Cassazione Civile, Ordinanza n. 06758/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per il 2013, con recupero a tassazione di maggior reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP e dell'IVA detratta su fatture emesse da un fornitore ritenuto soggetto fittiziamente interposto in operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello l'Ufficio otteneva riforma della decisione. In un primo passaggio in Cassazione, la precedente sentenza di appello era stata cassata con rinvio per violazione delle regole sull'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti. Riassunto il giudizio, il giudice di rinvio ha invece confermato la legittimità dell'accertamento, ritenendo provato dall'Ufficio il ruolo di cartiera/fittizio fornitore della società emittente e la consapevolezza della contribuente del meccanismo fraudolento, nonché ritenendo non provata dalla contribuente la propria buona fede e l'effettività delle prestazioni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (i) violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse ecceduto i limiti del giudizio di rinvio a critica vincolata, rinnovando una valutazione delle prove in contrasto con il principio di diritto enunciato nella precedente ordinanza di legittimità; (ii) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di rinvio ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio e, correlativamente, addossato alla contribuente una prova contraria ritenuta non assolta, con nuova e autonoma rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice di rinvio si è limitato ad applicare il principio di diritto già fissato in sede di cassazione, verificando se l'Amministrazione avesse fornito elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sulla soggettiva inesistenza delle operazioni e sulla conoscibilità della frode da parte della contribuente; tale valutazione integra apprezzamento di merito non sindacabile in legittimità. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c., la censura mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove e del merito, estranea al giudizio di cassazione. La Corte ha quindi confermato la decisione di rinvio che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ha condannato la ricorrente alle spese. Inoltre, in applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ha condannato la ricorrente al pagamento di ulteriori somme a favore della controparte e della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso manifestamente infondato e definito in conformità alla proposta.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento induttivo del maggior reddito d'impresa
nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la connivenza/conoscibilità della frode; solo dopo tale assolvimento grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle operazioni o la propria buona fede
richiamato nella precedente fase di legittimità per censurare l'erronea valutazione dell'onere probatorio e del materiale probatorio
il giudice di rinvio non può eccedere i limiti del rinvio né disattendere il principio di diritto fissato dalla Cassazione
in caso di cassazione per violazione di legge, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e alle premesse logico-giuridiche della decisione di legittimità
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
rubrica dei motivi di ricorso per violazione di legge
richiamato in relazione alla trattazione camerale
la Corte richiama la proposta di definizione anticipata e il regime sanzionatorio per la decisione conforme alla proposta
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
la Corte applica la sanzione pecuniaria a favore della controparte quando il giudizio è definito in conformità alla proposta e il ricorso è manifestamente infondato
la Corte applica la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei medesimi casi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato, nei limiti desumibili dal testo
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per violazione di legge, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può rimettere in discussione gli accertamenti che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico, salvo i limiti derivanti dall'oggetto del rinvio.
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario/committente; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle prestazioni o la propria buona fede.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, la rivalutazione del compendio probatorio e degli indizi è preclusa quando il ricorso mira sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del merito sotto la veste della violazione di norme sulla prova.
- La disciplina sanzionatoria dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. opera quando il giudizio è definito in conformità alla proposta e il ricorso è manifestamente infondato, secondo una valutazione legale tipica non rimessa a discrezionalità pura del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06634/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06636/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06638/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06646/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06647/2026 del 20/03/2026
- ordinanza_civile · 20 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06648/2026 del 20/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →