Cassazione Penale, Sentenza n. 1669/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona del 24/05/2022 che aveva annullato il sequestro preventivo disposto dal GIP relativo a un'area con annessi edifici. Il PM deduce violazione di legge (artt. 30 e 44 lett. c) DPR 380/2001, art. 3 comma 1 lett. d) e comma 2 DPR 380/2001, artt. 1 e 2 L.R. Marche 22/2009, artt. 24 e 25 NTA PRG Comune di Loreto) sostenendo che l'intervento non era legittima ristrutturazione ma consistente in demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria e moltiplicazione di unità immobiliari (da 2 a 10-12 villini), realizzazione di nuova strada e parcheggio, e quindi potenzialmente lottizzazione abusiva in zona agricola di pregio paesistico; inoltre il periculum in mora era concreto per l'immediato avvio dei lavori senza comunicazioni e per le demolizioni già eseguite.
La decisione
La Corte ha ritenuto errata la qualificazione dell'intervento come 'ristrutturazione edilizia' operata dal Tribunale del Riesame. Richiamando la disciplina dell'art. 3 DPR 380/2001 e la giurisprudenza, la Corte ha affermato che la ristrutturazione richiede comunque la conservazione/recupero dell'immobile preesistente e una continuità identificabile con l'edificio originario; la trasformazione in più unità autonome, la creazione di strada e parcheggi e l'utilizzo delle volumetrie di manufatti demoliti per creare un nuovo complesso residenziale in zona agricola esulano dalla nozione di ristrutturazione e possono integrare profili di lottizzazione abusiva. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio (accoglimento del ricorso del PM).
Norme richiamate
DPR 380/2001, art. 3 comma 1 lett. d)
alla lettera d), il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria."
La Corte interpreta l'art. 3 d) nel senso che, nonostante l'ampliamento legislativo, la ristrutturazione presuppone comunque il recupero e una continuità identificabile con l'immobile preesistente; non è possibile qualificare come ristrutturazione operazioni che determinino la scomparsa dell'identità dell'edificio originario o la sua moltiplicazione in più unità autonome.
DPR 380/2001, artt. 30 e 44 lett. c)
Richiamati dal ricorrente come riferimenti normativi per i reati urbanistici e per le fattispecie di lottizzazione; la Corte valuta che l'insieme degli interventi (moltiplicazione di unità, nuova viabilità, parcheggi) può integrare profili di lottizzazione abusiva in contrasto con le norme edilizie.
L.R. Marche 22/2009 (art. 1 e art. 2)
La Corte sottolinea che le norme regionali non possono modificare i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale (qui la nozione di ristrutturazione): la legge regionale può dettare discipline specifiche ma non mutare la definizione sostanziale di ristrutturazione prevista dall'art. 3 DPR 380/2001; inoltre la L.R. Marche ribadisce il parametro della permanenza dell'organismo edilizio prima e dopo l'intervento.
NTA del PRG del Comune di Loreto (artt. 24 e 25)
Le prescrizioni locali (limiti alle nuove costruzioni in zona agricola, tipologie ammesse) sono rilevanti sul piano fattuale per la conformità urbanistica, ma la loro interpretazione puntuale costituisce valutazione di merito non sindacabile in sede di cassazione se non per vizio di motivazione.
Principi costituzionali e di competenza (art. 117 Cost.)
La Corte ricorda che la materia del governo del territorio è di legislazione concorrente e che le regioni devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato; pertanto la nozione di ristrutturazione, quale principio fondamentale, non può essere modificata dalla legge regionale.
Massime di principio
- La ristrutturazione edilizia, anche dopo le novità normative, richiede comunque la conservazione o il recupero identificabile dell'immobile preesistente; non può comportare la completa scomparsa dell'oggetto originario o la sua trasformazione in più edifici autonomi.
- La demolizione e ricostruzione che determina la moltiplicazione di unità abitative, la realizzazione di nuova viabilità e parcheggi in zona agricola può integrare lottizzazione abusiva e non rientrare nella nozione di ristrutturazione.
- L'uso delle volumetrie di manufatti accessori demoliti per aumentare la volumetria di un unico edificio, con scomparsa degli accessori, è estraneo alla nozione di ristrutturazione se comporta perdita di identificabilità del fabbricato originario.
- Le leggi regionali non possono modificare i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale riguardo alla definizione di interventi edilizi conservativi; eventuali deroghe interpretative non possono sovvertire la nozione statale di ristrutturazione.
- In sede di cassazione su misure cautelari reali, non sono sindacabili in via principale le valutazioni fattuali o l'interpretazione concreta di atti amministrativi (che restano questione di merito); è sindacabile la violazione di legge o l'assenza/meramente apparente motivazione.
- Per il periculum in mora ai fini del sequestro è rilevante l'immediato avvio dei lavori senza comunicazioni/affissioni e le demolizioni già eseguite, che possono giustificare il mantenimento della misura cautelare per evitare l'irreversibile trasformazione dell'area.
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