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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1872/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Appello in cassazione proposto dalla difesa di ALOHAN Julie con tre censure principali: 1) violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato (art. 259, comma 1, d.lgs. 152/2006) per intervenuta prescrizione; 2) vizio di motivazione per mancata e illogica valutazione delle prove e delle osservazioni sull'irregolarità della sottoscrizione sulla lettera di trasporto e sull'assenza dell'imputata al momento del controllo del container e del veicolo rubato; 3) difetto di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (prescrizione) e infondati il secondo e il terzo. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato indicato nel capo A) perché estinto per prescrizione. In conseguenza ha eliminato la pena relativa a quel reato (mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa) e ha rideterminato la pena complessiva in anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 3.666 di multa. Le restanti condanne e valutazioni di responsabilità sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 259, comma 1, d.lgs. 152/2006

    Norma contestata relativa a illecito connesso alla gestione/trasporto di rifiuti: la violazione contestata è stata qualificata come contravvenzione il cui termine di prescrizione è stato calcolato tenendo conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale, con maturazione prima della sentenza d'appello e quindi estinzione del reato.

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione al reato (concorso di persone) quale base della imputazione congiunta a piu' reati.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Reato relativo all'introduzione nello Stato di cose provenienti da delitto; citato tra le fattispecie per le quali l'imputata è stata giudicata responsabile.

  • art. 61, n. 2, cod. pen.

    Circostanza aggravante speciale richiamata nella motivazione del giudice di merito.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n. 15/2022)

    Norme procedurali applicate per il rito e la forma di esame del ricorso in Cassazione nel periodo emergenziale; la Corte ha esaminato il ricorso secondo le forme previste da tali disposizioni.

  • art. 83, comma 4, d.l. 18/2020

    Disposizione che ha determinato la sospensione del corso della prescrizione per un periodo determinato (qui 64 giorni), da conteggiare nel calcolo del termine prescrizionale.

  • art. 620, lett. l), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando annulla senza rinvio per estinzione del reato, di rideterminare la pena in sede di cassazione; applicata per eliminare la frazione di pena relativa al reato estinto e rideterminare la pena complessiva.

Massime di principio

  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutte le sospensioni normative (anche quelle emergenziali): se si perfeziona prima della pronuncia impugnata il reato è estinto e la cassazione può annullare senza rinvio per quel capo.
  • Le censure generiche, che non confrontano puntualmente la motivazione della sentenza impugnata con le deduzioni difensive, sono improduttive in cassazione: occorre indicare dove la motivazione sarebbe carente o illogica e perché.
  • La responsabilità per reati connessi al trasporto di beni può essere ritenuta anche in assenza della presenza al momento del controllo quando vi siano elementi oggettivi indicativi dell'intervento dell'imputato (es. contatti telefonici, destinatari indicati, documentazione), e il giudice di merito ne dà adeguata motivazione.
  • La sola assenza di precedenti non è sufficiente per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: è necessario dimostrare elementi positivi e concreti utili a giustificarne il riconoscimento.
  • Quando la Corte di cassazione annulla per estinzione di un reato che aveva rilevanza ai fini della continuazione o dell'aumento di pena, può rideterminare la pena complessiva nel senso di escludere la frazione relativa al reato estinto, riducendo la pena applicata.

Testo integrale

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