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Parere

Parere n. 1265/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da-OMISSIS-, contro il Ministero della difesa, avverso il provvedimento disciplinare di corpo del 19 aprile 2023 recante irrogazione della sanzione di giorni tre di «consegna» per mancata esecuzione di disposizione d’ordine.

Giustizia amministrativa202401119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento disciplinare di corpo del 19 aprile 2023, recante la sanzione di tre giorni di consegna per mancata esecuzione di una disposizione d’ordine.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di corpo irrogata per non avere assicurato l’esecuzione, entro il 4 gennaio 2022, della disposizione con cui gli era stato ordinato di notificare la conclusione di un’inchiesta formale nell’ambito di un procedimento disciplinare di Stato. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per parziale rappresentazione e travisamento dei fatti, debolezza e erroneità della motivazione, illogicità e irragionevolezza della sanzione rispetto alla ripartizione interna delle competenze e ingiustizia manifesta. In via preliminare, il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso straordinario, sostenendo che il termine di centoventi giorni decorresse dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, formatosi il 16 agosto 2023, e non dalla successiva nota ricognitiva dell’11 settembre 2023. Il ricorrente ha sostenuto, invece, che il termine decorresse da tale nota, anche in ragione dell’indicazione contenuta nel provvedimento disciplinare secondo cui il termine sarebbe iniziato dalla notifica dell’eventuale rigetto del ricorso gerarchico.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare i motivi di merito. Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico si è formato automaticamente il 16 agosto 2023, allo spirare dei novanta giorni previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971; da tale data è iniziato a decorrere il termine decadenziale di centoventi giorni per proporre il ricorso straordinario, scaduto il 14 dicembre 2023. Poiché il ricorso è stato presentato all’Amministrazione l’8 gennaio 2024, esso è stato proposto al 145° giorno, con venticinque giorni di ritardo. La nota dell’11 settembre 2023 ha natura meramente ricognitiva e non può differire il dies a quo né rimettere in termini il ricorrente. Solo una decisione espressa e motivata dell’autorità gerarchica, fondata su una rinnovata istruttoria e recante una motivazione diversa e più articolata, potrebbe rilevare ai fini della riapertura dei termini. Neppure l’indicazione contenuta nel provvedimento disciplinare può derogare alla disciplina legale del termine. La sospensione feriale non si applica al termine di centoventi giorni, avente natura sostanziale e non processuale; in ogni caso, la tardività sarebbe risultata anche computando la sospensione del mese di agosto.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 decorre dalla formazione automatica del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico, formatosi il 16 agosto 2023, e non dalla successiva comunicazione amministrativa dell’11 settembre 2023. Il ricorso, presentato l’8 gennaio 2024, è pertanto tardivo.

Natura della nota dell’11 settembre 2023

La comunicazione con cui l’Amministrazione ha attestato l’intervenuta formazione del silenzio-rigetto è una nota meramente ricognitiva, priva di contenuto decisorio e di autonoma motivazione; essa non differisce il termine di impugnazione e non rimette in termini il ricorrente.

Indicazione del dies a quo nel provvedimento disciplinare

La formula del provvedimento disciplinare, secondo cui il termine sarebbe decorso dalla notifica dell’eventuale rigetto del ricorso gerarchico, è riferibile alla sola ipotesi di decisione espressa dell’autorità gerarchica e non può derogare alla disciplina legislativa del silenzio-rigetto.

Sospensione feriale

Il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario ha natura sostanziale e non processuale; non è quindi soggetto alla sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969. In ogni caso, il ricorso sarebbe tardivo anche sottraendo dal computo l’intero mese di agosto.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    il ricorso «si intende respinto a tutti gli effetti», decorso il termine di novanta giorni senza che l’Autorità adita si sia pronunciata

    Il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico si forma automaticamente allo scadere di novanta giorni e produce gli effetti del rigetto, senza necessità di una successiva comunicazione amministrativa.

  • art. 9, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza

    Nel caso di ricorso straordinario proposto dopo un ricorso gerarchico concluso con silenzio-rigetto, il termine di centoventi giorni decorre dalla formazione del silenzio-rigetto.

  • art. 1392 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    È richiamato nella ricostruzione dei fatti quale disposizione in base alla quale la mancata notifica entro il termine previsto ha determinato la perenzione del procedimento disciplinare di Stato.

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario, avente natura sostanziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone menzionate nel parere.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando un ricorso gerarchico si conclude con silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, il termine di centoventi giorni per proporre ricorso straordinario decorre automaticamente dalla scadenza del termine legale entro il quale l’autorità gerarchica avrebbe dovuto pronunciarsi.
  • La successiva comunicazione con cui l’amministrazione si limita a prendere atto dell’avvenuta formazione del silenzio-rigetto ha natura ricognitiva e non differisce il dies a quo del termine per il ricorso straordinario, né rimette in termini il ricorrente.
  • La riapertura dei termini di impugnazione dopo un silenzio-rigetto può derivare soltanto da una decisione espressa e motivata dell’autorità competente, fondata su una rinnovata istruttoria e recante una motivazione diversa e più articolata rispetto a quella originaria; non è sufficiente una mera attestazione dell’effetto legale del silenzio.
  • Un’indicazione amministrativa contenuta nel provvedimento impugnato non può derogare alla disciplina legislativa del termine decadenziale per il ricorso straordinario, né trasformare il silenzio-rigetto in un provvedimento espresso notificando il quale inizi nuovamente a decorrere il termine.
  • Il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha natura sostanziale e non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge n. 742/1969.

