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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6911/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. In particolare si denunciava l'assenza di motivazione sul riconoscimento della recidiva (nonostante richiesta di esclusione in appello) e la carenza di specifica indicazione e motivazione degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione per i reati satellite, con riferimento agli elementi richiesti dall'art. 133 cod. pen. e alla necessità di valutare la pericolosità e la capacità a delinquere del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati, annullando la sentenza di appello limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio: ha ritenuto carente la motivazione sulla configurabilità della recidiva e sull'entità degli aumenti applicati per continuazione, in quanto mancava la valutazione richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità e la motivazione distinta per ciascun reato satellite. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio esclusivamente sui punti censurati. Il ricorso è stato quindi parzialmente accolto e la sentenza di appello annullata sul punto.

Norme richiamate

  • codice penale

    art. 81, art. 133, artt. 648 e 697

    Art. 81 cod. pen.: applicazione della continuazione e necessità di calcolare e motivare l'aumento per ciascun reato satellite; art. 133 cod. pen.: parametri per la determinazione della pena e per la verifica dell'incidenza della recidiva sulla personalità criminosa; artt. 648 e 697: fattispecie di reato contestate (ricettazione, altri reati).

  • legge n. 110 del 1975

    Norma richiamata per una specifica fattispecie concernente armi (capo A), utilizzata nell'imputazione.

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma richiamata per la fattispecie di stupefacenti contestata (capo D).

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e), art. 173 disp. att.

    Art. 606 lett. e): motivo di impugnazione per vizio della motivazione; art. 173 disp. att.: limiti di enunciazione per la motivazione in cassazione (richiesta di motivazione nei limiti strettamente necessari).

  • giurisprudenza costituzionale e di legittimità

    Corte Cost., sent. n. 185/2015; Cass. Sez. U., n. 35738/2010 (Calibe'); Cass. Sez. U., n. 47127/2021 (Pizzone)

    Richiama l'obbligo del giudice di valutare, con riferimento ai precedenti e ai parametri di cui all'art. 133, se la recidiva esprima una maggiore capacità a delinquere e la pronuncia (Pizzone) che impone la motivazione distinta e calcolo specifico degli aumenti per ciascun reato in continuazione.

Massime di principio

  • La recidiva, per essere applicata, richiede una motivazione specifica e valutazioni sul tempo dei precedenti e sui parametri dell'art. 133 cod. pen.; non è sufficiente il mero richiamo formale alla recidiva.
  • Il giudice che riconosce la continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. deve indicare il reato più grave, determinare la pena base per quel reato e calcolare e motivare separatamente l'aumento di pena relativo a ciascun reato satellite.
  • Formule stereotipate, motivazioni implicite o il richiamo alla generica 'equità' della pena non sostituiscono la necessaria esplicitazione del percorso logico-giuridico richiesto dall'art. 133 e dalla giurisprudenza di legittimità.
  • In sede di impugnazione, è importante far emergere nella motivazione di appello elementi di fatto e di diritto (comportamento post-offensivo, anzianità dei precedenti, conformità alle misure cautelari, ecc.) che possano rendere non configurabile l'aggravante della recidiva o giustificare una riduzione degli aumenti per continuazione.
  • In caso di carenza motivazionale su recidiva o continuazione la Cassazione può annullare con rinvio limitatamente al profilo sanzionatorio, ordinando che la Corte territoriale espliciti le valutazioni mancanti.

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