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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per reati ambientali (art. 256 d.lgs. 152/2006). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per difetto motivazionale e difetto di correlazione tra censure e motivazione, lamentando in particolare l'omessa valutazione della personalità, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), l'ingiustificata esclusione della recidiva e lo scostamento dal minimo edittale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e aspecifico, evidenziando che la motivazione della Corte d'appello si salda con quella di primo grado secondo la teoria della "doppia conforme". La Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi positivi preponderanti, ha ritenuto congrua la determinazione della pena (anche con scostamento dal minimo per ragioni indicate), ha osservato che la recidiva non era stata contestata come aggravante e ha escluso le conclusioni tardive della parte civile. Conseguenze pratiche: confermata la condanna di primo e secondo grado (pena primaria: 1 anno di arresto e ammenda di euro 9.600, riconosciuto il vincolo della continuazione; condanna al risarcimento e alle spese verso la Città Metropolitana di Milano), il ricorrente è condannato alle spese processuali in Cassazione e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. 152/2006

    art. 256, commi 2 e 4 in relazione al comma 1, lett. a) e b)

    Norma penale ambientale applicata per i reati contestati all'imputato in qualità di legale rappresentante; la condanna in primo e secondo grado è fondata sulla violazione di questa disposizione

  • art. 62-bis c.p.

    art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La Corte ricorda che la concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi di personalità; il loro mancato riconoscimento è legittimo se mancano elementi di segno positivo e può essere motivato anche con riferimento ai precedenti penali

  • art. 99 c.p.

    art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte osserva che la recidiva aggravante non era contestata nell'imputazione e pertanto non è stata applicata; deduzioni avverse sulla recidiva risultano inammissibili

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma processuale invocata dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte rileva che le censure sono aspecifiche e non confutano le articolate ragioni di merito

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (disciplina emergenziale sui termini per deposito conclusioni in Cassazione)

    Regola perentoria del termine di deposito delle conclusioni (cinque giorni), la Corte ha ritenuto tardive e inammissibili le conclusioni della parte civile depositate oltre il termine

  • art. 611 c.p.p.

    art. 611 c.p.p. (termine per deposito memorie e repliche)

    Riferimento per analogia alla perentorietà del termine di deposito di memorie nel giudizio di legittimità; il mancato rispetto del termine comporta irricevibilità delle produzioni tardive

  • d.l. 23 maggio 2008 n.92, conv. L. 24 luglio 2008 n.125

    riforma art. 62-bis operata dal d.l. 23/5/2008 n.92, convertito con legge 24/7/2008 n.125

    Rilevata la modifica normativa che ha reso più esigenti i requisiti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, così che lo stato di incensuratezza non è più sufficiente

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n.186

    sent. Corte cost. 13/06/2000 n.186

    Richiamata in relazione alla determinazione del contributo alla Cassa delle ammende da parte del condannato

  • art. 133 c.p.

    art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione delle circostanze)

    Richiamato implicitamente nei criteri di valutazione degli elementi di personalità rilevanti ai fini delle attenuanti

Massime di principio

  • Le sentenze di primo e secondo grado possono "saldarsi" formando una motivazione unica ("doppia conforme"): il ricorrente deve confrontarsi specificamente con entrambe le motivazioni, non limitarsi ad asserzioni generiche
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) richiede elementi positivi di personalità: la mera assenza di elementi negativi non garantisce automaticamente la diminuente
  • Il giudice non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole invocato dalla difesa; è sufficiente la motivazione sulle ragioni preponderanti che giustificano il diniego
  • Il medesimo fatto può essere valutato più volte sotto profili diversi (es. per negare attenuanti e per aggravare la pena) senza violare il principio del ne bis in idem, purché la motivazione sia congrua
  • Le eccezioni sulla recidiva devono essere prospettate in modo coerente con l'imputazione: non si può appellarsi all'esistenza o all'esclusione della recidiva se questa non è stata contestata come aggravante
  • In sede di cassazione, argomentazioni generiche e prive di specificità sono inammissibili: il ricorso deve indicare punti di diritto o di motivazione specifici e rilevanti
  • In procedura emergenziale (art. 23 d.l. 137/2020) il termine per il deposito delle conclusioni è perentorio: deposizioni tardive della parte civile non vengono prese in considerazione
  • Per impugnare efficacemente un diniego di attenuanti è utile fornire prove concrete di elementi positivi (es. durevole attività lavorativa, iniziative di ripristino, assenza o spiegazione dei precedenti) e argomentare puntualmente sulle motivazioni del giudice di merito

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