Parere n. 1270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Questura di-OMISSIS-, Prefettura di-OMISSIS-, e nei confronti di -OMISSIS-, avverso decreto n. 0044578 del 5/6/2025 di rigetto ricorso gerarchico proposto per l'annullamento 16/25 di archiviazione rinnovo del permesso di soggiorno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto prefettizio del 5 giugno 2025 di rigetto del ricorso gerarchico contro l’archiviazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento questorile di archiviazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata il 28 agosto 2024. L’archiviazione era stata disposta perché l’istanza era stata presentata alla Questura anziché allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente. Sono stati dedotti: la nullità o invalidità del provvedimento per mancanza della certificazione di conformità all’originale della copia notificata; la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; l’abnormità del provvedimento. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la presentazione dell’istanza all’autorità diversa da quella competente costituisse una mera irregolarità formale sanabile.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. La mancata asseverazione della copia notificata non determina invalidità né inutilizzabilità del documento, in assenza di una specifica contestazione della conformità all’originale, configurando al più una mera irregolarità formale attinente all’efficacia dell’atto. La presentazione della domanda a un’autorità diversa da quella individuata dalla legge costituisce invece violazione delle disposizioni sull’instaurazione del procedimento e non una semplice irregolarità sanabile. La corretta instaurazione del rapporto procedimentale è elemento sostanziale, funzionale anche al controllo e all’identificazione del richiedente straniero. Ne consegue che l’archiviazione della domanda era corretta e vincolata. Per tale ragione non è stata ritenuta invocabile la garanzia del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la partecipazione non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
Osservazioni
Conformità della copia notificata all’originale
L’assenza di certificazione di conformità all’originale della copia notificata non comporta, in assenza di una specifica contestazione, né invalidità né inutilizzabilità dell’atto. Si tratta di una mera irregolarità formale, relativa alla fase di integrazione dell’efficacia dell’atto.
Presentazione dell’istanza all’autorità non competente
La domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere presentata all’autorità individuata dalla legge, ossia allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente. La presentazione alla Questura integra una violazione di legge e non una mera irregolarità formale, poiché incide sulla corretta instaurazione del rapporto procedimentale.
Art. 10-bis l. 241/1990 - Preavviso di rigetto
L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento nel caso in cui l’atto sia vincolato e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare l’esito. L’archiviazione conseguente alla presentazione dell’istanza presso un’autorità incompetente è stata ritenuta vincolata.
Art. 3 l. 241/1990 e abnormità del provvedimento
Le censure relative alla motivazione e all’abnormità non risultano fondate, poiché l’amministrazione ha correttamente ricondotto l’archiviazione alla mancata presentazione della domanda presso l’autorità competente.
Norme richiamate
La censura di violazione dell’obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata, in quanto il provvedimento si fondava sulla mancata presentazione dell’istanza all’autorità competente.
Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto necessario in presenza di un provvedimento vincolato, quando la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto incidere sull’esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
la disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis
Il parere richiama l’orientamento secondo cui l’omessa comunicazione del preavviso assume rilievo caducante in caso di provvedimento discrezionale; nel caso esaminato, tuttavia, il provvedimento era vincolato.
art. 22, comma 3, d.lgs. 82/2005 (CAD)
La copia informatica di un documento analogico priva di asseverazione, se non espressamente disconosciuta, può avere la stessa efficacia probatoria dell’originale.
art. 31, comma 1, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Il parere richiama il rito avverso il silenzio quale possibile rimedio contro l’inerzia dell’amministrazione, senza che tale inerzia possa giustificare la deroga all’iter previsto per il rilascio del permesso di lavoro.
Il parere è stato reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Cons. Stato, sez. III, n. 7802/2025
La corretta osservanza dell’iter previsto per il rilascio del permesso di lavoro è necessaria per consentire il controllo tempestivo e l’identificazione del richiedente straniero; la presentazione dell’istanza a un’autorità diversa da quella competente non può essere trattata come una semplice irregolarità.
Cons. Stato, sez. II, n. 9890/2024
È richiamato l’orientamento sulla non necessità del preavviso di rigetto nei provvedimenti vincolati.
