Parere n. 1266/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con presentazione diretta ex art.11, comma 2, del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla società Cedir sas – Centro Diagnostico Radiologico dott.ri Enrico Posillico e Giovanni Ronza contro l’Azienda Sanitaria Locale Caserta e la Regione Campania per l’annullamento: - della nota della Regione Campania prot. n. 2023. 0615496 del 20 dicembre 2023 ad oggetto “Richiesta di autorizzazione all’installazione di apparecchiatura R.M. del Gruppo A (Intensità di campo magnetico statico uguale a 4,0 T) per uso diagnostico fissa – Rigetto”; - della nota prot. n.2023. 0496844 del 17 ottobre 2023 della Regione Campania di richiesta alla ASL Caserta del parere relativo al fabbisogno assistenziale di prestazioni di RM del Gruppo A; - della nota della ASL Caserta prot. n.0269448 del 17 novembre 2023; - del parere della Commissione aziendale ex DGRC 7301/2001 del 17 novembre 2023 – verbale n.153, con cui la Commissione ha espresso parere non favorevole; - della nota della Regione Campania prot. n.561395 del 21 novembre 2023 con cui l’Unità operativa dirigenziale regionale ha comunicato l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente; - della nota della ASL Caserta prot. n.611347 del 18 dicembre 2023, con la quale la ASL ha confermato il parere non favorevole relativamente al rilascio della autorizzazione inoltrata dalla ricorrente; - della delibera di Giunta regionale n.592 del 28 novembre 2021 ad oggetto “Art. 5 comma del d.P.R. n.542 del 1994. Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica triennio 2021-2023”, con cui la Regione ha emanato l’atto di programmazione del fabbisogno di apparecchiature di Risonanza magnetica, ove lesiva e per quanto di ragione; - del Documento Tecnico allegato alla DGRC 592/2021, ove lesivo e per quanto di ragione; - di tutti gli atti presupposti, compresi gli atti istruttori del procedimento, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali, ove lesivi e per quanto di ragione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego regionale all’autorizzazione per l’installazione di un’apparecchiatura di risonanza magnetica del Gruppo A, con campo statico pari a 4 Tesla, e degli atti presupposti relativi alla valutazione del fabbisogno assistenziale.
Esito
La questione giuridica
La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria accreditata con il SSN, ha impugnato il diniego della Regione Campania all’autorizzazione per l’installazione di un’apparecchiatura di risonanza magnetica del Gruppo A, con campo statico di induzione magnetica pari a 4 Tesla. Il ricorso è fondato su un unico articolato motivo, con cui sono stati dedotti violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti, falsità del presupposto, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 542 del 1994, dell’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 e della programmazione regionale contenuta nella DGRC n. 592/2021, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. In particolare, la ricorrente ha contestato la ricognizione delle apparecchiature e la valutazione del fabbisogno effettuata dalla ASL Caserta, sostenendo che i parametri regionali avrebbero evidenziato una carenza, e non una saturazione, del fabbisogno. Ha inoltre censurato l’utilizzo di una parametrazione distrettuale ritenuta non corretta e la mancata considerazione dell’intero volume delle prestazioni effettuate dal proprio centro. In seguito alla sopravvenuta DGRC n. 524/2024, recante la programmazione regionale per il triennio 2024-2026, la Sezione ha ritenuto necessario verificare l’attuale fabbisogno di apparecchiature di risonanza magnetica nella ASL Caserta, il rapporto tra i dati relativi al distretto e le prestazioni fruite altrove dai residenti, nonché la rilevanza delle nuove previsioni programmatorie rispetto alla controversia.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso né le questioni preliminari né il merito del ricorso. Dopo il precedente parere interlocutorio e l’esame della documentazione integrativa, la Sezione ha ritenuto insufficiente il quadro istruttorio, anche alla luce della nuova programmazione regionale introdotta dalla DGRC n. 524/2024. Ha quindi disposto un’ulteriore integrazione istruttoria a carico del Ministero della salute, che dovrà acquisire e trasmettere una relazione sulla concreta esistenza di un fabbisogno di apparecchiature di risonanza magnetica nella ASL Caserta, considerando congiuntamente le indicazioni della DGRC n. 592/2021 e della DGRC n. 524/2024. La relazione dovrà chiarire anche se i dati riferiti al Distretto 16 comprendano soltanto le prestazioni erogate nel distretto oppure anche quelle effettuate altrove dai residenti del distretto. Il Ministero dovrà inoltre assicurare la partecipazione della società ricorrente, assegnandole un congruo termine per eventuali controdeduzioni e procedendo a un’analisi puntuale delle stesse. La relazione dovrà pervenire entro novanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio. L’adozione del parere decisorio è stata sospesa e la trattazione rinviata a una successiva adunanza, con riserva di ogni decisione in rito e nel merito.
