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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1670/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP relativo a un'area con annessi edifici. Il ricorso del Procuratore contestava la qualificazione dell'intervento edilizio come "ristrutturazione edilizia" operata dal tribunale, sostenendo invece che si tratta di una lottizzazione abusiva mista: demolizione di manufatti rurali e realizzazione in zona agricola di un nuovo complesso residenziale composto da 10 villini (a fronte di una casa colonica composta da 2 unità) con creazione di strada e parcheggio, aumento di volumetria, uso delle volumetrie di annessi demoliti, in violazione delle norme statali (DPR 380/2001) e regionali (L.R. Marche 22/2009) e delle NTA del PRG del Comune di Loreto; inoltre veniva fatto presente il periculum in mora per l'immediato inizio dei lavori senza comunicazioni e con demolizioni già avvenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto errata l'interpretazione del Tribunale del riesame che aveva qualificato l'intervento come ristrutturazione edilizia. La Corte ha confermato il principio per cui la ristrutturazione edilizia, pur con le recenti ampie novellazioni, presuppone il recupero di un singolo immobile preesistente e la conservazione di una correlazione materiale o funzionale con l'organismo originario; non è ammessa la moltiplicazione di più unità autonome a partire da un unico fabbricato né l'assorbimento di volumetrie di edifici distinti in favore di un unico nuovo organismo, specie in zona agricola con rilevanti opere infrastrutturali. In ragione di ciò la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame (con rinvio, come richiesto dal Pubblico Ministero) e, quindi, ha accolto il ricorso del Procuratore.

Norme richiamate

  • DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)

    art. 3 comma 1 lett. d), art. 30, art. 44 lett. c)

    La Corte interpreta la nozione di ristrutturazione edilizia come principio fondamentale statale che richiede il recupero e la identificabilità dell'immobile preesistente; le novellazioni (es. 2020) hanno ampliato ambiti applicativi ma non eliminano il requisito della continuità materiale/funzionale con l'edificio originario e non autorizzano la moltiplicazione di unità autonome da un unico fabbricato.

  • D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. L. 11/09/2020 n. 120)

    art. 10 (novella all'art. 3 DPR 380/2001)

    La modifica amplia le fattispecie ricomprese nella ristrutturazione, includendo demolizione e ricostruzione con caratteristiche diverse, ma la Corte sottolinea che la finalità rimane il recupero dell'esistente e le novità non autorizzano operazioni che eliminino ogni traccia del preesistente.

  • D.L. 1 marzo 2022 n. 17 (conv. L. 27/04/2022 n. 34)

    art. 28 comma 5 bis (integrazione testuale art. 3 DPR 380/2001)

    Ulteriore intervento normativo che specifica limitazioni per edifici in aree tutelate; comunque non contrasta con il principio che la ristrutturazione non può elidere la riconoscibilità del preesistente.

  • D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (conv. L. 15/07/2022 n. 91)

    art. 14 comma 1-ter lett. a) (modifica art. 3 DPR 380/2001)

    Ulteriore chiarimento sui vincoli applicabili per edifici in aree vincolate; non altera il principio fondamentale statale sulla ristrutturazione come intervento di recupero.

  • L.R. Marche 22/2009

    art. 1 e art. 2 (e richiamo a commi 8/8-ter)

    La legge regionale disciplina demolizione e ricostruzione e rinvia ai parametri dell'organismo edilizio preesistente; la Corte ricorda che le regioni non possono modificare i principi fondamentali statali sulla ristrutturazione e che il rinvio regionale va interpretato alla luce del DPR 380/2001.

  • D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

    art. 136 comma 1 lettere c) e d), art. 142

    Riferimento alle tutele che limitano la possibilità di demolizione e ricostruzione; la Corte segnala che per immobili sottoposti a tutela le ricostruzioni devono rispettare sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiama la potestà legislativa concorrente Stato-Regioni e il principio che le regioni devono rispettare i principi fondamentali determinati dalla legislazione statale in materia edilizia e governo del territorio.

Massime di principio

  • La "ristrutturazione edilizia" richiede sempre un nesso di recupero e riconoscibilità dell'immobile preesistente: la mera demolizione e realizzazione di un organismo completamente diverso e la moltiplicazione in più unità autonome da un unico fabbricato non rientrano nella nozione di ristrutturazione.
  • Le novellazioni normative che ampliano l'ambito della ristrutturazione non autorizzano operazioni che elidono la continuità materiale o funzionale con l'edificio originario; gli aumenti di volumetria ammessi si riferiscono al singolo edificio ristrutturato e non alla creazione di più edifici nuovi.
  • Le leggi regionali non possono sovvertire i principi fondamentali statali contenuti nel DPR 380/2001: eventuali disposizioni regionali devono essere interpretate in conformità ai principi nazionali.
  • In zona agricola la trasformazione del fondo con frazionamento e realizzazione di più edifici residenziali e relative infrastrutture (strade, parcheggi) configura fatta salvo diversa prova una trasformazione urbanistica rilevante e può integrare il reato di lottizzazione abusiva.
  • Nelle impugnazioni cautelari relative a misure reali la Corte di Cassazione può sindacare la violazione di legge e l'insussistenza della motivazione, ma non può sostituirsi al giudice sui rilievi fattuali e sull'interpretazione di atti amministrativi di carattere non normativo.
  • Il periculum in mora sussiste quando, al momento del sequestro, i lavori sono iniziati e sussiste rischio di trasformazione irreversibile dell'area (es. demolizioni e opere in assenza di cartellonistica o comunicazioni), giustificando misure cautelari reali.

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