Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1264/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Antonio Anti Arrigoni, contro il Comune di Oppeano e il Ministero della cultura, e nei confronti della società Ukrenterprise s.r.l., avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Oppeano n. 13 del 3 febbraio 2023, la deliberazione n. 15 del 9 marzo 2023, la determinazione n. 162 del 14 marzo 2023 e la nota prot. n. 5090 del 14 marzo 2023, concernenti l’esercizio del diritto di prelazione artistica sul compendio immobiliare denominato "Villa – Corte Dominicale Turco-Anti", ai sensi degli artt. 59–62 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Giustizia amministrativa202401165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione degli atti con cui il Comune di Oppeano ha esercitato il diritto di prelazione artistica sul compendio immobiliare "Villa – Corte Dominicale Turco-Anti", ai sensi degli artt. 59–62 del d.lgs. n. 42/2004.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, già proprietario del compendio immobiliare sottoposto a vincolo culturale e assoggettato a esecuzione immobiliare, ha impugnato la proposta e l'esercizio della prelazione artistica comunale, nonché gli atti conseguenti. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento di prelazione anche nei suoi confronti quale debitore esecutato. In secondo luogo, ha dedotto l'incompetenza del Consiglio comunale, sostenendo che la proposta di prelazione avrebbe dovuto essere adottata dalla Giunta ai sensi dell'art. 48 TUEL, trattandosi di un atto preparatorio. Il Comune e il Ministero hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del ricorrente e hanno contestato la fondatezza dei motivi. Nel corso del procedimento, il decreto di trasferimento in favore della società aggiudicataria è stato revocato e il bene è stato trasferito al Comune, mentre la procedura esecutiva è rimasta pendente.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto sia di legittimazione attiva sia di interesse ad agire. Il ricorrente non è titolare di una posizione qualificata e differenziata rispetto al procedimento di prelazione: nella vendita forzata l'alienante rilevante ai fini degli artt. 59–62 del d.lgs. n. 42/2004 è l'ufficio del giudice dell'esecuzione, o il notaio delegato, mentre il debitore esecutato non è né alienante né acquirente. La prelazione artistica ha natura autoritativa e ablatoria e le vicende del rapporto negoziale o della procedura esecutiva non attribuiscono al debitore una posizione legittimante. Manca inoltre un interesse concreto e attuale, poiché l'eventuale annullamento degli atti di prelazione non comporterebbe il ritorno del bene al ricorrente, ma la prosecuzione o rinnovazione della vendita forzata, con destinazione del ricavato al soddisfacimento dei creditori. La Sezione ha comunque esaminato i motivi nel merito, ritenendoli infondati. Non sussiste, secondo l'orientamento consolidato, l'obbligo di comunicazione di avvio nel procedimento di prelazione artistica; in ogni caso, tale vizio potrebbe essere fatto valere soltanto dai soggetti ai quali la normativa riconosce una posizione partecipativa, vale a dire alienante e acquirente. È inoltre l'aggiudicatario, e non il debitore esecutato, il soggetto tenuto alla denuncia del trasferimento coattivo. Quanto alla competenza, la proposta di prelazione è atto irrevocabile e vincolante, assimilabile a un provvedimento di acquisto dell'immobile; pertanto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), TUEL, la competenza appartiene al Consiglio comunale. Il parere conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.

Osservazioni

Legittimazione attiva

Il debitore esecutato non è titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata rispetto al procedimento di prelazione artistica. Nella vendita forzata, l'alienante rilevante ai fini della prelazione è l'ufficio del giudice dell'esecuzione o il notaio delegato, non il proprietario esecutato.

Interesse ad agire

L'annullamento degli atti di prelazione non determinerebbe il ritorno del bene nella disponibilità o proprietà del ricorrente. Il bene sarebbe nuovamente sottoposto alle vicende della procedura esecutiva e il ricavato sarebbe destinato al soddisfacimento dei creditori; manca quindi un'utilità concreta e attuale.

Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990

Il motivo è comunque infondato. Nel procedimento di prelazione artistica non sussiste, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Sezione, l'obbligo di comunicazione di avvio. In ogni caso, il debitore esecutato non è tra i soggetti ai quali tale comunicazione sarebbe dovuta. L'art. 59, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 42/2004 pone l'obbligo di denuncia della vendita coattiva a carico dell'acquirente aggiudicatario.

Incompetenza del Consiglio comunale

Il motivo è infondato. La proposta di prelazione è qualificata come atto irrevocabile e vincolante, assimilabile a un provvedimento di acquisto immobiliare. L'art. 42, comma 2, lettera l), TUEL riserva al Consiglio comunale la competenza sugli acquisti immobiliari; pertanto, la deliberazione consiliare è legittima.

