Parere n. 1268/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal sig. Carmelo Facchinello per l’annullamento della deliberazione della giunta provinciale di Padova n. 306 del 23.12.10 con cui è stata approvata la variante al PRG del Comune di San Giorgio in Bosco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione della Giunta provinciale di Padova n. 306 del 23 dicembre 2010, di approvazione della variante al PRG del Comune di San Giorgio in Bosco.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, proprietario di un'area di circa 2.400 mq già interessata da precedenti modifiche della destinazione urbanistica, ha impugnato la variante al PRG che ha classificato le sue aree come zona C2/Pl2, area di perequazione integrata, e come area residenziale, attribuendo indici edificatori rispettivamente pari a 0,45 mc/mq e 1,00 mc/mq. Ha dedotto: l'illegittima applicazione della perequazione urbanistica, ritenuta non ancora operativa al momento dell'adozione della variante; la violazione dell'art. 23 della legge regionale Veneto n. 61/1985, quanto alla densità territoriale minima delle zone di espansione residenziale; il mancato rispetto dei parametri della medesima legge regionale; l'illegittimità della previsione di cessione di aree private per servizi e standard urbanistici, con conseguente disparità di trattamento rispetto ad aree limitrofe già edificate; nonché la disparità derivante dall'attribuzione alle aree confinanti di un indice edificatorio asseritamente pari a 1,7 mc/mq.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. La variante, infatti, ha trasformato aree precedentemente agricole in aree edificabili, riconoscendo al ricorrente una capacità edificatoria di 1.213,85 mc a fronte della cessione di un'area a servizi di 662,10 mq. L'annullamento della variante non avrebbe procurato al ricorrente un regime urbanistico più favorevole, ma avrebbe comportato il ritorno al regime delle aree bianche, con sostanziale eliminazione della capacità edificatoria riconosciuta. È stata esclusa anche la configurabilità di un interesse strumentale alla riedizione del potere pianificatorio, poiché ciò determinerebbe una legittimazione generalizzata di tutti i proprietari del territorio comunale all'impugnazione dello strumento urbanistico. In ogni caso, il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito. La tecnica perequativa non richiede uno specifico fondamento normativo primario, trovando base nella potestà conformativa del territorio e nella possibilità di utilizzare modelli consensuali e privatistici per finalità di interesse pubblico, salvo il limite dell'incidenza diretta e immediata sullo statuto della proprietà tale da integrare una forma surrettizia di espropriazione. L'art. 23 della legge regionale n. 61/1985 non era applicabile perché abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11/2004. Inoltre, una volta ammessa la perequazione, l'indice edificatorio può essere determinato dall'amministrazione nel rispetto degli standard urbanistici, anche mediante cessione volontaria delle aree. È stata infine rilevata l'inesattezza del dato relativo all'indice delle aree confinanti, che risultava pari a 1,00 mc/mq e non a 1,7 mc/mq.
Osservazioni
Interesse a ricorrere
Il ricorso è inammissibile perché manca un interesse concreto, attuale e direttamente utile all'annullamento della variante. La destinazione impugnata ha attribuito al ricorrente una capacità edificatoria prima inesistente; l'annullamento avrebbe comportato l'applicazione del regime delle aree bianche e la sostanziale perdita della capacità edificatoria.
Interesse strumentale alla riedizione della pianificazione
Non è configurabile un interesse strumentale alla riedizione del potere pianificatorio fondato sulla mera possibilità di ottenere in futuro una disciplina più favorevole. Una simile impostazione determinerebbe una legittimazione generalizzata di tutti i proprietari di aree comprese nel territorio comunale all'impugnazione del PRG.
Perequazione urbanistica
La tecnica perequativa non necessita di uno specifico fondamento normativo primario, poiché si fonda sulla potestà conformativa del territorio e sulla possibilità di ricorrere a modelli privatistici e consensuali per il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Il limite è rappresentato dalle prescrizioni che incidano direttamente e immediatamente sullo statuto della proprietà, realizzando una forma surrettizia di espropriazione in violazione dell'art. 42 Cost.
Art. 23 della legge regionale Veneto n. 61/1985
La censura relativa alla densità territoriale minima non è fondata perché l'art. 23 della legge regionale n. 61/1985 non era più vigente al momento della pianificazione, essendo stato abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11/2004.
Indice edificatorio e cessione delle aree
Ammessa la tecnica perequativa, l'amministrazione può determinare l'indice di edificabilità nel rispetto degli standard urbanistici, prevedendo la cessione volontaria di aree per servizi e dotazioni territoriali in correlazione con l'attribuzione della capacità edificatoria.
