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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34702/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di Vincenzo Liguori ritenendo viziato il procedimento disciplinare. La questione centrale riguardava la validità della notificazione della contestazione disciplinare (perfezionata secondo la Corte territoriale il 17/12/1998) e il rispetto del termine di cinque giorni lavorativi previsto dall'art. 24, comma 3, del C.C.N.L. Enti Locali per la convocazione a difesa: la difesa era stata fissata per il 10/12/1998, ossia prima della conoscenza dell'addebito da parte del lavoratore. Il Comune deduceva che la violazione del termine fosse meramente ordinatoria e non idonea, di per sé, a determinare la nullità del licenziamento, salvo che non si dimostrasse un concreto pregiudizio del diritto di difesa; inoltre contestava l'applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18 L. n. 300/1970.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Marino. Ha confermato che il termine a difesa decorre dalla data in cui il lavoratore ha avuto conoscenza dell'addebito (ricezione della lettera di contestazione) e che non può esservi convocazione a difesa prima che tale conoscenza si sia realizzata. Poiché nell'ipotesi concreta l'audizione era fissata in data anteriore alla conoscenza dell'addebito, il procedimento disciplinare è stato ritenuto gravemente lesivo del diritto di difesa e il licenziamento illegittimo. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alle censure sull'applicazione dell'art. 18 nella versione vigente ratione temporis. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato assorbito. Il Comune è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 149 cod. proc. civ.

    Rilevata come normativa di riferimento per il perfezionamento della notificazione; la Corte territoriale ha accertato il perfezionamento della notificazione in data 17/12/1998 secondo i criteri di tale norma

  • art. 24 C.C.N.L. Comparto Enti Locali 6 luglio 1995

    "L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito ... e senza aver sentito a sua difesa ..."; "La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni"

    Il termine di cinque giorni per la convocazione a difesa è inteso a partire dalla data in cui il dipendente ha avuto conoscenza effettiva o legalmente equipollente della contestazione; non è ammessa la convocazione prima della conoscenza dell'addebito, perché ciò lede il diritto di difesa

  • art. 18, L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Applicata nella formulazione vigente ratione temporis (rapporto instaurato prima del d.lgs. n. 23/2015) per disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni dovute a seguito dell'illegittimità del licenziamento

  • artt. 3 e 111 Cost.

    Richiamati nel ricorso del Comune in relazione alla presunta disparità di trattamento e all'assetto garantistico, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura rispetto all'applicazione dell'art. 18

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione all'eventuale ulteriore contributo unificato da versare dal ricorrente principale

Massime di principio

  • Il termine per la difesa previsto dai contratti collettivi decorre dalla data in cui il lavoratore ha effettivamente o legalmente conosciuto la contestazione disciplinare (data di ricezione), non dalla data di spedizione.
  • Non è ammissibile fissare un'udienza per la difesa prima che il lavoratore abbia avuto conoscenza della contestazione: ciò determina una lesione del diritto di difesa e può portare alla nullità del procedimento disciplinare e all'illegittimità del licenziamento.
  • Sebbene alcuni termini procedurali siano considerati ordinatori, quando la compressione di tali termini compromette concretamente il diritto di difesa del lavoratore la nullità segue anche senza ulteriori dimostrazioni aggiuntive.
  • In rapporti anteriori al d.lgs. n. 23/2015, l'illegittimità del licenziamento per vizio procedurale può comportare la reintegrazione ai sensi dell'art. 18, con corresponsione delle retribuzioni perse.
  • Per l'amministrazione/ datore di lavoro è fondamentale attestare e documentare la corretta notificazione della contestazione e rispettare i termini a difesa per evitare l'annullamento del procedimento disciplinare.

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