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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34720/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva confermato il licenziamento per giusta causa intimato a Martinato: censurava la tardività della contestazione disciplinare, l'errato riparto dell'onere della prova a carico del datore, la mancanza di concreto accertamento degli addebiti (coinvolgimento in procedimento penale non sufficiente), la legittimità della riduzione unilaterale della retribuzione dopo la trasformazione societaria a partecipazione pubblica, il mancato riconoscimento delle retribuzioni durante la sospensione cautelare/arresti domiciliari e l'omessa pronunzia su varie domande accessorie (aumenti contrattuali, TFR, indennità, ecc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per difetti di autosufficienza/formalità (primo, secondo e decimo in parte), ma ha accolto i motivi terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo (con assorbimento del settimo). In particolare la Corte ha stabilito che: (i) non è sufficiente il mero "coinvolgimento" in indagini penali per fondare il licenziamento senza il concreto e probatorio accertamento dei fatti e della loro riferibilità al dirigente (onere della prova a carico del datore); (ii) la riduzione unilaterale della retribuzione pattuita in sede individuale non era legittima alla luce del principio di irriducibilità della retribuzione e dell'assetto normativo applicabile ratione temporis alle società a partecipazione pubblica; (iii) ha confermato l'interpretazione restrittiva dell'art. 23 del CCNL dirigenti terziario (tutele penali e conservazione del posto esigibili solo per fatti attinenti alle funzioni). La sentenza di merito è cassata nelle parti ritenute illegittime e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame sui profili ritenuti erroneamente risolti. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 7, L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    La immediata contestazione disciplinare va valutata in senso relativo; il ritardo può essere giustificato dalla complessità delle indagini o necessità investigative, ma tale valutazione è rimessa al giudice del merito e sindacabile in cassazione solo se priva di adeguata motivazione

  • art. 2697 cod. civ.

    Riparto dell'onere della prova: grava sul datore l'onere di dimostrare i fatti giustificativi del licenziamento e la loro idoneità a ledere il vincolo fiduciario

  • art. 2119 cod. civ.

    Per la sussistenza della giusta causa è necessario il concreto accertamento, anche probatorio, delle condotte addebitate; non basta il mero rinvio a giudizio o il 'coinvolgimento' in indagine penale

  • art. 5, I. n. 604/1966

    Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio in caso di licenziamento: il datore deve provare la giustificazione del recesso

  • art. 2103 cod. civ.

    Principio di irriducibilità della retribuzione: la retribuzione concordata all'assunzione non è riducibile unilateralmente; eventuali modifiche sono sottoposte a limiti e procedure (p.es. accordi nelle sedi previste)

  • art. 23 CCNL Dirigenti Aziende Terziario

    Le tutele previste (assistenza legale, conservazione del posto e retribuzione in caso di privazione della libertà) operano solo se i fatti penali sono relativi alle funzioni esercitate dal dirigente; non sono riconosciute per condotte estranee o in contrasto con l'esatto svolgimento delle funzioni

  • art. 18, d.l. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008

    Nella versione applicabile ratione temporis la norma imponeva un mero adeguamento delle politiche del personale delle società partecipate alle disposizioni dell'ente controllante e non autorizzava di per sé la riduzione diretta dei trattamenti economici individuali senza meccanismi specifici (atto di indirizzo e contrattazione di secondo livello)

  • d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica), art. 1, comma 3 e art. 19

    La partecipazione pubblica non muta di per sé la natura privatistica della società; salvo deroghe, si applicano le norme del diritto privato e le regole sui rapporti di lavoro subordinato

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiesta di pronuncia su domande deve risultare specificamente formulata e coltivata in ogni grado; la cassazione per omessa pronunzia è inammissibile se il ricorso non espone con precisione gli atti/istanze

  • art. 366 cod. proc. civ.

    Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: vizi per mancata autosufficienza o incompletezza della esposizione documentale possono determinare l'inammissibilità di motivi

Massime di principio

  • Il semplice coinvolgimento in indagine o il rinvio a giudizio non costituiscono di per sé prova sufficiente per la giusta causa: il datore deve dimostrare concretamente i fatti e la loro riferibilità al dipendente, con valutazione oggettiva e soggettiva degli addebiti
  • La tempestività della contestazione disciplinare va valutata in relazione alla complessità della vicenda e alle necessità investigative; ritardi giustificati da accertamenti collochino la contestazione nella regola dell'immediatezza relativa
  • In caso di società a partecipazione pubblica, la trasformazione della compagine sociale non autorizza automaticamente la riduzione unilaterale della retribuzione individuale: occorrono i meccanismi previsti (atto di indirizzo dell'ente controllante e recepimento in contrattazione collettiva/accordi), salvo specifiche disposizioni normative
  • Le tutele contrattuali (es. art. 23 CCNL dirigenti) a favore del dirigente processato operano se i fatti sono attinenti all'esercizio delle funzioni; per condotte estranee alle mansioni non è obbligatorio il mantenimento integrale delle garanzie
  • In cassazione sono inammissibili o non esaminabili ragioni che non rispettano il principio di autosufficienza (documenti non trascritti, mancata indicazione precisa delle domande o degli atti impugnati)
  • Quando la Corte di merito si fonda su valutazioni che travisano il riparto dell'onere probatorio o non effettua il necessario accertamento probatorio dei fatti, la cassazione con rinvio è probabile per consentire la rivalutazione di merito

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