Indice edificatorio delle aree confinanti
La censura sulla disparità di trattamento è smentita dagli atti, poiché la relazione dell'amministrazione, non contestata sul punto, ha chiarito che le aree confinanti avevano un indice edificatorio pari a 1,00 mc/mq e non a 1,7 mc/mq.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell'ambito del quale il Consiglio di Stato rende il parere decisivo sull'affare.
legge regionale Veneto n. 11/2004
Ha introdotto nell'ordinamento regionale la perequazione urbanistica e ha abrogato, tramite l'art. 49, comma 1, lettera e), l'art. 23 della legge regionale n. 61/1985.
art. 49, comma 1, lettera e), legge regionale Veneto n. 11/2004
È individuato dalla Sezione quale disposizione abrogatrice dell'art. 23 della legge regionale n. 61/1985.
legge regionale Veneto n. 61/1985
L'art. 23, invocato dal ricorrente per la densità territoriale minima delle zone di espansione residenziale, non era applicabile perché abrogato.
art. 42 Cost.
Costituisce il limite alle prescrizioni perequative: esse non possono incidere direttamente e immediatamente sullo statuto della proprietà fino a realizzare una forma surrettizia di espropriazione.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere contro uno strumento urbanistico deve essere concreto, attuale e idoneo a procurare al ricorrente un'utilità pratica, diretta e immediata; non sussiste quando l'annullamento dell'atto determinerebbe un risultato urbanistico deteriore rispetto a quello vigente.
- Il proprietario di un'area non può fondare la legittimazione all'impugnazione dello strumento urbanistico sulla sola qualità di proprietario o su un generico interesse alla riedizione del potere pianificatorio, poiché ciò si tradurrebbe in una legittimazione generalizzata all'impugnazione del PRG.
- La perequazione urbanistica può essere utilizzata dall'amministrazione anche in assenza di uno specifico fondamento normativo primario, in quanto espressione della potestà conformativa del territorio e combinabile con modelli consensuali e privatistici diretti al perseguimento di finalità pubbliche.
- Le prescrizioni perequative sono illegittime quando incidono direttamente e immediatamente sullo statuto della proprietà, realizzando una forma surrettizia di espropriazione in violazione dell'art. 42 Cost.
- Nella pianificazione perequativa l'amministrazione può correlare l'attribuzione di capacità edificatoria alla cessione volontaria di aree per servizi e dotazioni territoriali, purché la disciplina rispetti gli standard urbanistici e mantenga un rapporto funzionale tra vantaggio edificatorio e contributo alla realizzazione dell'assetto pubblico del territorio.
Impugnazione di una variante al PRG e perequazione urbanistica
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un proprietario contro la deliberazione della Giunta provinciale di Padova n. 306 del 23 dicembre 2010, con cui era stata approvata una variante al PRG del Comune di San Giorgio in Bosco. La controversia riguarda la classificazione urbanistica di alcune aree, la tecnica della perequazione urbanistica e l'interesse del proprietario a impugnare una destinazione che gli ha attribuito capacità edificatoria.
Premesse urbanistiche
Il ricorrente era proprietario di un'area di circa 2.400 mq situata in zona centrale, tra aree edificate. L'area era stata acquistata nel 1994 dopo il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di due edifici plurifamiliari, concessione successivamente annullata in autotutela dal Comune.
Nel tempo l'area era stata interessata da diverse previsioni urbanistiche: inizialmente era stata classificata come zona con "coni visuali significativi", con divieto assoluto di edificazione; successivamente era stata qualificata come zona agricola; infine, con la variante approvata dalla Provincia, era stata inserita nella zona C2/Pl2, area di perequazione integrata, e in parte destinata ad area residenziale.
Per i mappali 603 e 664 la variante ha previsto un indice edificatorio di 0,45 mc/mq nell'ambito della perequazione integrata. Per i mappali 670, 668 e 665 è stata prevista una destinazione residenziale con indice edificatorio di 1,00 mc/mq.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha contestato:
- l'applicazione della perequazione urbanistica, ritenendo che la legge regionale Veneto n. 11/2004 non fosse ancora operativa in assenza delle linee guida applicative;
- la violazione dell'art. 23 della legge regionale n. 61/1985, che avrebbe previsto una densità territoriale minima per le zone di espansione residenziale;
- il mancato rispetto dei parametri urbanistici della legge regionale n. 61/1985;
- la previsione di cessione di aree private per la realizzazione di standard e dotazioni territoriali, ritenuta fonte di disparità rispetto alle aree già edificate;
- la disparità di trattamento rispetto alle aree limitrofe, cui sarebbe stato attribuito un indice edificatorio pari a 1,7 mc/mq.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per difetto di interesse o, in subordine, respinto.
Interesse concreto e attuale all'impugnazione
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. L'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e deve consistere in un'utilità pratica, diretta e immediata ottenibile mediante l'annullamento dell'atto.
