondamentale (es. la nullità dell'atto costitutivo del rapporto) preclude il riesame della stessa questione in giudizi successivi tra le stesse parti quando sussistono identità di petitum e causa petendi; occorre verificare sempre se la nuova domanda introduce fatti costitutivi nuovi che possano sfuggire all'efficacia del giudicato.
  • La dichiarazione di nullità di un atto amministrativo che costituisce il presupposto di atti successivi travolge anche questi ultimi; atti amministrativi successivi che si fondano su un atto nullo rischiano di essere inefficaci se il primo viene confermato in giudicato.
  • Il trasferimento dei contratti di lavoro pubblico in applicazione di atti statali (DPCM, d.lgs.) va interpretato secondo i limiti temporali e le condizioni poste dalla normativa statale: la cessione non sempre prolunga la durata del contratto originario oltre la scadenza prevista.
  • La ripresa o il ripristino del rapporto di lavoro tramite provvedimenti amministrativi successivi (es. decreti di reintegro o inquadramento) può non bastare a creare diritti se è intervenuto un precedente giudicato che ha accertato la nullità degli atti fondanti; in tali casi è strategico valutare l'impugnazione della sentenza che ha formato giudicato o dimostrare che la nuova domanda si fonda su fatti diversi e nuovi.
  • In situazioni analoghe, controllare la documentazione: se esiste una sentenza passata in giudicato che definisce la stessa questione, è necessario dimostrare l'assenza di identità di petitum/causa petendi o l'esistenza di nuovi fatti costitutivi per evitare la preclusione.
  • La nullità è rilevabile anche d'ufficio e non soggetta sempre ai termini decadenziali delle eccezioni ordinarie: ciò può incidere sulla strategia processuale (es. eccepire la nullità d'ufficio o proporre azioni amministrative per far valere diritti diversi).

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