Cons. Stato, sez. III, n. 3905/2025
L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto è ritenuta viziante, secondo il richiamo effettuato, in caso di provvedimento discrezionale, non invece quando l’esito sia vincolato.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza amministrativa a un’autorità diversa da quella individuata dalla legge non costituisce una mera irregolarità formale quando incide sulla corretta instaurazione del rapporto procedimentale e sulle funzioni di controllo attribuite all’autorità competente.
- Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il rispetto dell’iter previsto dalla legge e la presentazione della domanda allo Sportello Unico per l’Immigrazione costituiscono condizioni essenziali della procedura, anche in funzione del controllo e dell’identificazione del richiedente straniero.
- L’omessa certificazione di conformità di una copia documentale non determina invalidità o inutilizzabilità in assenza di una specifica contestazione della conformità all’originale; essa integra, al più, una irregolarità formale relativa all’efficacia dell’atto.
- La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non comporta necessariamente l’annullamento del provvedimento quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.
Rigetto del ricorso straordinario contro l’archiviazione della domanda di permesso di soggiorno
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il decreto prefettizio del 5 giugno 2025, che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso l’archiviazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico.
Premesse e richiesta
La domanda era stata presentata il 28 agosto 2024 alla Questura, mentre la disciplina applicabile richiedeva la presentazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura competente. Per tale ragione la Questura aveva disposto l’archiviazione dell’istanza. La ricorrente aveva contestato il provvedimento deducendo la mancanza della certificazione di conformità all’originale, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la violazione dell’art. 10-bis della medesima legge e l’abnormità dell’atto.
Conformità della copia notificata
Il Consiglio di Stato ha respinto la censura relativa alla mancanza dell’asseverazione della copia notificata. In assenza di una contestazione specifica riguardante la conformità all’originale di un determinato documento, la copia priva di attestazione non è né invalida né inutilizzabile. La carenza dell’attestazione costituisce una mera irregolarità formale, riferita alla fase di integrazione dell’efficacia dell’atto e non alla sua validità.
Il parere richiama l’art. 22, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale e la giurisprudenza amministrativa secondo cui la copia informatica di un documento analogico, se non espressamente disconosciuta, può avere la stessa efficacia probatoria dell’originale.
Presentazione dell’istanza all’autorità non competente
La questione centrale riguarda l’effetto della presentazione della domanda alla Questura anziché allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale errore non integri una semplice irregolarità formale sanabile, ma una violazione delle disposizioni che regolano l’instaurazione del procedimento.
La corretta individuazione dell’autorità competente costituisce un elemento sostanziale del procedimento, poiché l’iter legislativamente previsto non rappresenta una sequenza meramente formale. Esso è funzionale sia alla tempestiva conclusione della procedura sia al controllo e all’identificazione del richiedente straniero da parte delle autorità competenti.
È stato richiamato il precedente Cons. Stato, sez. III, n. 7802/2025, secondo cui le eventuali disfunzioni o inerzie dell’amministrazione non consentono di derogare all’iter previsto per il rilascio del permesso di lavoro. Contro l’inerzia può essere eventualmente attivato il rito avverso il silenzio previsto dall’art. 31, comma 1, c.p.a., ma non può essere ottenuto un permesso in deroga alle regole sulla competenza e sulla presentazione dell’istanza.
Preavviso di rigetto e natura vincolata dell’atto
La ricorrente ha lamentato la mancata ricezione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata anche questa censura.
Una volta qualificata come corretta l’archiviazione della domanda presentata all’autorità non competente, il provvedimento è stato considerato vincolato. In tale situazione, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare l’esito, poiché l’amministrazione non disponeva di margini decisionali rispetto alla necessità di archiviare l’istanza irregolarmente presentata.
Il parere richiama l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 e la giurisprudenza secondo cui l’omessa comunicazione del preavviso assume rilievo invalidante, in particolare, quando il provvedimento sia discrezionale; non comporta invece la caducazione dell’atto vincolato quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le censure proposte. La mancanza dell’attestazione di conformità della copia non incide sulla validità dell’atto; la presentazione della domanda alla Questura anziché allo Sportello Unico per l’Immigrazione costituisce violazione sostanziale delle regole di instaurazione del procedimento; l’omesso preavviso di rigetto non è rilevante in presenza di un provvedimento vincolato.
Il parere conclusivo è pertanto nel senso del rigetto del ricorso straordinario.
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