Cassazione Penale, Sentenza n. 1671/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva convalidato il sequestro probatorio dell'area occupata da un manufatto (tensostruttura quadrata di lato 15 m con modulo prefabbricato annesso) sostenendo che la realizzazione rientrasse nell'edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. e-bis del d.P.R. 380/2001) e fosse pertanto esente da permesso a costruire. In alternativa si deduceva l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica per trattarsi di installazione temporanea ai sensi dell'allegato A all'art. 2, comma 1, del d.P.R. 31/2017. La difesa aveva prodotto anche una consulenza tecnica e richiamato la CIL come titolo abilitativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse correttamente valutato l'esistenza del fumus delicti per reato edilizio, sulla base delle dimensioni e della consistenza della struttura (oltre 150 mq di superficie e circa 500 mc di cubatura, con modulo prefabbricato aggiunto) e dell'assenza di prova credibile e coerente circa la natura temporanea e contingente dell'opera. Sono state inoltre evidenziate incongruenze nelle allegazioni del ricorrente, che in atti precedenti aveva indicato finalità diverse (es. contenimento epidemia Covid-19) e che la durata di noleggio risultava antecedente di molto ai 120 giorni richiamati come limite. Quanto alla censura sulla mancata considerazione del vincolo paesaggistico, il giudice ha osservato che, anche se fosse rilevante, non inciderebbe sull'animato giudizio di fumus già emerso. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), art. 6, comma 1, lett. e-bis)
art. 6, comma 1, lettera e-bis), del dPR n. 380 del 2001
La norma sull'edilizia libera è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'esenzione dal permesso a costruire. Il giudice ha ritenuto che, per la tipologia, le dimensioni e la mancanza di prova della temporaneità, il manufatto non rientrasse nell'esenzione prevista.
d.P.R. n. 31 del 2017, art. 2, comma 1, allegato A
allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del dPR n. 31 del 2017
La difesa ha sostenuto che la struttura fosse esente dall'autorizzazione paesaggistica in quanto installazione temporanea non ancorata con opere murarie e collocata per manifestazioni di durata non superiore a 120 giorni. Il giudice ha ritenuto che non fosse stata fornita prova sufficiente della sussistenza di tali condizioni e della limitatezza nel tempo.
Comunicazione di Inizio Lavori (CIL)
La consulenza prodotta dal ricorrente attestava la presunta compatibilità con CIL, ma il giudice ha ritenuto insufficiente tale elemento alla luce delle caratteristiche dimensionali e della mancanza di prova della temporaneità e della finalità dichiarata.
Autorizzazione paesaggistica (normativa di settore)
L'assenza o la mancata richiesta dell'autorizzazione paesaggistica è stata menzionata dalla difesa. Il giudice ha osservato che, anche qualora il vincolo paesaggistico fosse rilevante, la sussistenza del fumus per reato edilizio rende comunque legittimo il sequestro probatorio.
Codice di procedura penale, art. 616
Articolo richiamato come base per la condanna alle spese processuali e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per far valere che un'opera rientri nell'edilizia libera occorre fornire prova chiara, coerente e documentale della tipologia e della temporaneità dell'intervento; mere affermazioni non sono sufficienti.
- Le dimensioni, la consistenza e l'eventuale presenza di elementi prefabbricati annessi possono far perdere il carattere di temporaneità e l'esenzione dal permesso a costruire.
- Se le argomentazioni del ricorrente sono contraddittorie in atti diversi (es. finalità differenti indicate in momenti diversi), ciò indebolisce la tesi difensiva e può consolidare il fumus delicti.
- La possibile esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per installazioni temporanee è applicabile solo se sono rispettati in modo documentato i requisiti (assenza di opere di fondazione, durata nei limiti indicati, specifica finalità legata a manifestazioni), e la mancata prova ne determina il rigetto.
- Nel giudizio cautelare il requisito del fumus delicti può essere riconosciuto anche se resta aperta una questione su eventuali vizi formali come il vincolo paesaggistico; la sussistenza del fumus giustifica il mantenimento del provvedimento cautelare.
- In cassazione è necessario impugnare l'ordinanza con motivi specifici e non meramente ripetere le stesse allegazioni: la difesa deve mostrare dove sussista un errore giuridico o una grave insufficienza motivazionale.
- Presentare in modo coerente e documentato l'iter autorizzatorio (CIL, permessi, autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta) è essenziale per evitare la convalida del sequestro probatorio in materia edilizia.
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