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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1672/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 16/05/2022 con cui la Corte d'appello aveva qualificato come istanza di restituzione in termini (art. 175 c.p.p., formulazione anteriore al D.L. n. 67/2014) la richiesta del ricorrente volta alla declaratoria di non esecutività di sentenze contumaciali per omessa notifica dell'estratto contumaciale, dichiarando poi la propria incompetenza funzionale e trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione. Il ricorrente deduceva che la Corte aveva travisato la natura dell'istanza (richiesta di non esecutività del titolo per inesistenza del titolo stesso) e aveva omesso di procedere nel contraddittorio, non valutando la regolarità della notificazione dell'estratto contumaciale e non fissando la camera di consiglio per l'accertamento probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che, secondo la giurisprudenza consolidata, la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine accompagnata dalla domanda di declaratoria di non esecutività del titolo (per invalidità della notificazione dell'estratto contumaciale) è del giudice dell'esecuzione e che la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 3, nel contraddittorio tra le parti, configurandosi più un incidente di esecuzione che una mera restituzione in termini. Inoltre la Cassazione ha ricordato che il giudice dell'esecuzione può decidere "de plano" solo nei casi espressamente previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p., e che l'assenza dei presupposti per una decisione de plano e la mancanza di fissazione dell'udienza in camera di consiglio costituiscono nullità di carattere assoluto. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame nei termini indicati.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La Corte d'appello aveva qualificato l'istanza come richiesta di restituzione in termini sulla base della formulazione anteriore alla legge n. 67/2014; la Cassazione rileva però che, nella fattispecie, la domanda era articolata anche come incidente volto ad accertare la non esecutività del titolo per mancata/irregolare notificazione dell'estratto contumaciale, non una mera restituzione automatica ai sensi dell'art. 175.

  • art. 670 cod. proc. pen., comma 1 e comma 3

    Norma che disciplina l'istanza di sospensione dell'esecuzione e la declaratoria di non esecutività del titolo; la Cassazione afferma che la competenza a decidere su una istanza di restituzione accompagnata da richiesta di non esecutività per invalidità della notificazione spetta al giudice dell'esecuzione e che la valutazione deve svolgersi nel contraddittorio (comma 3) quando si configura un incidente di esecuzione.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 2

    Stabilisce i casi in cui il giudice dell'esecuzione può decidere 'de plano'. La sentenza richiama che il giudice può procedere de plano solo se ricorrono i presupposti di tale disposizione e che deve darne conto in motivazione; in mancanza, la decisione è nulla.

Massime di principio

  • Se la richiesta di restituzione in termini è accompagnata dalla domanda di declaratoria di non esecutività del titolo per invalidità della notificazione (es. mancata notifica dell'estratto contumaciale), la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione e non alla sola formazione della Corte d'appello che si limiti a considerarla una mera restituzione.
  • Quando la questione riguarda l'esistenza o la validità del titolo esecutivo (per irregolarità della notificazione), si configura un incidente di esecuzione che richiede il contraddittorio e la valutazione secondo l'art. 670 c.p.p.; pertanto il giudice deve, di norma, fissare udienza in camera di consiglio e consentire il confronto tra le parti.
  • Il giudice può decidere 'de plano' solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p.; una decisione assunta de plano fuori da tali ipotesi e senza motivazione sui presupposti è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • La mancata valutazione, o la travisamento della natura della domanda (restituzione semplice vs incidente volto a dichiarare la non esecutività), comporta vizio procedurale che può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per decide nuovamente nel rispetto del contraddittorio.
  • In situazioni analoghe, il difensore che presenti impugnazione o richiesta di sospensione/ non esecutività deve puntare a far emergere l'effettiva natura incidentale della domanda per attivare la competenza del giudice dell'esecuzione e ottenere l'udienza per l'accertamento probatorio sulla notificazione.

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