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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6756/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Plotti è stato imputato per fatti posti in essere fra il 1/1/2017 e il 28/2/2017: mediante combustione di materiali nel camino della propria abitazione avrebbe provocato emissione/deposizione di particelle nere ("pulviscolo") che si depositavano nell'abitazione e all'esterno dell'abitazione della vicina Zanelli, arrecando molestia e difficoltà respiratorie. Il Tribunale di Udine lo aveva condannato per violazione dell'art. 674 c.p. a euro 400 di ammenda più accessori e al risarcimento alla parte civile. In sede di impugnazione il ricorrente deduceva: 1) insufficiente nesso di causalità fra le immissioni e il comportamento dell'imputato (zona densamente urbanizzata, possibile sorgente alternativa); 2) violazione del contraddittorio perché non è stata ammessa una consulenza di parte mentre è stata valutata quella della parte civile; 3) travisamento della prova e valutazione soggettiva dei testi (parentele, non considerazione dei testi della difesa, fraintendimento delle dichiarazioni degli agenti); 4) censurabile inferenza dalla sua assenza in dibattimento; 5) eccessiva ed immotivata comminazione della sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la condotta contestata attenga alla prima ipotesi dell'art. 674 c.p. ("versamento di cose"), cioè alla diffusione e deposizione di pulviscolo derivante dalla combustione nell'abitazione dell'imputato, e non alla seconda ipotesi ("emissione di fumo" soggetta a limiti di legge). Le doglianze del ricorrente sono state giudicate, in massima parte, deduzioni di merito volte a rimettere in discussione l'apprezzamento probatorio del giudice di merito (valutazione dei testimoni, attribuzione della fonte delle immissioni), materia non sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, che non è stata dimostrata. La presunta violazione del contraddittorio è stata esclusa: i documenti e la relazione della parte civile erano stati acquisiti legittimamente ai sensi dell'art. 234 c.p.p. La contestazione dell'uso della sua assenza è infondata perché il Tribunale ha solo osservato che l'imputato, non partecipando, non ha svolto difesa di merito. La censura sulla quantificazione della pena è stata ritenuta generica e priva di specificità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. pen.

    La Corte ha interpretato la fattispecie come riconducibile alla prima ipotesi della norma ("versamento di cose"), relativa al deposito di pulviscolo derivante dalla combustione, e non alla seconda ipotesi relativa alla "emissione di fumo" soggetta a limiti tecnici: per la prima ipotesi non è richiesto il superamento di limiti di legge, ma la consapevole immissione o versamento di cose atte a molestare.

  • art. 234 cod. proc. pen.

    I documenti e la consulenza prodotta dalla parte civile sono stati legittimamente acquisiti come prove documentali; la loro acquisizione non costituisce di per sé violazione del contraddittorio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione è limitato ai vizi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p.; le doglianze che impugnano valutazioni di merito senza dimostrare errori di diritto o manifesta illogicità sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende sono stati disposti ai sensi delle norme processuali sulla condanna per soccombenza in cassazione.

  • Corte di cassazione, Sez. II penale, 5 febbraio 2021 n. 4633

    Richiamata come precedente per l'interpretazione dell'art. 674 c.p.: distingue la "diffusione di polveri sottili" quale "versamento di cose" rispetto alla "emissione di fumo".

Massime di principio

  • Distinguere se la condotta è riconducibile alla prima ipotesi di art. 674 c.p. ("versamento di cose" = deposito/versamento di particolato o pulviscolo) oppure alla seconda ("emissione di fumo" soggetta a limiti): la qualificazione influisce sui requisiti della fattispecie penale.
  • In cassazione non è possibile ottenere la revisione delle valutazioni di fatto del giudice di merito (attendibilità dei testi, collegamento causale tra fonte e immissioni) se non si dimostra una manifesta illogicità o violazione di diritto.
  • L'acquisizione e la valutazione di perizie o documenti prodotti dalla parte avversaria sono lecite se effettuate ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; l'eventuale violazione del contraddittorio va dedotta con argomentazioni specifiche e non con mere asserzioni generiche.
  • L'assenza dell'imputato in udienza non costituisce di per sé presunzione di colpevolezza, ma può incidere sulla sua possibilità di esercitare la difesa: è opportuno partecipare o, se non presente, spiegare adeguatamente le ragioni e produrre elementi difensivi processuali.
  • Le doglianze sulla commisurazione della pena o su elementi sanzionatori devono essere formulate in modo specifico e motivato per essere esaminate in sede di legittimità.

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