Tardività di un ricorso straordinario contro sanzione disciplinare militare

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un maresciallo capo dell’Esercito contro il Ministero della difesa, avverso una sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna.

Premesse e svolgimento dei fatti

Al militare era stato ordinato, tramite il sistema informatico di protocollazione, di notificare entro il 4 gennaio 2022 la conclusione di un’inchiesta formale relativa a un procedimento disciplinare di Stato. Il ricorrente, ritenendo che la pratica fosse di competenza del nucleo giuridico-disciplinare e non del nucleo impiego truppa, aveva modificato la distribuzione protocollare, inoltrando la disposizione al diverso ufficio senza informare il superiore che aveva impartito l’ordine e senza verificare l’esecuzione dell’adempimento.

La notifica non era stata effettuata entro il termine previsto, con conseguente perenzione del procedimento disciplinare di Stato ai sensi dell’art. 1392 del Codice dell’ordinamento militare. Nel febbraio 2023 era stato quindi avviato un procedimento disciplinare di corpo per mancata esecuzione della disposizione d’ordine. Le giustificazioni del militare, fondate sulla propria incompetenza per materia e sulla correttezza dell’inoltro al nucleo giuridico-disciplinare, erano state respinte e il 19 aprile 2023 era stata irrogata la sanzione di tre giorni di consegna.

Motivi dedotti e procedimento gerarchico

Il ricorrente aveva lamentato eccesso di potere per parziale rappresentazione e travisamento dei fatti, erronea e debole motivazione, illogicità e irragionevolezza della sanzione rispetto alla ripartizione interna delle competenze e ingiustizia manifesta.

Il ricorso gerarchico presentato il 18 maggio 2023 non era stato deciso espressamente. Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, il silenzio-rigetto si era formato il 16 agosto 2023, allo scadere dei novanta giorni. L’Amministrazione aveva successivamente inviato, l’11 settembre 2023, una nota con cui aveva comunicato l’intervenuta formazione del rigetto tacito.

Questione sulla decorrenza del termine

Il ricorrente sosteneva che il termine per il ricorso straordinario decorresse dalla nota dell’11 settembre 2023, valorizzando anche la formula del provvedimento disciplinare che indicava come dies a quo la notifica dell’eventuale rigetto del ricorso gerarchico.

Il Ministero aveva invece sostenuto che il termine decorresse dal 16 agosto 2023, data di formazione del silenzio-rigetto. Il ricorso straordinario era stato presentato all’Amministrazione l’8 gennaio 2024.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha applicato l’art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario deve essere proposto entro centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato.

Poiché il silenzio-rigetto si era formato il 16 agosto 2023, il termine era iniziato a decorrere da tale data ed era scaduto il 14 dicembre 2023. La presentazione dell’8 gennaio 2024 era quindi avvenuta al 145° giorno, con venticinque giorni di ritardo.

La nota dell’11 settembre 2023 non aveva natura decisoria, ma si era limitata a prendere atto di una situazione giuridica già perfezionatasi per legge. Essa non conteneva una nuova istruttoria né una motivazione autonoma o diversa e non poteva, pertanto, differire il termine o rimettere in termini il ricorrente.

La Sezione ha inoltre chiarito che soltanto una decisione espressa e motivata dell’autorità gerarchica, fondata su una rinnovata istruttoria e caratterizzata da una motivazione diversa e più articolata, potrebbe incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione. Una diversa soluzione consentirebbe all’Amministrazione di dilatare indefinitamente il termine decadenziale mediante una comunicazione successiva, compromettendo la certezza dei rapporti giuridici.

Irrilevanza dell’indicazione contenuta nel provvedimento

L’indicazione del provvedimento disciplinare secondo cui il termine sarebbe decorso dalla notifica dell’eventuale rigetto del ricorso gerarchico non poteva essere interpretata come riferita anche al silenzio-rigetto. La formula era coerente con l’ipotesi di una decisione espressa dell’autorità gerarchica, ma non poteva attribuire a un atto amministrativo il potere di derogare alla disciplina legislativa del termine.

Sospensione feriale

Il termine di centoventi giorni per il ricorso straordinario ha natura sostanziale e non processuale. Di conseguenza, non trova applicazione la sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969, secondo il principio richiamato anche da Consiglio di Stato, Sezione II, 13 aprile 2022, n. 2813. La Sezione ha comunque precisato che il ricorso sarebbe stato tardivo anche sottraendo dal computo l’intero mese di agosto.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse dichiarato irricevibile per tardività. I motivi relativi alla legittimità sostanziale della sanzione disciplinare non sono stati esaminati. Le generalità e gli altri dati identificativi sono stati oscurati ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazione

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