Norme richiamate

  • artt. 59–62 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Disciplinano la denuncia dei trasferimenti di beni culturali, il procedimento e l'esercizio della prelazione artistica. La prelazione ha natura autoritativa e ablatoria; nella vendita forzata l'obbligo di denuncia grava sull'acquirente aggiudicatario.

  • art. 59, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 42/2004

    Nella vendita coattiva derivante da procedura esecutiva, individua nell'acquirente aggiudicatario il soggetto tenuto alla denuncia del trasferimento, escludendo il debitore esecutato.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 42/2004

    Richiede la proposta motivata di prelazione dell'ente interessato e si riferisce alla deliberazione dell'organo competente; tale organo è individuato dal TUEL nel Consiglio comunale per gli acquisti immobiliari.

  • art. 62, comma 3, d.lgs. n. 42/2004

    Consente al Ministero della cultura di rinunciare all'esercizio della prelazione in favore dell'ente locale proponente.

  • art. 7 legge n. 241/1990

    Non impone la comunicazione di avvio nel procedimento di prelazione artistica secondo l'orientamento consolidato richiamato; comunque, il relativo vizio non può essere fatto valere dal debitore esecutato, privo di posizione qualificata.

  • art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990

    Il principio della non invalidità per omessa comunicazione di avvio opera quando la partecipazione non avrebbe potuto incidere sull'esito, in particolare nei procedimenti vincolati o rimessi a valutazioni tecnico-discrezionali.

  • art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000

    Riserva al Consiglio comunale la competenza sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari, fondando la competenza consiliare anche nell'ambito della proposta e dell'esercizio della prelazione artistica.

  • art. 48 d.lgs. n. 267/2000

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la competenza della Giunta, ma la Sezione ha ritenuto prevalente la specifica competenza consiliare prevista dall'art. 42, comma 2, lettera l), per gli acquisti immobiliari.

  • art. 617, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal Comune contro il decreto di trasferimento; tale vicenda non incide sulla carenza di legittimazione e interesse del ricorrente nel giudizio amministrativo.

  • art. 4 d.m. 19 giugno 2002, n. 165

    Esclude espressamente il procedimento di prelazione artistica dall'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prelazione artistica relativo a una vendita forzata, il debitore esecutato non è titolare di una posizione qualificata e differenziata, poiché l'alienante rilevante ai fini degli artt. 59–62 del d.lgs. n. 42/2004 è l'ufficio del giudice dell'esecuzione o il notaio delegato, mentre l'acquirente è l'aggiudicatario.
  • Il debitore esecutato non ha interesse concreto e attuale a impugnare l'esercizio della prelazione artistica quando l'eventuale annullamento non gli procurerebbe il ritorno del bene, ma comporterebbe la prosecuzione o la rinnovazione della procedura esecutiva destinata al soddisfacimento dei creditori.
  • Nel procedimento di prelazione artistica non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990, anche in ragione dell'espressa esclusione contenuta nell'art. 4 del d.m. n. 165/2002 e della natura del procedimento, volto alla valutazione della funzionalità del bene rispetto agli interessi pubblici di tutela e valorizzazione.
  • La proposta di prelazione artistica dell'ente locale, in quanto atto irrevocabile e vincolante assimilabile a un provvedimento di acquisto immobiliare, rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), TUEL, anche se l'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 si riferisce genericamente all'organo competente.

Prelazione artistica su bene culturale venduto in sede esecutiva

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal già proprietario esecutato di un compendio immobiliare vincolato, contro gli atti con cui il Comune di Oppeano ha esercitato la prelazione artistica prevista dagli artt. 59–62 del d.lgs. n. 42/2004. Il bene era stato aggiudicato all'esito di una procedura esecutiva immobiliare e il Ministero della cultura aveva rinunciato all'esercizio della prelazione in favore del Comune.

Vicenda procedimentale e processuale

Il Tribunale di Verona aveva trasferito il bene alla società aggiudicataria, subordinando il trasferimento al mancato esercizio della prelazione. Il Comune aveva formulato una proposta motivata, corredata dalla copertura finanziaria e da finalità di valorizzazione culturale, tra cui biblioteca, archivio, percorso museale, sala conferenze e parco pubblico. Il Ministero aveva ritenuto adeguata la proposta e aveva rinunciato all'esercizio della prelazione in favore del Comune, che aveva quindi adottato gli atti di esercizio della prelazione e assunto il relativo impegno di spesa.

