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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01786/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’imposta di successione dovuta in relazione al de cuius. La contribuente aveva contestato la chiarezza della cartella, assumendo che non consentisse di comprendere adeguatamente i ruoli e il loro fondamento, e in particolare lamentando che il giudice d’appello avesse erroneamente ritenuto di non poter esaminare i motivi dedotti perché attinenti al merito della pretesa e non a vizi propri della cartella. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si denunciavano violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, dell’art. 111 Cost. e vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c., lamentando che la CTR avesse omesso di esaminare questioni di fatto e di diritto sulla pretesa, anche quanto alla asserita inesistenza di una dichiarazione di successione integrativa del 2011 e al riferimento, operato dalla CTR, a una precedente sentenza della CTP di Roma; con il secondo si deducevano ancora vizi motivazionali e falsa applicazione delle norme sui poteri istruttori del giudice tributario, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente acquisito d’ufficio la sentenza della CTP n. 1634/2015, circostanza che la ricorrente contestava anche in fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché le doglianze di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non sono più proponibili nella formulazione previgente dell’art. 360, n. 5, c.p.c., essendo oggi ammissibile solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; inoltre, i rilievi svolti non riguardavano un fatto storico specifico, ma erano diretti a contestare la valutazione complessiva della decisione. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per contraddittorietà intrinseca, poiché da un lato assumeva che la CTR avesse acquisito d’ufficio la sentenza richiamata e dall’altro sosteneva che tale acquisizione non fosse mai avvenuta. La Corte ha inoltre osservato che, una volta dichiarata l’inammissibilità, restava superflua la questione della mancata notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa perché l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; è stato infine disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ne accoglie la censura perché il ricorso è comunque inammissibile per difetti dei motivi prospettati.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno della doglianza motivazionale, ma non ritenuto idoneo a superare i limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Invocato come parametro di ricorso, ma le censure non sono state ritenute correttamente sussumibili in una violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per contraddittorietà e difetto di specificità.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte ribadisce che, nella formulazione applicabile, consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non più le censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • d.l. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012

    È la riforma che ha ridisegnato il perimetro del vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve individuare con chiarezza e specificità i vizi dedotti.

  • art. 7 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro dei poteri istruttori del giudice tributario; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.

  • art. 35 d.P.R. 636/1972

    Richiamato dalla ricorrente come limite ai poteri istruttori, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato come norma che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

  • artt. 97 e 111 Cost.

    Richiamati per escludere l’inutile integrazione del contraddittorio, una volta che il ricorso era comunque destinato a essere dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili doglianze che si limitino a denunciare motivazione insufficiente, contraddittoria o non convincente; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
  • Il ricorso per cassazione deve formulare censure chiare, specifiche e coerenti: motivi intrinsecamente contraddittori o privi di precisa individuazione del vizio denunciato sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c.
  • La contestazione dei poteri istruttori del giudice tributario non può essere proposta in modo generico o incompatibile con la ricostruzione fattuale della stessa parte ricorrente; il controllo di legittimità non può supplire a un’esposizione incoerente dei fatti di causa.
  • Quando il ricorso è già inammissibile, la Corte può evitare attività processuali inutili, come l’integrazione del contraddittorio verso soggetti non evocati, in nome dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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