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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34717/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Melluso, dipendente addetto al servizio clienti della filiale di Foggia, fu licenziato per due contestazioni: (1) tentativi fraudolenti di truffa per svariati milioni di euro effettuati con la sua matricola contabile a danno di Enel S.p.A.; (2) accessi non autorizzati al sistema informatico della banca con consultazione di numerose schede-cliente e dati sensibili. In sede disciplinare il lavoratore ammise solo l'improprio utilizzo del sistema informatico e negò di essere l'autore materiale dei tentativi di truffa, ipotizzando accessi di terzi con le sue credenziali. Impugnò il licenziamento chiedendo reintegra e indennità ai sensi dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori (modificato dalla L. n.92/2012). In primo grado ottenne reintegra, ma in fase di merito il rapporto fu dichiarato risolto e fu condannata la banca al pagamento di 20 mensilità. La Corte d'appello, accogliendo il reclamo incidentale della banca, rigettò le domande del Melluso. Melluso propose ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Melluso. Ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi proposti: la contestazione disciplinare era sufficientemente specifica e la valutazione della Corte d'appello su eventuale modifica dell'addebito non è sindacabile in cassazione se non con censure adeguate; le doglianze relative alla mancata ammissione di prove e alle esimenti erano inammissibili o irrilevanti rispetto all'obbligo di custodia delle proprie credenziali; la banca non è tenuta a consentire accessi indiscriminati né a farsi carico di una responsabilità per la mancata assoluta protezione dei dati ove il dipendente abbia abusato degli strumenti aziendali. Pertanto il rigetto del ricorso è confermato; Melluso è condannato alle spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 18, L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Norma centrale della controversia sui rimedi del licenziamento: la Corte ha valutato che il licenziamento per gravi violazioni nell'uso degli strumenti informatici e nella violazione della privacy dei clienti sia legittimo e che l'applicabilità delle sanzioni e della tutela prevista non fosse stata erroneamente applicata dal giudice di merito

  • L. n. 92/2012 (modifiche all'art. 18)

    Richiamata in relazione alla disciplina delle tutele reintegratorie ed indennitarie; la Corte ne dà applicazione con riferimento alle conseguenze del licenziamento per giusta causa/giustificato motivo

  • art. 1, commi 47 e ss. L. n. 92/2012

    Richiamati nella domanda del ricorrente come base normativa per la richiesta di tutela; la Corte valuta i rimedi alla luce delle modifiche introdotte

  • artt. 1324, 1362, 1363, 1364, 1366, 1370 c.c.

    Norme del codice civile sul contratto e sull'interpretazione; il ricorrente le invocava per contestare l'interpretazione della lettera di contestazione, ma la Corte ha ritenuto che la mera lettura alternativa non sufficesse a dimostrare errata interpretazione da parte del giudice di merito

  • art. 2 L. n. 604/1966

    Citato dal ricorrente in tema di giustificato motivo di licenziamento; la Corte ha comunque ritenuto che la condotta contestata potesse giustificare il recesso disciplinare

  • art. 2050, 2106, 2119, 2697 c.c.

    Richiamati in relazione alla presunta responsabilità della banca per mancata protezione dei dati; la Corte ha escluso che il potere di usare strumenti informatici implichi un diritto ad accesso indiscriminato ai dati e ha rigettato l'argomento che la banca fosse responsabile per la condotta illecita del dipendente

  • art. 111 Cost.; artt. 112, 115, 116, 416, 421, 436, 437, 132 co.4 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la sentenza, ma la Corte li ha ritenuti non idonei a fondare l'annullamento o la nullità: la censura doveva essere più specifica e non mirare a una rivalutazione dei fatti di merito

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Norma formale richiamata in relazione al deposito delle conclusioni del P.M.; non incide sul merito della decisione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (con L. n. 228/2012)

    Richiamato in ordine al contributo unificato e agli oneri processuali a carico del ricorrente

Massime di principio

  • La contestazione disciplinare deve essere sufficientemente specifica, ma la valutazione circa la sua adeguatezza spetta al giudice di merito e la Cassazione non riesamina i fatti se non tramite censure precise e fondate.
  • L'accesso non autorizzato ai sistemi informatici aziendali e la violazione della privacy dei clienti costituiscono, di regola, fatti disciplinarmente rilevanti che possono giustificare il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
  • La semplice ipotesi che terzi possano avere usato le credenziali del dipendente richiede prova concreta: l'alibi dell'hacking non esonera il lavoratore dall'obbligo di custodia delle proprie credenziali salvo dimostrazione rigorosa.
  • L'asserita prassi aziendale di condivisione di password, se non provata in modo adeguato e tempestivo nel processo, è irrilevante rispetto all'obbligo individuale di segretezza e custodia delle proprie credenziali.
  • La banca non ha un obbligo assoluto di impedire ogni accesso illecito ai dati se il dipendente abusa degli strumenti a lui affidati; la responsabilità del datore non sostituisce quella del lavoratore che compie accessi illeciti.
  • In sede di impugnazione e in Cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti quando le doglianze non evidenziano vizi formali o interpretativi ben circostanziati del giudizio di merito.

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