Successivamente, il decreto di trasferimento in favore della società aggiudicataria è stato revocato nell'ambito della procedura esecutiva e il bene è stato trasferito al Comune. La procedura esecutiva è tuttavia rimasta pendente e il Comune ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro il decreto di trasferimento, nella parte in cui non subordinava la sua efficacia all'esito del ricorso straordinario.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto due censure:

  • la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di prelazione anche nei suoi confronti quale debitore esecutato;
  • l'incompetenza del Consiglio comunale, sostenendo che la proposta di prelazione avrebbe dovuto essere adottata dalla Giunta in quanto atto preparatorio e prodromico all'acquisto.

Il Comune e il Ministero hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire, sostenendo inoltre l'infondatezza delle censure. La Soprintendenza ha confermato la correttezza e la tempestività dell'istruttoria e la regolarità della copertura finanziaria.

Legittimazione del debitore esecutato

La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire.

La legittimazione richiede la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata. Nel caso della prelazione artistica, il debitore esecutato non riveste tale posizione. La prelazione è un potere autoritativo e ablatorio: non consiste nel subentro dell'amministrazione in un rapporto negoziale, ma nell'acquisto diretto del bene alla mano pubblica mediante provvedimento amministrativo. Le vicende del rapporto negoziale sottostante e la posizione del debitore esecutato restano quindi estranee al procedimento.

Nella vendita forzata, inoltre, l'alienante ai fini della prelazione non è il debitore, ma l'ufficio del giudice dell'esecuzione o il notaio delegato, che promuove la vendita in sostituzione del titolare della proprietà. Il debitore non è pertanto né alienante né acquirente e non può vantare una posizione differenziata rispetto all'esercizio della prelazione.

Assenza di interesse concreto e attuale

Manca anche l'interesse ad agire, che deve essere personale, concreto e attuale. L'eventuale annullamento degli atti comunali non restituirebbe il bene al ricorrente. Il bene sarebbe nuovamente rimesso alle vicende della procedura esecutiva, con eventuale nuova vendita forzata e destinazione del ricavato al soddisfacimento dei creditori.

La Sezione ha escluso che potesse assumere rilievo la prospettata aspettativa del ricorrente di continuare a utilizzare l'immobile sulla base di una comunicazione informale della società aggiudicataria. Tale comunicazione non aveva valore negoziale vincolante ed era stata comunque superata dalla successiva dichiarazione della società di non avere più interesse all'acquisto.

Omessa comunicazione di avvio del procedimento

La Sezione ha esaminato il primo motivo anche nel merito, pur ritenendo assorbente l'inammissibilità.

Secondo l'orientamento consolidato richiamato nel parere, nel procedimento di prelazione artistica non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990. Il procedimento prende avvio dalla denuncia del trasferimento e l'amministrazione non è chiamata a comparare interessi contrapposti, ma a valutare la funzionalità del bene rispetto agli interessi pubblici di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Il procedimento è inoltre espressamente escluso dall'obbligo di avviso dall'art. 4 del d.m. 19 giugno 2002, n. 165.

In ogni caso, anche qualora si riconoscesse in astratto un obbligo partecipativo, esso non sarebbe invocabile dal debitore esecutato. Gli artt. 59–62 del d.lgs. n. 42/2004 individuano nell'alienante e nell'acquirente i soggetti rilevanti, mentre l'art. 59, comma 2, lettera b), pone l'obbligo di denuncia della vendita coattiva a carico dell'aggiudicatario.

Competenza del Consiglio comunale

Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La proposta di prelazione non è un atto meramente preparatorio, ma un atto irrevocabile e vincolante, assimilabile a un provvedimento di acquisto del bene.

Poiché l'art. 42, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio comunale la competenza sugli acquisti immobiliari, la deliberazione consiliare costituisce la forma corretta di esercizio del potere. L'art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, riferendosi alla deliberazione dell'organo competente, deve essere coordinato con la disciplina del TUEL. Nel caso concreto, il Consiglio comunale ha adottato sia la proposta motivata sia la deliberazione di esercizio formale della prelazione, assicurando coerenza e unitarietà all'iter deliberativo.

Conclusione

La Sezione ha concluso che il ricorso straordinario deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire. In via meramente subordinata, ha precisato che entrambi i motivi sarebbero comunque infondati: non era dovuta la comunicazione di avvio al debitore esecutato e la competenza ad adottare la proposta di prelazione spettava al Consiglio comunale.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione e prelazione dei beni culturaliPatrimonio e alienazioniRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.