Cassazione Penale, Sentenza n. 1663/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la rideterminazione delle pene operata dalla Corte di appello di Perugia in esito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione, lamentando difetti nell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 (che ha modificato il trattamento sanzionatorio per le violazioni dell'art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990) con particolare riguardo agli aumenti di pena per effetto della continuazione (sia esterna che interna). Alcuni ricorrenti contestavano inoltre che il giudice del rinvio non avesse riesaminato la responsabilità penale nel merito o non avesse adeguatamente motivato la dosimetria delle singole voci di aumento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la legittimità dell'operato della Corte di appello di Perugia, che aveva rideterminato le pene conformemente al mandato di questa Corte e alla sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019. La Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio potesse limitarsi a riesaminare la sola questione della determinazione della pena nei limiti dell'annullamento disposto dal giudice di legittimità, non potendo rimettere in discussione la responsabilità penale già definitivamente affermata per le imputazioni non oggetto di annullamento. Ha inoltre chiarito che, in caso di continuazione tra reati, l'aumento si calcola una sola volta sul reato più grave e non si sommano riduzioni o aumenti moltiplicati per eventuali continuazioni interne dei reati satellite. In concreto la Corte di appello di Perugia aveva rimodulato le pene nei seguenti termini: Fontana Salvatore: anni 10, mesi 2, giorni 15 di reclusione e euro 37.200,00 di multa; Fontana Vittorio: anni 4, mesi 4 di reclusione e euro 1.020,00 di multa; Fabbricatore Vincenzo: anni 7, mesi 4 di reclusione e euro 30.500,00 di multa; Sanfilippo Giuseppe: anni 4, mesi 2 di reclusione e euro 18.200,00 di multa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990
La Corte costituzionale (sent. n. 40/2019) ha riformulato il minimo edittale detentivo per questo articolo, incidendo anche sulla quantificazione degli aumenti di pena dovuti alla continuazione; la rideterminazione della pena deve tener conto di tale modifica
sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019
Ha dichiarato l'illegittimità del regime sanzionatorio previgente per talune violazioni dell'art. 73, comma 1, imponendo la rideterminazione delle pene anche con riferimento agli aumenti per continuazione
art. 81, comma finale, cod. pen. (continuazione)
L'aumento di pena per continuazione va calcolato sul reato più grave; non si applica cumulativamente per le continuazioni interne dei reati satellite
art. 587 cod. proc. pen.
Consente l'estensione ai correi delle ragioni di annullamento ritenute oggettivamente rilevanti, come operato dalla Corte di cassazione
art. 627 cod. proc. pen.
Indica i poteri del giudice del rinvio: il giudice deve ottemperare ai criteri indicati dalla Corte di cassazione e limitarsi alle questioni oggetto dell'annullamento
art. 133 e ss. cod. pen.
Norme relative alla determinazione della pena (dosimetria) richiamate dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia motivato adeguatamente la rideterminazione nei limiti del mandato
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla una sentenza solo con riferimento al trattamento sanzionatorio (rinvio per la determinazione della pena), il giudice del rinvio è vincolato al solo esame delle questioni indicate nell'annullamento e non può riesaminare la responsabilità penale nel merito oltre i limiti fissati dalla Cassazione
- La sentenza della Corte costituzionale che modifica il minimo edittale di una fattispecie incide non solo sulla pena base ma anche sugli aumenti di pena dovuti alla continuazione: il giudice deve adeguare sia la pena principale sia gli aumenti collegati
- In caso di continuazione tra reati l'aumento di pena va calcolato una sola volta sul reato più grave; la presenza di una continuazione interna nei reati satellite non giustifica un ulteriore aumento separato
- La riduzione della pena in favore dell'imputato (anche per effetto di arrotondamenti) non costituisce vizio impugnabile dall'imputato: una contestazione su tale punto è priva di interesse processuale se il risultato è più favorevole al condannato
- Le modifiche al trattamento sanzionatorio operate dalla Corte costituzionale non incidono automaticamente sulla pena pecuniaria se la decisione costituzionale riguarda solo la pena detentiva minima; il giudice deve motivare eventuali interventi sulla multa
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