Cassazione Penale, Sentenza n. 6758/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Celotti impugnava la sentenza di condanna per: falsità in dichiarazioni sostitutive (art. 76 DPR 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p.) e raccolta/trasporto non autorizzato di terre da scavo (art. 256 d.lgs. 152/2006), contestando in particolare tre censure: (1) mancata e insufficiente motivazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato Muggiati ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p. e mancata verifica della loro corroborazione (art. 192, comma 3, c.p.p.); (2) mancata motivazione sul rigetto delle argomentazioni di appello in ordine all'elemento soggettivo del reato; (3) carenza di motivazione sulla prova della responsabilità circa il reato di movimentazione/smaltimento non autorizzato, contestando l'affermazione che il ricorrente avesse quantomeno accettato il rischio derivante dall'assenza di analisi dei materiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o aspecifici: la Corte territoriale e il Tribunale formano un unico compendio motivazionale (cd. "doppia conforme") che ha adeguatamente valutato le dichiarazioni del Muggiati e i riscontri oggettivi (certificati contraffatti, difformità nei timbri, numeri corrispondenti ad analisi per altri clienti, assenza di fatturazione per le analisi contestate, accertamenti comunali sui superamenti dei limiti). La Cassazione ha osservato che i riscontri, pur non essendo limitati a un tipo unico, costituiscono elementi probatori validi a corroborare la chiamata in correità. Sono state inoltre rigettate le doglianze di vizio di motivazione per genericità e mancanza di indicazione di elementi decisivi trascurati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Le conclusioni tardive della parte civile Città Metropolitana di Milano sono state dichiarate inammissibili per violazione del termine perentorio previsto dall'art. 23, co. 8, DL n.137/2020.
Norme richiamate
Dichiarazioni rese dal coimputato utilizzabili come elemento probatorio, purché corroborate da riscontri oggettivi; la Corte ha ritenuto tali dichiarazioni chiare, circostanziate e confermate da elementi documentali e fattuali
Richiesta di verifica e ricerca di elementi di riscontro delle dichiarazioni, onere valutato adempiuto dai giudici di merito attraverso l'esame delle fatture, dei certificati e degli accertamenti comunali
Riferimento alla concorso di persone nel reato; la responsabilità è stata valutata in relazione al ruolo dell'imputato nell'organizzazione dell'attività
art. 76 DPR 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p.
Contestata la formazione e l'uso di dichiarazioni sostitutive mendaci; la Corte ha confermato la sussistenza degli elementi obiettivi e soggettivi del reato
art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. n.152/2006
Norme sull'illecita gestione di terre e materiali di scavo; la mancata conoscenza delle caratteristiche e i superamenti dei limiti hanno fatto qualificare i materiali come rifiuti la cui movimentazione configurava smaltimento non autorizzato
art. 23, co. 8, DL n.137/2020 (conv. L. 176/2020)
Disciplina emergenziale che ha stabilito il termine perentorio per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità; utilizzata per dichiarare tardive e non considerate le conclusioni della parte civile
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Causa di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici/meramente assertivi e non indicassero elementi decisivi trascurati, rendendo il gravame inammissibile
Richiamato in via di principio per la disciplina sui termini per il deposito di memorie; giustifica il rifiuto di considerare atti depositati oltre il termine dei cinque giorni
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dal coimputato ai sensi dell'art. 197-bis c.p.p. possono fondare una condanna se sono chiare, circostanziate e corroborate da riscontri oggettivi (documentali, contabili o peritali).
- Il principio della "doppia conforme" significa che la motivazione di primo e secondo grado può essere letta unitariamente: la Corte di Cassazione valuta il corpo motivazionale complessivo per verificare la congruità della decisione.
- I motivi di cassazione devono essere specifici e indicare quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati: censure generiche o meramente assertive sono dichiarate inammissibili.
- La mancata fatturazione o l'assenza di addebito per prestazioni dichiarate possono costituire riscontri obiettivi a sostegno dell'ipotesi di analisi non effettuate o di documentazione contraffatta.
- La violazione di termini perentori di deposito (es. termine dei cinque giorni previsto dalla disciplina emergenziale richiamata) comporta la mancata considerazione delle conclusioni o produzioni tardive.
- Per affermare l'elemento soggettivo (dolo o accettazione del rischio) è sufficiente dimostrare la consapevolezza e l'interesse del soggetto ad evitare le verifiche, soprattutto se ciò è corroborato da vantaggi economici derivanti dalla condotta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6756/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6757/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6759/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6760/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6761/2022 del 25/02/2022
- Sentenza penale · 25 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6762/2022 del 25/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →