Cassazione Civile, Sentenza n. 34703/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari chiedendo la declaratoria del diritto a rimanere in servizio sino al compimento del 70o anno di età in applicazione dell'art. 99 del d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229. Sosteneva che l'evoluzione normativa e la contrattazione collettiva (C.C.N.L. Integrativo 29 luglio 2010, artt. 15 e 16 e Tabella A) avevano sostanzialmente equiparato compiti e funzioni degli ex aiutanti ufficiali giudiziari (ora Ufficiali Giudiziari, Area II) agli ex ufficiali giudiziari (ora Funzionari UNEP, Area III), e quindi gli stessi dovevano beneficiare del limite di collocamento a riposo a 70 anni come gli Ufficiali Giudiziari
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato preliminarmente la nullità della notifica del ricorso per essere stata eseguita presso Avvocature distrettuali anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ma ha ritenuto di non disporre la rinnovazione per ragioni di durata ragionevole del processo. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto infondato il motivo: il d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229 mantiene una netta distinzione tra ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario in termini di compiti, responsabilità, requisiti e concorsi separati; l'art. 99 (collocamento a riposo a 70 anni) è stato esteso solo agli ufficiali giudiziari e non agli aiutanti; le disposizioni di legge in materia di collocamento a riposo d'ufficio non sono derogabili dalla contrattazione collettiva, avendo rilevanza per l'ordinamento e l'efficienza della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Anche il C.C.N.L. Integrativo del 2010 conserva la distinzione operativa tra Funzionari UNEP (Area III) e Ufficiali Giudiziari (Area II). Per questi motivi il ricorso è stato respinto. Inoltre la Corte ha disposto che il ricorrente, se dovuto, versi il doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.p.r. n. 115/2002
Norme richiamate
d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229
art. 99; art. 106; art. 162; art. 165
La Corte interpreta il d.p.r. come avendo storicamente e normativamente distinto le due figure professionali: l'art. 99 dispone il collocamento a riposo a 70 anni solo per l'ufficiale giudiziario; gli artt. 106, 165 e 162 definiscono compiti diversi e l'estensione di alcune norme agli aiutanti senza includere tuttavia l'art. 99, giustificando quindi limiti di età differenti
Costituzione italiana
Le norme sul collocamento a riposo d'ufficio sono connesse al buon andamento e all'efficienza della pubblica amministrazione e pertanto devono restare riservate a disposizioni di legge non derogabili dalla contrattazione collettiva
C.C.N.L. Integrativo 29 luglio 2010 per il personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia
artt. 15 e 16; Tabella A allegata
Secondo la Corte, il contratto collettivo conferma la distinzione: i Funzionari UNEP (Area III) compiono tutti gli atti demandati all'ufficiale giudiziario, mentre gli Ufficiali Giudiziari (Area II) svolgono compiti di collaborazione qualificata e solo occasionalmente attività di esecuzione su valutazione del capo dell'ufficio; ciò non dimostra un'autonoma equiparazione normativa ai fini del collocamento a riposo
d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte condanna, se dovuto, il ricorrente al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, applicando la disciplina sul contributo processuale
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176
Riferimento procedurale alla partecipazione del Pubblico Ministero e al deposito di conclusioni scritte; non rilevante ai fini del merito sostanziale
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 608/2015; n. 4355/2005; n. 26377/2008
Cassazione richiamata per due principi: la nullità della notifica eseguita all'Avvocatura distrettuale invece che all'Avvocatura Generale dello Stato (608/2015) e il principio secondo cui le norme legislative sul collocamento a riposo d'ufficio non sono derogabili dalla contrattazione collettiva (4355/2005; 26377/2008)
Massime di principio
- Le regole sul collocamento a riposo d'ufficio previste dalla legge prevalgono sulla contrattazione collettiva: non è sufficiente che un contratto collettivo ridisegni compiti o denominazioni per modificare i limiti di età stabiliti dalla legge
- La distinzione normativa tra profili di personale (requisiti di accesso, concorsi separati, livelli di responsabilità e compiti) è decisiva per l'applicazione di limiti di età diversi; la mera sovrapposizione pratica di funzioni non determina automaticamente equiparazione giuridica
- Per invocare un trattamento giuridico identico a quello di un'altra categoria occorre dimostrare una modifica normativa di rango primario; atti o intese di natura collettiva non possono estendere gli effetti di norme di legge che riservano materia alla legislazione
- In tema di impugnazioni, le irregolarità di notifica formale possono costituire nullità, ma talora la Corte può ritenere non utile la rinnovazione per ragioni di durata ragionevole del processo; comunque la corretta notifica alle controparti e all'Avvocatura competente è pratica necessaria per evitare eccezioni procedurali
- Chi propone ricorso può essere condannato a oneri processuali aggiuntivi (es. aumento del contributo unificato) se ricorrono le condizioni previste dalla normativa sul contributo
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