Cassazione Civile, Ordinanza n. 40090/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino originario del Pakistan ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato l’opposizione al diniego della Commissione territoriale in ordine a status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Il tribunale aveva ritenuto credibile il racconto di fuga dal Paese, ma aveva escluso un pericolo concreto e attuale in caso di rimpatrio, anche alla luce della situazione del Punjab descritta in COI EASO e UNHCR, e aveva negato la protezione umanitaria per difetto di vulnerabilità, rilevando che il solo svolgimento di attività lavorativa in Italia non era sufficiente. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: nullità/motivazione apparente per avere il tribunale contraddetto la credibilità del racconto con l’esclusione del rischio; violazione dell’art. 132 c.p.c. e carenza motivazionale sul diniego di protezione sussidiaria e umanitaria; violazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 per non avere valorizzato l’integrazione lavorativa e la situazione di rischio nel Paese d’origine. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale: la procura spillata al ricorso non recava l’esplicita indicazione, richiesta dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, della posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto né la certificazione del difensore su tale posteriorità, ma solo l’autenticazione della firma.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione, in materia di protezione internazionale, non conteneva la certificazione richiesta sulla data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. La Corte ha inoltre osservato, solo in via assorbita, che i motivi sarebbero comunque infondati, poiché il Tribunale aveva motivato in modo sufficiente sia sull’assenza di un concreto pericolo in caso di rimpatrio sia sulla mancanza dei presupposti per la protezione sussidiaria e umanitaria. Nessuna spesa è stata posta a carico del Ministero, che non ha svolto attività difensiva idonea a integrare un controricorso; è stato invece disposto l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima
Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve riportare espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, oltre all’autenticità della firma; la sola autentica della sottoscrizione non basta.
Sono richiamati come discipline ordinarie della procura speciale, rispetto alle quali l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.
artt. 112, 132 e 156, comma 2, c.p.c.
Sono evocati dal ricorrente a sostegno della censura di nullità per motivazione apparente, ma la Corte non esamina il merito per sopravvenuta inammissibilità.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato dal ricorrente in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 3, comma 4, d.lgs. 251/2007
È richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È invocato per dedurre la nullità del provvedimento per difetto di motivazione, ma la censura è ritenuta assorbita e comunque infondata.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa della protezione umanitaria, la cui applicazione richiede una valutazione comparativa e una specifica situazione di vulnerabilità.
La Corte precisa che, in camera di consiglio senza discussione orale, l’atto di costituzione del Ministero non vale come controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Cass., S.U., n. 8053/2014
È richiamata per definire il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, che la Corte ritiene rispettato dal giudice di merito.
Cass., S.U., n. 15177/2021
il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza
La Corte applica il principio delle Sezioni Unite sulla sanabilità/qualificazione del vizio della procura e sulla soggettiva imputazione dell’ulteriore contributo unificato al ricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo espresso l’indicazione della data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e la relativa certificazione del difensore; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La mera autenticazione della firma del ricorrente non equivale alla certificazione della posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La censura di motivazione apparente non può essere accolta quando il giudice di merito abbia offerto una motivazione che supera il minimo costituzionale, fondandosi su credibilità del racconto, COI aggiornate e valutazione comparativa della vulnerabilità.
- Ai fini della protezione umanitaria non è sufficiente la sola integrazione lavorativa in Italia, occorrendo una concreta situazione di vulnerabilità e un giudizio comparativo con le condizioni del Paese di origine.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione in materia coperta dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, l’ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente.
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