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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1662/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati in materia di stupefacenti; i motivi principali sono: 1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e violazione del diritto di difesa (Saja) per presunta sovrapposizione/errata descrizione dei capi di imputazione e condanna per episodio non contestato; 2) mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5 T.U. stupefacenti, con travisamento della valutazione quantitativa e delle modalità (tutti i ricorrenti); 3) travisamento delle intercettazioni e mancanza di prova della partecipazione al concorso nel reato e della conoscenza dell'uso delle somme (Acquaroli); 4) insufficiente prova che la sostanza sequestrata fosse interamente destinata a Foddi e che non si trattasse di uso personale (Foddi); 5) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (tutti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per genericità. Ha ritenuto che: a) non sussista violazione dell'art. 521 c.p.p. in quanto il 'nucleo essenziale' delle condotte era sufficientemente descritto e gli imputati hanno potuto difendersi; b) il diniego del riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, è adeguatamente motivato con riferimento alla quantità organica e alle modalità di approvvigionamento anche fuori Regione, indice di collegamento con il narcotraffico; c) l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di merito insindacabile in Cassazione se logica; d) il diniego delle attenuanti generiche è decisione di merito non viziata da errori logico-giuridici, anche alla luce dei precedenti degli imputati. Esito pratico: inammissibilità dei ricorsi; condanne confermate in quanto richiesto; i ricorrenti condannati al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende e al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza richiede un nucleo essenziale comune; la Corte ha ritenuto tale requisito rispettato e quindi assente violazione del diritto di difesa.

  • art. 73 T.U. stupefacenti, comma 1

    Norma di riferimento per il reato di traffico/detenzione di stupefacenti; il giudice ha valutato quantità e modalità per la qualificazione del reato.

  • art. 73 T.U. stupefacenti, comma 5 (fatto di lieve entità)

    La Corte ha ritenuto che, ai fini dell'esclusione per lieve entità, vadano valutati complessivamente quantità, qualità e modalità (approvvigionamento, organizzazione); la presenza di approvvigionamenti fuori Regione e consistente numero di dosi esclude il beneficio.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto congrua la pena alla luce dei precedenti e della gravità della condotta.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    La concessione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; Cassazione interviene solo per errori logico-giuridici che qui non sono stati rilevati.

  • art. 125, 546, 192, 110 cod. proc. pen. (richiami processuali invocati dai ricorrenti)

    Le doglianze su travisamento di prove e su omessa valutazione di atti (intercettazioni, versamenti) sono state ritenute questioni di merito adeguatamente valutate dal giudice di merito e quindi non assorbibili in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti alla motivazione della decisione di cassazione; i ricorrenti hanno motivato nei limiti strettamente necessari e la Cassazione ha proceduto all'esame di legittimità secondo tali limiti.

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti la sussistenza del fatto di lieve entità ex art.73, comma 5 va valutata globalmente: quantità, qualità, modalità di approvvigionamento e organizzazione possono escludere la lieve entità anche se singole componenti sembrano contenute.
  • La correlazione fra imputazione e sentenza (art.521 c.p.p.) è rispettata se esiste un nucleo essenziale comune che abbia consentito all'imputato di conoscere l'accusa e difendersi; diversità formali nei capi non determina automaticamente violazione se il fatto centrale è chiaro dagli atti.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è elemento di merito: la Cassazione controlla la logicità dell'interpretazione ma non riforma le valutazioni fattuali se adeguatamente motivate.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art.62-bis) è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo errori logico-giuridici evidenti.
  • Le impugnazioni basate su generiche contestazioni di fatto o su travisamenti non specificati sono spesso dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza; per ottenere accoglimento è necessario mettere in luce errori di diritto o palese illogicità nella motivazione del giudice di merito.

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