Osservazioni
Integrazione istruttoria sul fabbisogno assistenziale
Il Ministero della salute dovrà acquisire una relazione integrativa che chiarisca l’effettiva esistenza o meno di un fabbisogno di apparecchiature di risonanza magnetica da soddisfare nella ASL Caserta, alla luce sia della DGRC n. 592/2021 sia della sopravvenuta DGRC n. 524/2024.
Perimetro territoriale dei dati utilizzati
La relazione dovrà precisare se i dati riferiti al Distretto 16 riguardino esclusivamente le prestazioni rese nel distretto oppure comprendano anche le prestazioni effettuate altrove dai residenti nel medesimo distretto.
Garanzie partecipative della ricorrente
Il Ministero dovrà assegnare alla società ricorrente un congruo termine per il deposito di eventuali controdeduzioni e dovrà procedere a una loro puntuale analisi nella relazione integrativa.
Sospensione della decisione
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo, facendo salva ogni decisione in rito e nel merito, e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario.
d.P.R. n. 542/1994
È richiamato quale fonte della disciplina dell’autorizzazione all’installazione delle apparecchiature di risonanza magnetica e della programmazione del relativo fabbisogno.
art. 21-bis del decreto-legge n. 113/2016
È indicato dalla ricorrente quale disposizione modificativa dell’art. 5 del d.P.R. n. 542/1994.
art. 8-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992
È richiamato dalla ricorrente in relazione al regime autorizzatorio delle strutture e delle apparecchiature sanitarie.
DGRC n. 592/2021
"Art. 5 comma del d.P.R. n. 542 del 1994. Programmazione sanitaria regionale per le apparecchiature di risonanza magnetica triennio 2021-2023"
La delibera e il Documento Tecnico allegato disciplinano la programmazione regionale del fabbisogno di apparecchiature di risonanza magnetica e costituiscono il parametro utilizzato per l’istruttoria regionale e aziendale.
DGRC n. 524/2024
La nuova programmazione regionale prevede, tra l’altro, la possibilità di autorizzare apparecchiature di risonanza magnetica total body in regime esclusivamente privatistico entro determinati parametri, rendendo necessaria una verifica aggiornata del fabbisogno.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dalla ricostruzione di dati tecnici relativi al fabbisogno sanitario, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre un’integrazione istruttoria prima di pronunciarsi sul rito e sul merito.
- L’integrazione istruttoria deve chiarire non soltanto i dati numerici utilizzati dall’amministrazione, ma anche il perimetro territoriale e metodologico della loro rilevazione, indicando quali prestazioni siano state effettivamente considerate.
- La sopravvenienza di una nuova programmazione regionale del fabbisogno può incidere sull’esame di un diniego autorizzatorio precedente e impone di verificare la rilevanza attuale delle nuove previsioni rispetto alla posizione del ricorrente.
- Quando l’integrazione istruttoria incide su elementi contestati dal ricorrente, l’amministrazione referente deve assicurare il contraddittorio, assegnando un congruo termine per le controdeduzioni e analizzandole puntualmente.
Diniego dell’autorizzazione per una risonanza magnetica da 4 Tesla
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata titolare di una struttura sanitaria accreditata con il SSN contro l’Azienda Sanitaria Locale Caserta e la Regione Campania. È stato impugnato il diniego regionale all’installazione di un’apparecchiatura di risonanza magnetica del Gruppo A, con campo statico di induzione magnetica pari a 4 Tesla, insieme agli atti istruttori e programmatori presupposti.
Premesse e procedimento autorizzatorio
La società aveva presentato nell’ottobre 2023 un’istanza di autorizzazione ai sensi del d.P.R. n. 542/1994. La Regione aveva richiesto alla ASL Caserta il parere sul fabbisogno assistenziale, secondo la DGRC n. 592/2021 e il relativo Documento Tecnico. La Commissione aziendale aveva espresso parere non favorevole e la ASL aveva confermato il diniego, ritenendo non sussistente il fabbisogno necessario per l’autorizzazione.
La Regione aveva comunicato il preavviso di diniego. La società aveva presentato osservazioni, sostenendo che il fabbisogno non fosse saturo e che la stima della ASL fosse erronea perché basata su dati riferiti soltanto al centro di proprietà della ricorrente e non rappresentativi del complessivo volume delle prestazioni.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo, lamentando:
- violazione del principio del giusto procedimento;
- travisamento dei fatti e falsità del presupposto;
- difetto assoluto di istruttoria;
- violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 542/1994, dell’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e della DGRC n. 592/2021;
- contraddittorietà, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento di potere.
Il nucleo della censura riguarda la metodologia di calcolo del fabbisogno assistenziale e la corretta individuazione dell’ambito territoriale di riferimento. Secondo la società, i parametri regionali avrebbero evidenziato una carenza di apparecchiature, mentre la ASL aveva concluso per la saturazione del fabbisogno.
Prima integrazione istruttoria
Con un precedente parere interlocutorio, la Sezione aveva ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull’attuale fabbisogno di apparecchiature di risonanza magnetica con campo statico non superiore a 4 Tesla nel territorio di Marcianise, Distretto 16. Il Ministero avrebbe dovuto inoltre chiarire le disposizioni normative applicabili, le modalità di calcolo del fabbisogno e il rispetto dei parametri stabiliti dagli indicatori LEA.
Sopravvenuta programmazione regionale
Nel corso dell’istruttoria è intervenuta la DGRC n. 524/2024, recante la nuova programmazione regionale per il triennio 2024-2026. La delibera prevede, tra l’altro, la possibilità di autorizzare apparecchiature di risonanza magnetica total body in regime esclusivamente privatistico entro i limiti indicati per la ASL Caserta, pari ai parametri 7,51-9,00 per l’indicatore n. 13 e a 35,31 risonanze magnetiche per milione di abitanti.
La sopravvenienza di tale disciplina ha impedito alla Sezione di definire il ricorso sulla base del solo quadro programmatorio precedente. Il Ministero ha prospettato anche una possibile cessazione della materia del contendere, ma la Sezione non ha adottato alcuna decisione definitiva su tale questione.
Nuova integrazione istruttoria disposta dalla Sezione
La Sezione ha disposto che il Ministero della salute acquisisca e trasmetta una relazione integrativa volta a chiarire:
- se sussista effettivamente un fabbisogno di apparecchiature di risonanza magnetica nella ASL Caserta, alla luce delle DGRC n. 592/2021 e n. 524/2024;
- quale sia il significato e il perimetro dei dati relativi al Distretto 16;
- se tali dati comprendano soltanto le prestazioni erogate nel distretto oppure anche quelle effettuate altrove dai residenti;
- come debbano essere coordinate, nel caso concreto, la programmazione precedente e quella sopravvenuta.
La relazione dovrà pervenire entro novanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio.
Contraddittorio e conclusioni
Il Ministero dovrà assicurare le garanzie partecipative della società ricorrente, assegnandole un congruo termine per depositare controdeduzioni e procedendo a una loro puntuale valutazione.
Il Consiglio di Stato ha quindi sospeso l’adozione del parere definitivo, facendo salva ogni decisione in rito e nel merito, e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Il ricorso non è stato né accolto né rigettato.
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