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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6757/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per contrabbando di kg 8.990 di TLE (artt. 291-bis e 291-ter, lett. e), d.P.R. 43/1973). Vieru ha dedotto che il fatto fosse tentativo e non reato consumato perché il container era ancora sigillato e le merci in regime di sospensione tributaria al momento dell'intervento. Assante, conducente del camion, ha sostenuto di essere un mero dipendente ignaro della sostituzione del container e ha contestato la dosimetria della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Ionescu, funzionaria coinvolta nella vendita/spedizione, ha censurato la qualificazione come reato consumato poiché gran parte della merce è stata restituita all'estero e in ogni caso non si sarebbe formata l'obbligazione tributaria; ha altresì contestato la valutazione del suo contributo causale, l'elemento soggettivo e la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Ha ritenuto irrilevante la distinzione prospettata da Vieru tra tentativo e consumazione, ricordando che, ai sensi dell'art. 293 d.P.R. 43/1973, il tentativo di contrabbando è equiparato al reato consumato e richiamando precedente giurisprudenziale su casi analoghi. Quanto ad Assante, la Corte ha ritenuto manifesta una mera contestazione fattuale: la motivazione di merito aveva già evidenziato il suo fattivo interessamento all'operazione criminale e la dosimetria è stata considerata congrua; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la mancata collaborazione e la mancanza di elementi nuovi. Quanto a Ionescu, la Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini della non punibilità le restituzioni o i pagamenti intervenuti post factum; la prova del suo contributo partecipativo è stata ritenuta adeguata e le censure sulla motivazione e sulla dosimetria infondate. Tutti e tre sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell'art. 614 c.p.p., di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 43/1973 (Testo unico accise)

    art. 291-bis; art. 291-ter, lett. e); art. 293

    Gli articoli disciplinano il reato di contrabbando (291-bis e 291-ter) e stabiliscono che il tentativo di contrabbando è equiparato al reato consumato (art. 293); la Corte ha applicato tale equiparazione per escludere l'incidenza della circostanza che la merce fosse sigillata e in regime di sospensione.

  • codice di procedura penale

    art. 530, comma 2; art. 614

    L'art. 530, comma 2 (citato in relazione ad assoluzioni parziali in appello) è richiamato per segnalare assoluzioni di altri imputati; l'art. 614 è applicato per condannare i ricorrenti al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi.

  • giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. III, 6 novembre 1996, n. 3214 (richiamata)

    Precedente conforme che ha già ritenuto configurabile il contrabbando, almeno nella forma del tentativo, quando merci destinate all'export risultano invece introdotte nel territorio nazionale in violazione delle regole di transito; la Corte lo ha utilizzato per sostenere la soluzione adottata.

Massime di principio

  • In materia di contrabbando il tentativo è trattato alla stregua del reato consumato (art. 293 d.P.R. 43/1973): la presenza delle merci nel territorio nazionale anche se ancora sigillate può integrare la fattispecie penalmente rilevante.
  • La restituzione o il versamento delle imposte intervenuti dopo l'intervento delle forze di polizia sono fatti post factum e non escludono la responsabilità penale originaria né costituiscono di per sé motivo sufficiente per riconoscere le attenuanti generiche.
  • La mera posizione di dipendente o esecutore materiale non esonera automaticamente da responsabilità penale: occorre provare l'assenza di adesione al disegno criminoso; contestazioni che si limitano a una diversa ricostruzione dei fatti sono spesso inammissibili in cassazione.
  • Le censure di merito dirette a riformulare la ricostruzione fattuale senza indicare vizi di diritto o carenze motivazionali rilevanti sono generalmente dichiarate inammissibili dalla Corte di cassazione.
  • La determinazione della pena rientra nell'area discrezionale del giudice di merito; essa è sindacabile in cassazione solo se emerge manifesta illogicità, arbitrarietà o violazione di legge nella motivazione.

Testo integrale

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