Cassazione Penale, Sentenza n. 6760/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamentava due vizi: 1) violazione di legge per errata applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., sostenendo che il reato si era prescritto (termine massimo di prescrizione sarebbe decorso il 13 maggio 2021) avendo la condotta avuto luogo tra gennaio e febbraio 2013; 2) carenza di motivazione per il mancato espletamento della perizia sulla sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità di altra imputata, giudicata separatamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il ricorrente era stato condannato per la cessione, il 30 gennaio 2013, di 25,30 grammi di cocaina (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). In assenza di cause di sospensione, calcolato il termine massimo di prescrizione pari a 7 anni e 6 mesi, il reato si è estinto per prescrizione il 30 luglio 2020, prima della sentenza impugnata del 13 maggio 2021. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990
Norma che punisce la cessione di sostanze stupefacenti; il fatto contestato (cessione di 25,30 g di cocaina) è stato qualificato ai sensi di questa disposizione, dalla quale deriva la misura della pena utilizzata per il calcolo della prescrizione.
Norma che disciplina la prescrizione del reato e il suo calcolo in relazione alla pena applicabile; la Corte ha fatto riferimento al termine massimo desumibile dalla pena prevista per il reato per determinare l'estinzione per prescrizione.
Norma che riguarda gli effetti delle cause di sospensione/interruzione della prescrizione; la Corte ha rilevato l'assenza di cause di sospensione, con conseguente decorso del termine prescrizionale.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola in rapporto alla pena edittale massima applicabile al reato: se il termine prescrizionale è decorso prima della pronuncia definitiva, la sentenza deve essere annullata per estinzione del reato.
- È necessario verificare la presenza di cause di sospensione o interruzione della prescrizione (es. procedimenti, misure cautelari, atti interruttivi); in loro assenza il termine decorre dalla data di commissione del reato.
- La deduzione di prescrizione può essere valutata anche in sede di cassazione e, se fondata, comporta l'annullamento senza rinvio quando il reato è ormai estinto.
- Questioni processuali o di prova (es. mancata perizia su materiale detenuto da altro imputato) possono costituire vizio di motivazione ma non impediscono l'applicazione della prescrizione se il termine è già decorso.
- In casi similari conviene documentare con precisione le date rilevanti (commissione del reato, atti processuali che possono sospendere/interrompere la prescrizione) per permettere al giudice di calcolare correttamente il decorso prescrizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6756/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6757/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6758/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2022 del 25/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →