Cassazione Penale, Sentenza n. 6911/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. In particolare si denunciava l'assenza di motivazione sul riconoscimento della recidiva (nonostante richiesta di esclusione in appello) e la carenza di specifica indicazione e motivazione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per i reati satellite, con riferimento agli elementi richiesti dall'art. 133 cod. pen. e alla necessità di valutare la pericolosità e la capacità a delinquere del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, annullando la sentenza di appello limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio: ha ritenuto carente la motivazione sulla configurabilità della recidiva e sull'entità degli aumenti applicati per continuazione, in quanto mancava la valutazione richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità e la motivazione distinta per ciascun reato satellite. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio esclusivamente sui punti censurati. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto e la sentenza di appello annullata sul punto.
Norme richiamate
art. 81, art. 133, artt. 648 e 697
Art. 81 cod. pen.: applicazione della continuazione e necessità di calcolare e motivare l'aumento per ciascun reato satellite; art. 133 cod. pen.: parametri per la determinazione della pena e per la verifica dell'incidenza della recidiva sulla personalità criminosa; artt. 648 e 697: fattispecie di reato contestate (ricettazione, altri reati).
Norma richiamata per una specifica fattispecie concernente armi (capo A), utilizzata nell'imputazione.
Norma richiamata per la fattispecie di stupefacenti contestata (capo D).
art. 606, comma 1, lett. e), art. 173 disp. att.
Art. 606 lett. e): motivo di impugnazione per vizio della motivazione; art. 173 disp. att.: limiti di enunciazione per la motivazione in cassazione (richiesta di motivazione nei limiti strettamente necessari).
giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Corte Cost., sent. n. 185/2015; Cass. Sez. U., n. 35738/2010 (Calibe'); Cass. Sez. U., n. 47127/2021 (Pizzone)
Richiama l'obbligo del giudice di valutare, con riferimento ai precedenti e ai parametri di cui all'art. 133, se la recidiva esprima una maggiore capacità a delinquere e la pronuncia (Pizzone) che impone la motivazione distinta e calcolo specifico degli aumenti per ciascun reato in continuazione.
Massime di principio
- La recidiva, per essere applicata, richiede una motivazione specifica e valutazioni sul tempo dei precedenti e sui parametri dell'art. 133 cod. pen.; non è sufficiente il mero richiamo formale alla recidiva.
- Il giudice che riconosce la continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. deve indicare il reato più grave, determinare la pena base per quel reato e calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena relativo a ciascun reato satellite.
- Formule stereotipate, motivazioni implicite o il richiamo alla generica 'equità' della pena non sostituiscono la necessaria esplicitazione del percorso logico-giuridico richiesto dall'art. 133 e dalla giurisprudenza di legittimità.
- In sede di impugnazione, è importante far emergere nella motivazione di appello elementi di fatto e di diritto (comportamento post-offensivo, anzianità dei precedenti, conformità alle misure cautelari, ecc.) che possano rendere non configurabile l'aggravante della recidiva o giustificare una riduzione degli aumenti per continuazione.
- In caso di carenza motivazionale su recidiva o continuazione la Cassazione può annullare con rinvio limitatamente al profilo sanzionatorio, ordinando che la Corte territoriale espliciti le valutazioni mancanti.
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