Nel caso esaminato, la variante aveva migliorato la posizione urbanistica del ricorrente rispetto alla precedente destinazione agricola. Essa gli aveva riconosciuto una capacità edificatoria di 1.213,85 mc, a fronte della cessione di un'area a servizi destinata a verde di 662,10 mq. Pertanto, l'annullamento della variante non avrebbe prodotto un regime più favorevole, ma avrebbe comportato l'applicazione del regime delle aree bianche, con sostanziale eliminazione della capacità edificatoria acquisita.
La Sezione ha quindi ritenuto mancante l'utilità concreta derivante dall'accoglimento del ricorso.
Esclusione dell'interesse strumentale generalizzato
È stata esclusa anche la possibilità di riconoscere un interesse strumentale alla riedizione del potere di pianificazione urbanistica. Secondo il parere, ammettere che il proprietario possa impugnare la disciplina urbanistica solo per ottenere una nuova pianificazione, potenzialmente più favorevole, porterebbe a riconoscere a qualsiasi proprietario di aree comprese nel territorio comunale una legittimazione generalizzata all'impugnazione del PRG.
Una simile conclusione sarebbe incompatibile con la necessità che l'interesse sia concreto e attuale e con la natura generale dello strumento urbanistico. La Sezione ha richiamato, in proposito, il principio espresso dal Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4545, nonché il principio generale ribadito dal Consiglio di Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419.
Perequazione urbanistica
Anche nel merito, le censure sono state ritenute infondate. La Sezione ha affermato che la tecnica perequativa non necessita di uno specifico fondamento normativo primario. Essa trova il proprio fondamento:
- nella potestà conformativa del territorio spettante all'amministrazione nell'esercizio della pianificazione urbanistica;
- nella possibilità di utilizzare modelli privatistici e consensuali per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
La perequazione consente di distribuire in modo uniforme la capacità edificatoria tra i proprietari ricompresi in un determinato ambito e di correlare tale capacità alla disponibilità di aree destinate a servizi, verde, opere pubbliche e altre dotazioni territoriali.
La Sezione ha tuttavia individuato un limite costituzionale: la tecnica perequativa non può essere utilizzata per incidere direttamente e immediatamente sullo statuto della proprietà fino a realizzare una forma surrettizia di espropriazione, in violazione dell'art. 42 Cost.
Applicazione al caso concreto
Nel caso specifico, il Comune aveva individuato un perimetro unitario e aveva attribuito alle aree comprese nel medesimo ambito lo stesso indice di edificabilità. L'indice era stato poi distribuito tra i proprietari delle aree destinate a usi economicamente vantaggiosi e quelli i cui terreni erano destinati, dal piano attuativo, a ospitare aree per servizi.
Con riferimento al ricorrente, la variante aveva attribuito un indice di 0,45 mc/mq a terreni che in precedenza erano privi di capacità edificatoria perché classificati come agricoli. La cessione di una quota dell'area risultava correlata all'attribuzione della capacità edificatoria e alla possibilità di fruire dell'incremento edificatorio previsto dalla disciplina perequativa.
La Sezione ha richiamato la distinzione tra la dimensione "statica" della pianificazione, costituita dall'assegnazione delle destinazioni urbanistiche e degli indici edificatori, e la dimensione "dinamica", diretta a disciplinare la futura evoluzione dell'assetto territoriale mediante meccanismi perequativi finalizzati al reperimento di suoli e risorse per opere pubbliche, urbanizzazioni e infrastrutture.
Infondatezza delle ulteriori censure
La censura fondata sull'art. 23 della legge regionale Veneto n. 61/1985 è stata respinta perché tale disposizione non era più vigente al momento della pianificazione, essendo stata abrogata dall'art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 11/2004.
La Sezione ha inoltre precisato che, una volta ammessa la tecnica perequativa, l'amministrazione può fissare l'indice di edificabilità nel rispetto degli standard urbanistici, anche mediante la cessione volontaria delle aree necessarie alla realizzazione delle dotazioni territoriali.
Infine, la censura sulla disparità rispetto alle aree confinanti è stata ritenuta priva di fondamento fattuale: la relazione dell'amministrazione, non contestata sul punto, aveva chiarito che tali aree avevano un indice edificatorio di 1,00 mc/mq e non di 1,7 mc/mq.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse e, comunque, infondato nel merito. Il ricorrente non ha prevalso sull'amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 20 lug 2026Parere n. 1264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 20 lug 2026Parere n. 1265/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 20 lug 2026Parere n. 1266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 20 lug 2026Parere n. 1267/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 20 lug 2026Parere n. 1269/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 20 lug 2026Parere n. 1270/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →