Parere n. 1267/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Sara Brunello e altri contro Azienda Zero, Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, Azienda ULSS n. 5 Polesana e Regione Veneto, avverso la deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 268 del 14 maggio 2024, di esclusione dal concorso pubblico per n. 3 posti di dirigente farmacista – disciplina farmacia ospedaliera (bando AZERO/2024/007/CON), nonché avverso il bando di concorso e la deliberazione di indizione n. 121 dell'11 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’esclusione da un concorso pubblico per tre posti di dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera, del relativo bando e della deliberazione di indizione, nonché dell’approvazione delle graduatorie mediante motivi aggiunti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno contestato la loro esclusione dal concorso indetto da Azienda Zero, sostenendo che gli specializzandi in farmacologia e tossicologia clinica dovessero essere ammessi in virtù dell’equipollenza tra tale specializzazione e farmacia ospedaliera prevista dal D.M. 23 marzo 2018. Hanno dedotto, inoltre, la violazione della disciplina sulle scuole di specializzazione e il difetto di istruttoria, assumendo la sostanziale equivalenza dei percorsi formativi. Con motivi aggiunti, sette ricorrenti hanno impugnato la deliberazione di approvazione delle graduatorie. Il Consiglio di Stato ha dovuto esaminare preliminarmente la validità delle procure utilizzate per i motivi aggiunti, l’ammissibilità del ricorso collettivo, l’interesse alla contestazione delle graduatorie e la procedibilità dell’impugnazione dell’esclusione. In via subordinata, ha esaminato nel merito se l’art. 1, comma 547, della l. n. 145/2018 consenta agli specializzandi di partecipare a concorsi per discipline equipollenti o esclusivamente per la specifica disciplina bandita.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. Le procure del 28 maggio 2024 erano state conferite prima dell’adozione della deliberazione di approvazione delle graduatorie e si riferivano soltanto agli atti originari; non erano quindi speciali e specifiche rispetto al nuovo atto impugnato. Inoltre, i motivi aggiunti erano stati proposti collettivamente da candidati collocati in tre diverse graduatorie ULSS, con punteggi, posizioni e utilità perseguite differenti, e comprendevano anche una candidata che non aveva superato le prove e non era inserita in graduatoria. Sussistevano pertanto sia il difetto di interesse di una ricorrente sia una potenziale conflittualità tra le posizioni degli altri ricorrenti, incompatibili con il ricorso collettivo. Dall’inammissibilità dei motivi aggiunti è derivata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’impugnazione della graduatoria finale costituisce presupposto di procedibilità dell’impugnazione degli atti della procedura, compreso il provvedimento di esclusione. Per completezza, la Sezione ha comunque ritenuto infondate le censure di merito: l’art. 1, comma 547, della l. n. 145/2018, in quanto norma eccezionale, ammette gli specializzandi soltanto nella specifica disciplina bandita e non consente loro di avvalersi delle equipollenze previste per i soggetti già specializzati. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Procura per i motivi aggiunti
La procura alle liti utilizzata per impugnare un atto nuovo e autonomo deve essere speciale e specifica rispetto a tale atto o, quantomeno, posteriore alla sua adozione. La procura conferita prima della deliberazione di approvazione delle graduatorie e riferita esclusivamente agli atti originari non è idonea a sorreggere i motivi aggiunti contro la graduatoria.
Ricorso collettivo
Il ricorso collettivo è ammissibile soltanto in presenza di identità delle posizioni sostanziali e processuali, delle domande e dei motivi, nonché in assenza di conflitti, anche potenziali, tra i ricorrenti. La partecipazione a tre diverse graduatorie ULSS, con punteggi e utilità individuali differenti, esclude tale identità.
Interesse della candidata non inserita in graduatoria
La candidata che non ha superato le prove e non è stata inserita in alcuna graduatoria non dispone di un interesse concreto e attuale all’annullamento della deliberazione di approvazione delle graduatorie. La sua presenza rende inammissibile l’intero ricorso collettivo.
Impugnazione della graduatoria finale
L’impugnazione della graduatoria finale costituisce presupposto di procedibilità dell’impugnazione degli atti precedenti della procedura selettiva, compreso il provvedimento di esclusione. L’inammissibilità o l’omessa impugnazione della graduatoria determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’esclusione.
Art. 1, comma 547, l. n. 145/2018
La locuzione relativa alla partecipazione degli specializzandi nella “specifica disciplina bandita” ha portata limitativa e non consente l’accesso a discipline equipollenti o affini.
Equipollenze e specializzandi
Il regime delle equipollenze previsto dal D.M. 23 marzo 2018 opera per i soggetti già specializzati e non si estende agli specializzandi ammessi ai concorsi in base all’art. 1, comma 547, della l. n. 145/2018.
Norme richiamate
art. 1, commi 547, 548, 548-bis e 548-ter, l. n. 145/2018
sono ammessi alle procedure concorsuali nella specifica disciplina bandita
La disposizione ha natura eccezionale e deve essere interpretata restrittivamente: lo specializzando può partecipare soltanto al concorso relativo alla specifica disciplina nella quale sta svolgendo la formazione specialistica.
D.M. 23 marzo 2018
Il decreto sulle equipollenze si riferisce ai soggetti già in possesso della specializzazione e non agli specializzandi.
D.M. 4 febbraio 2015
È richiamato dal bando per individuare la scuola di farmacia ospedaliera rilevante ai fini dell’ammissione.
D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998
Sono richiamati quali fonti del regime delle equipollenze applicabile ai soggetti già specializzati.
decreto interministeriale 16 settembre 2016
È stato invocato dai ricorrenti in relazione all’organizzazione e all’equivalenza dei percorsi formativi, ma non è stato ritenuto idoneo a fondare l’ammissione degli specializzandi a una disciplina diversa da quella specifica bandita.
Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1355/2024
non sussiste, nel caso di specie, il fumus boni iuris
La Sezione richiama il precedente per ribadire la natura eccezionale dell’art. 1, comma 547, l. n. 145/2018 e la necessità di un’interpretazione non estensiva del requisito della specificità della disciplina bandita.
Cons. Stato, Sez. III, n. 1691/2024
La procura deve essere precedente o quantomeno contestuale all’atto compiuto dal difensore in nome del rappresentato.
Cons. Stato, Sez. IV, n. 1774/2023
Il ricorso collettivo richiede identità delle posizioni sostanziali e processuali e assenza di conflittualità tra i ricorrenti.
Cons. Stato, Sez. VII, nn. 3981/2023, 9029/2023 e 6829/2024
Anche la sola potenzialità del conflitto di interessi tra ricorrenti è sufficiente a escludere l’ammissibilità del ricorso collettivo.
Cons. Stato, Sez. II, n. 8935/2024
L’impugnazione della graduatoria finale è presupposto di procedibilità dell’impugnazione degli atti precedenti della procedura selettiva, inclusi i provvedimenti di esclusione.
Massime di principio
- La procura conferita per l’impugnazione di determinati atti non abilita automaticamente il difensore a impugnare, mediante motivi aggiunti, un provvedimento successivo, autonomo e lesivo, quando la procura sia anteriore alla sua adozione e non lo individui specificamente.
- Il ricorso collettivo è inammissibile quando le posizioni dei ricorrenti si riferiscono a graduatorie diverse, perseguono utilità individuali non fungibili o presentano anche soltanto una potenziale conflittualità di interessi.
- La mancata o invalida impugnazione della graduatoria finale determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione degli atti precedenti della procedura concorsuale, compreso il provvedimento di esclusione.
- L’art. 1, comma 547, della l. n. 145/2018, in quanto disposizione eccezionale, consente agli specializzandi di partecipare soltanto alle procedure concorsuali relative alla specifica disciplina bandita e non a quelle concernenti discipline equipollenti o affini.
- Le equipollenze tra specializzazioni previste dalla normativa di settore operano per i soggetti già specializzati e non possono essere automaticamente estese agli specializzandi ammessi in via derogatoria alle procedure concorsuali.
- L’ammissione degli specializzandi ai concorsi del Servizio sanitario nazionale deve mantenere coerenza tra disciplina bandita, percorso formativo seguito e attività assistenziale, anche in ragione dell’ammissione anticipata già dal secondo anno di specializzazione.
Esclusione di specializzandi da un concorso per dirigente farmacista
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da quattordici farmacisti specializzandi in farmacologia e tossicologia clinica contro l’esclusione da un concorso indetto da Azienda Zero per tre posti di dirigente farmacista nella disciplina di farmacia ospedaliera. Sono stati impugnati anche il bando, la deliberazione di indizione e, con motivi aggiunti, la deliberazione di approvazione delle graduatorie.
Premesse e svolgimento della procedura
Il bando ammetteva, in alternativa al possesso della specializzazione, gli specializzandi iscritti almeno al secondo anno della scuola di farmacia ospedaliera prevista dal D.M. 4 febbraio 2015. I ricorrenti, iscritti alla scuola di farmacologia e tossicologia clinica, sono stati esclusi per mancata iscrizione alla scuola di farmacia ospedaliera.
Successivamente Azienda Zero li ha ammessi con riserva alle prove. Alcuni non si sono presentati, altri non hanno superato le prove e sei sono risultati idonei, venendo inseriti con riserva nelle graduatorie delle ULSS di riferimento. Sette ricorrenti hanno poi impugnato la deliberazione di approvazione delle graduatorie mediante motivi aggiunti.
Censure dedotte
I ricorrenti hanno sostenuto che il D.M. 23 marzo 2018, riconoscendo l’equipollenza tra farmacia ospedaliera e farmacologia e tossicologia clinica, dovesse operare anche nei confronti degli specializzandi. Hanno inoltre dedotto la violazione dell’art. 1, comma 547, della l. n. 145/2018, del D.M. 4 febbraio 2015 e del decreto interministeriale 16 settembre 2016, nonché il difetto di istruttoria, affermando la sostanziale equivalenza dei percorsi formativi.
Inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto di procura
La Sezione ha rilevato che le procure utilizzate per i motivi aggiunti erano tutte datate 28 maggio 2024, mentre la graduatoria era stata approvata il 18 giugno 2024 e i motivi aggiunti erano stati notificati il 17 ottobre 2024. Le procure si riferivano esclusivamente agli atti originari e non contenevano alcun riferimento alla graduatoria.
La procura per impugnare un atto nuovo e autonomo deve essere speciale e specifica rispetto a tale atto o almeno successiva alla sua adozione. Una generica clausola relativa alla proposizione di motivi aggiunti non è sufficiente quando i motivi aggiunti ampliano il petitum e il thema decidendum impugnando un provvedimento successivo e distinto. Per tale ragione, i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili.
Inammissibilità del ricorso collettivo
La Sezione ha rilevato anche l’inammissibilità derivante dalla forma collettiva dell’impugnazione. I sette ricorrenti riguardavano tre graduatorie distinte, riferite alle ULSS n. 1, n. 2 e n. 5, con punteggi, posizioni e utilità perseguite differenti.
Inoltre, una delle ricorrenti non aveva superato le prove e non era inserita in alcuna graduatoria, sicché non avrebbe potuto conseguire alcuna utilità dall’annullamento della deliberazione impugnata. La sua mancanza di interesse viziava l’intero ricorso collettivo.
La Sezione ha altresì evidenziato una potenziale conflittualità tra i candidati idonei, poiché ciascuno aspirava a una specifica sede e a una distinta graduatoria, con effetti eventualmente favorevoli per alcuni e non per altri. Anche la sola potenzialità del conflitto è incompatibile con il ricorso collettivo.
Improcedibilità del ricorso introduttivo
Dall’inammissibilità dei motivi aggiunti è derivata l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo la Sezione, l’impugnazione della graduatoria finale costituisce presupposto di procedibilità dell’impugnazione degli atti precedenti della procedura concorsuale, inclusa l’esclusione.
La graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale, comporta nuove valutazioni e incide sulla posizione di una pluralità di candidati e controinteressati. Se la graduatoria non è ritualmente impugnata, l’eventuale annullamento dell’esclusione non potrebbe più produrre un’utilità concreta, perché non potrebbe incidere su una graduatoria ormai non contestabile.
Per i ricorrenti che non avevano proposto motivi aggiunti, l’improcedibilità è derivata dall’omessa impugnazione della graduatoria. Per quelli che li avevano proposti, è derivata dall’inammissibilità dei motivi aggiunti. Per la candidata non ammessa in graduatoria, l’improcedibilità discendeva comunque dalla mancanza di un interesse concreto e attuale.
Esame subordinato del merito
Pur ritenendo decisive le ragioni processuali, la Sezione ha esaminato il merito e ha ritenuto infondate le censure.
L’art. 1, comma 547, della l. n. 145/2018 stabilisce che gli specializzandi sono ammessi alle procedure concorsuali nella “specifica disciplina bandita”. Secondo la Sezione, l’aggettivo “specifica” ha portata limitativa: la norma riguarda i requisiti di ammissione al concorso e non il successivo inquadramento nella dirigenza.
Sul piano sistematico, il comma 548-bis richiede coerenza tra la disciplina del concorso, la scuola di specializzazione frequentata, le strutture accreditate e l’attività assistenziale svolta. Tale coerenza sarebbe compromessa se lo specializzando potesse concorrere per discipline diverse da quella oggetto del percorso formativo.
La limitazione è coerente anche con la ratio della norma, che amplia la platea dei partecipanti includendo soggetti ancora in formazione, ma mantiene il collegamento tra formazione e attività professionale. L’esigenza è particolarmente intensa per i farmacisti, ammessi già dal secondo anno di specializzazione, quando il percorso formativo non è ancora completato.
Equipollenze e D.M. 23 marzo 2018
Il D.M. 23 marzo 2018 richiama espressamente i “nuovi specializzati” e non gli specializzandi. Il decreto è inoltre anteriore alla l. n. 145/2018, che ha introdotto la possibilità per gli specializzandi di partecipare ai concorsi del Servizio sanitario nazionale.
La Sezione ha quindi escluso che il regime delle equipollenze possa essere esteso agli specializzandi. Ha richiamato il precedente parere n. 1355/2024, nel quale era stata affermata la natura eccezionale dell’art. 1, comma 547, e la necessità di un’interpretazione non estensiva del requisito della specificità della disciplina bandita.
Non è stata ritenuta decisiva la diversa pronuncia di primo grado invocata dai ricorrenti, sia perché non coerente con il dato letterale e sistematico della normativa, sia perché riferita a una fattispecie nella quale il bando aveva espressamente ammesso specializzandi in discipline equipollenti. Nel caso esaminato, invece, il bando limitava chiaramente l’ammissione agli iscritti alla scuola di farmacia ospedaliera.
Conclusioni
La Sezione ha espresso il parere che i motivi aggiunti fossero dichiarati inammissibili e che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza cautelare è stata assorbita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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