Sentenza del 29/05/2024 n. 15056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulla pensione per il 2017, sostenendo che l’esenzione prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 si applica alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati. Dopo il diniego dell’Agenzia delle Entrate, la CTP della Spezia ha accolto il ricorso e la CTR della Liguria ha respinto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia, con un unico motivo, ha sostenuto che l’esenzione riguardasse soltanto le pensioni privilegiate causalmente collegate all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status, e ha dedotto anche la mancata prova del contribuente di percepire una pensione di tale natura; l’INPS ha aderito con ricorso incidentale. A.A. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso principale perché riproponeva le censure d’appello: l’eccezione è stata respinta, poiché i ricorsi contestavano specificamente l’interpretazione della norma adottata dalla CTR.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia sia quello incidentale dell’INPS, confermando il riconoscimento del diritto all’esenzione IRPEF sulla pensione percepita da A.A. per il 2017, senza necessità che la pensione fosse correlata all’evento che aveva determinato lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere. La Corte ha ritenuto che i richiami normativi dell’art. 1, comma 211, delimitino i destinatari del beneficio e che la disposizione si riferisca ai trattamenti pensionistici senza imporre un nesso causale con l’evento lesivo; tale lettura non costituisce interpretazione estensiva o analogica di un’agevolazione fiscale. Agenzia delle Entrate e INPS sono state condannate a pagare al contribuente le spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 ciascuno, oltre euro 200,00 per compensi, spese forfettarie del 15% e accessori se dovuti. Non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato per l’Agenzia, mentre ne sono stati riconosciuti i presupposti, ove dovuto, per il ricorso incidentale dell’INPS.
Norme richiamate
Art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
La lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i "trattamenti pensionistici", senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
L’esenzione si applica ai trattamenti pensionistici dei destinatari individuati dalla norma, comprese le vittime del dovere e le persone equiparate, senza che la pensione debba derivare dall’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.
Art. 1, commi 562, 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
La L. n. 266/2005, nel ridefinire ed ampliare la nozione di vittime del dovere, originariamente prevista dall'art. 3 della L. n. 466/1980, ha previsto le vittime del dovere (art. 1, comma 563) e i soggetti equiparati alle vittime del dovere (art. 1, comma 564).
I commi individuano le vittime del dovere e i soggetti equiparati, distinguendo chi subisce lesioni o morte nello svolgimento di attività considerate pericolose per legge da chi le subisce in altre attività divenute pericolose per circostanze eccezionali. Il comma 562 prevede l’estensione progressiva a queste categorie dei benefici riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo.
Art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407
La prima estensione (operata dal richiamo all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998) riguarda l'esenzione dall'Irpef: a) del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti; b) delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del D.P.R. n. 1092/1973.
La norma individua specifiche prestazioni pensionistiche esenti, tra cui il trattamento speciale di reversibilità e determinate pensioni privilegiate dirette. La decisione la considera parte dei benefici richiamati dalla legge n. 232/2016, ma fonda l’esito del caso soprattutto sulla distinta previsione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004.
Art. 3, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206
La seconda estensione (quella della misura dell'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004 e che è la disposizione pertinente al caso di specie) riguarda "la pensione maturata ai sensi del comma 1" che "è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)". È pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status.
Il comma 2 esenta dall’IRPEF la pensione individuata dalla disposizione e, secondo la Corte, non limita l’esenzione alla sola quota maturata grazie all’aumento figurativo contributivo previsto dal comma 1, né richiede che la pensione sia causata dall’evento lesivo. La lettura è coerente con l’interpretazione amministrativa successiva richiamata dalla decisione.
Art. 1, commi 794 e 795, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Del resto il comma 1 dell'art. 3 della L. n. 206/2004, richiamato dal comma 2, nella formulazione dovuta alla novella operata dall'art. 1, commi 794 e 795, della L. n. 296/2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, prevede che "A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".
La novella ha esteso il beneficio contributivo alle persone con invalidità permanente di qualsiasi entità e grado causata da terrorismo o stragi di tale matrice. La Corte osserva che l’aumento figurativo è distinto dall’esenzione IRPEF e non circoscrive quest’ultima alla sola quota di pensione collegata all’incremento contributivo.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché risulta soccombente, in relazione al ricorso principale, una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002, n. 115.
La soccombenza dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito, non comporta l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato previsto dal comma 1-quater. Per il ricorso incidentale dell’INPS la Corte ha invece dato atto dei presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’importo aggiuntivo pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando una legge estende alle vittime del dovere benefici fiscali previsti per altre categorie, occorre distinguere l’individuazione dei destinatari dall’individuazione delle prestazioni agevolate: il richiamo alle norme che definiscono lo status può delimitare chi beneficia dell’esenzione senza introdurre un nesso causale tra la pensione e l’evento lesivo.
- Per il beneficio esaminato, l’esenzione IRPEF spetta sul trattamento pensionistico della vittima del dovere o del soggetto equiparato anche se la pensione non è una pensione privilegiata e non deriva dall’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.
- La natura agevolativa della norma fiscale non giustifica, da sola, una lettura più restrittiva di quella risultante dal testo: se la disposizione comprende tutti i trattamenti pensionistici e non pone un requisito di causalità, applicare quel significato letterale non equivale a interpretazione estensiva o analogica.
- Nel valutare l’esenzione prevista per le vittime del dovere, è utile confrontare il beneficio con quello riconosciuto alle vittime del terrorismo: secondo la decisione, l’estensione deve preservare l’analogia della misura del beneficio e non può essere limitata sulla base di un nesso con l’evento che il testo normativo non prevede.
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