Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17243/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società sportiva dilettantistica per l’anno d’imposta 2010 ai fini IRES, IVA e IRAP, a seguito di verifica della Guardia di Finanza e di processo verbale di constatazione consegnato alla contribuente. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo nullo l’atto per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e valorizzando, inoltre, l’assoluzione in sede penale degli imputati per insussistenza del fatto relativamente alle operazioni contestate. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio era stato rispettato perché l’accertamento era stato emesso oltre sessanta giorni dalla consegna del PVC e dopo le osservazioni della contribuente; secondo, violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992, censurando il richiamo alla sentenza penale assolutoria come autonoma ragione di invalidità dell’accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell’Agenzia, respingendo l’eccezione di tardività. Ha poi accolto entrambi i motivi: quanto al primo, ha affermato che, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali dell’attività, l’art. 12, comma 7, L. 212/2000 assicura il contraddittorio mediante il termine dilatorio di sessanta giorni tra PVC e avviso, senza imporre ulteriori contraddittori anche se richiesti dal contribuente; nel caso concreto il termine era stato rispettato. Quanto al secondo, ha rilevato che il giudice tributario non può attribuire automatica efficacia vincolante alla sentenza penale assolutoria, dovendo autonomamente valutare il materiale probatorio tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    termine dilatorio di sessanta giorni

    nelle verifiche svolte presso i locali del contribuente, il rispetto del termine di 60 giorni tra PVC e avviso di accertamento è la garanzia legale del contraddittorio endoprocedimentale; non è richiesto un ulteriore contraddittorio formale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamo procedurale alla proposta del relatore e alla trattazione camerale non partecipata.

  • art. 155, quarto comma, c.p.c.

    utilizzato per il computo della scadenza del termine di impugnazione.

  • d.l. n. 18 del 2020, art. 83

    considerato ai fini della sospensione dei termini processuali per l’emergenza sanitaria.

  • d.l. n. 23 del 2020, art. 36

    considerato ai fini della sospensione dei termini processuali per l’emergenza sanitaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario il giudice non può fondare automaticamente la decisione sulla sentenza penale irrevocabile; deve valutare autonomamente le prove ammissibili nel rito tributario.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice tributario deve apprezzare il contenuto della decisione penale insieme agli elementi di prova acquisiti nel processo tributario.

  • L. n. 212 del 2000

    lo Statuto del contribuente è richiamato quale fonte della garanzia partecipativa nelle verifiche fiscali.

  • d.lgs. n. 218 del 1997, art. 5 ter

    richiamato come disciplina successiva, non applicabile ai fatti di causa, che introduce l’invito a comparire in via generalizzata in specifiche ipotesi.

Massime di principio

  • Nelle verifiche fiscali svolte con accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, il contraddittorio preventivo è garantito dal termine dilatorio di sessanta giorni tra la consegna del PVC e l’emissione dell’avviso di accertamento; il rispetto di tale termine esaurisce la garanzia procedimentale prevista dalla norma.
  • In tale ipotesi, l’amministrazione finanziaria non ha un obbligo generale di attivare ulteriori contraddittori formali su richiesta del contribuente, se il PVC è stato ritualmente rilasciato e il termine dilatorio è stato rispettato.
  • La nullità dell’atto impositivo per violazione del contraddittorio nei casi coperti dall’art. 12, comma 7, L. 212/2000 discende da una valutazione ex ante del legislatore e non richiede una prova di resistenza o altre verifiche ex post tipiche di fattispecie diverse.
  • Nel processo tributario non esiste un’automatica efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile: il giudice tributario deve valutare autonomamente il materiale probatorio, potendo considerare la decisione penale come elemento di apprezzamento ma non come fonte vincolante di invalidità o fondatezza della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.