Sentenza del 29/05/2024 n. 15115 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulla pensione dal 1° gennaio 2017, invocando l’estensione alle vittime del dovere dei benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo. Dopo il silenzio-rifiuto, la Commissione tributaria provinciale della Spezia aveva accolto la domanda e la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva respinto l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia ha contestato, con un unico motivo, la violazione dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 e dell’art. 2697 c.c.: secondo la ricorrente, l’esenzione riguarderebbe soltanto le pensioni privilegiate causate dall’evento che ha determinato il riconoscimento dello status, e il contribuente non avrebbe provato di percepire una pensione di tale tipo. Ha inoltre sostenuto che un’interpretazione più ampia sarebbe incompatibile con la natura agevolativa della norma e con l’equiparazione ai benefici delle vittime del terrorismo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l’esenzione IRPEF, applicabile dal 1° gennaio 2017 ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, riguarda i trattamenti pensionistici in quanto tali e non richiede che la pensione sia causalmente collegata all’evento che ha fondato il riconoscimento dello status: la legge non introduce tale limitazione. Ha quindi respinto anche la censura relativa alla mancata prova della titolarità di una pensione privilegiata. Ha confermato che l’INPS non è legittimato nel giudizio, poiché ha operato soltanto come sostituto d’imposta e la controversia riguarda il rapporto fiscale con l’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.900 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori se dovuti, con distrazione in favore dell’avv. Andrea Bava. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, essendo soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 211
Ciò premesso, deve quindi evidenziarsi che la lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i "trattamenti pensionistici", senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Dal 1° gennaio 2017 i benefici fiscali richiamati dalla disposizione sono estesi ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati senza che sia necessario dimostrare che la pensione derivi dall’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.
Legge 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, commi 5 e 6
La prima estensione (operata dal richiamo all' art. 2 , commi 5 e 6, della L. n. 407/1998 ) riguarda l'esenzione dall'Irpef: a) del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti; b) delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all' articolo 100 del D.P.R. n. 1092/1973 .
La disposizione comprende specifiche ipotesi di esenzione riferite al trattamento speciale di reversibilità e a determinate pensioni privilegiate. Nel caso deciso, però, il beneficio pertinente discende dall’altra previsione richiamata dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016.
Legge 31 marzo 2004, n. 206, art. 3, commi 1 e 2
La seconda estensione (quella della misura dell' art. 3 , comma 2, della L. n. 206/2004 e che è quella pertinente al caso di specie) riguarda "la pensione maturata ai sensi del comma 1" che "è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)". È pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status.
L’esenzione prevista dal comma 2 per la pensione richiamata dal comma 1 non è limitata alla quota maturata grazie all’aumento figurativo né subordinata a un nesso causale tra l’intero trattamento pensionistico e l’evento lesivo. La Corte utilizza questa disciplina come beneficio fiscale esteso alle vittime del dovere.
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 562, 563 e 564
Più precisamente, come già ritenuto da questa Corte ( Cass., Sez. U., 24/02/2022, n. 6214 ), essa ha individuato, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ha elencato, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
La legge distingue le vittime del dovere, individuate in relazione alle attività pericolose contemplate dal comma 563, dai soggetti equiparati del comma 564, le cui lesioni o infermità derivano da altre attività rese pericolose da circostanze eccezionali. Entrambe le categorie rientrano nell’estensione dei benefici prevista dalla normativa.
Il regolamento ha disciplinato le modalità di corresponsione delle provvidenze e ha dato attuazione all’estensione di alcuni benefici prevista dalla legge n. 266/2005.
La Corte non ha accolto la censura sull’onere della prova: una volta escluso che l’esenzione sia circoscritta alle pensioni privilegiate causalmente collegate all’evento, non era necessario provare la titolarità di una pensione di quel tipo.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
È il parametro processuale invocato dall’Agenzia per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali; il motivo, esaminato nel merito, è stato rigettato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002, n. 115 .
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per la soccombenza in impugnazione quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per l’esenzione IRPEF estesa dal 1° gennaio 2017 alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, non occorre che il trattamento pensionistico sia una pensione privilegiata o sia causalmente collegato all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.
- Quando la legge estende una categoria di beneficiari a benefici già previsti per un’altra categoria, l’ambito dei benefici va individuato leggendo la norma di estensione insieme alla disciplina del beneficio richiamato; non si può aggiungere una limitazione causale che il testo non prevede.
- L’INPS non è parte legittimata in una controversia che riguarda esclusivamente il rapporto tributario tra contribuente e Agenzia delle Entrate, se l’INPS ha effettuato le trattenute soltanto quale sostituto d’imposta.
- L’onere della prova non impone di dimostrare un requisito non previsto dalla norma applicabile: qui, esclusa la necessità di una pensione privilegiata collegata all’evento, non era richiesta la prova di tale natura del trattamento.
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