Sentenza del 29/05/2024 n. 15121 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
D.D., sottufficiale della Marina Militare affetto da patologia asbestosica contratta in servizio e riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere ai sensi dell’art. 1, comma 564, della L. 266/2005, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulla pensione dal 1° gennaio 2017, invocando l’estensione dei benefici fiscali prevista dall’art. 1, comma 211, della L. 232/2016. Dopo il silenzio-rifiuto, la CTP della Spezia aveva accolto la domanda e la CTR della Liguria aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia ha sollevato due motivi: motivazione apparente della sentenza regionale, per non avere adeguatamente confutato la propria ricostruzione normativa; e violazione dell’art. 1, comma 211, della L. 232/2016 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’esenzione riguardasse soltanto pensioni privilegiate causalmente collegate all’evento che aveva determinato lo status, e che gli eredi non avessero provato tale collegamento. Ha inoltre sostenuto che l’appello riguardasse una speciale elargizione, non l’imposta sulla pensione.
La decisione
La Cassazione ha respinto entrambi i motivi e l’intero ricorso. Il primo è stato rigettato perché la motivazione della CTR era comprensibile e individuava le ragioni della decisione: la lite riguardava il rapporto fiscale e il rimborso delle ritenute sulla pensione, non la speciale elargizione. Il secondo è stato rigettato perché l’esenzione introdotta dal 1° gennaio 2017 si applica ai trattamenti pensionistici dei soggetti riconosciuti vittime del dovere o equiparati senza richiedere che la pensione sia causalmente collegata all’evento lesivo o costituisca una pensione privilegiata; l’art. 1, comma 211, individua i destinatari tramite i richiami normativi e estende il beneficio ai trattamenti pensionistici in quanto tali. L’INPS non ha legittimazione nella controversia, che attiene esclusivamente al rapporto fiscale con l’Amministrazione finanziaria, essendo intervenuto solo come sostituto d’imposta. L’Agenzia è stata condannata a pagare agli eredi le spese: euro 3.100 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori se dovuti, con distrazione in favore dell’avvocato Andrea Bava. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 1, comma 211, della L. 232/2016
La lettera dell'art. 1, comma 211, cit. estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i "trattamenti pensionistici", senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Dal 1° gennaio 2017 i benefici fiscali richiamati dalla disposizione si estendono ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, senza che occorra dimostrare che la pensione derivi dall’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.
Art. 2, commi 5 e 6, della L. 407/1998
La prima estensione (operata dal richiamo all' art. 2 , commi 5 e 6, della L. n. 407/1998 ) riguarda l'esenzione dall'Irpef: a) del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti; b) delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa legge, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all' articolo 100 del D.P.R. n. 1092/1973 .
La norma contempla l’esenzione per le specifiche prestazioni indicate — trattamento speciale di reversibilità e determinate pensioni privilegiate dirette — e costituisce uno dei benefici fiscali richiamati dall’art. 1, comma 211, della L. 232/2016.
Art. 3, commi 1 e 2, della L. 206/2004
La seconda estensione (quella della misura dell' art. 3 , comma 2, della L. n. 206/2004 e che è la disposizione pertinente al caso di specie) riguarda "la pensione maturata ai sensi del comma 1" che "è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)". È pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status.
L’esenzione IRPEF riguarda la pensione cui la disposizione si riferisce e non è limitata alla quota di pensione prodotta dall’aumento figurativo contributivo né subordinata alla correlazione causale tra pensione ed evento lesivo. Il beneficio è stato esteso alle vittime del dovere e agli equiparati dall’art. 1, comma 211, della L. 232/2016.
Art. 1, commi 563 e 564, della L. 266/2005
Essa ha individuato, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ha elencato, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che abbiano riportato le lesioni o la morte non in una delle attività predette, che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il comma 563 riguarda le vittime colpite durante le attività pericolose individuate dalla legge; il comma 564 equipara coloro che hanno subito lesioni o morte in altre attività divenute pericolose per circostanze eccezionali. Lo status di equiparato rientra tra i destinatari dei benefici successivamente estesi.
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 546/1992
In particolare si è in presenza di una "motivazione apparente" allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture;
La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente solo se, pur essendo la motivazione materialmente presente, non consente di percepire le ragioni della decisione e di controllarne il percorso logico. Nel caso concreto la motivazione della CTR superava tale soglia.
Art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell' art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell' art. 36 , secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992 ) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum."
La nullità per difetto di motivazione ricorre in caso di totale omissione o di motivazione solo apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non basta un semplice difetto di sufficienza.
Art. 2697 c.c.
La norma è stata invocata dall’Agenzia sull’onere della prova, ma la Corte ha respinto il motivo senza riconoscere un onere di provare il nesso tra pensione e evento lesivo, ritenendo tale collegamento non necessario per l’esenzione.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Citato dall’Agenzia con riferimento alla censura di motivazione apparente; la Corte ha respinto tale censura applicando i criteri sulla nullità per motivazione mancante o apparente.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Ha costituito il parametro processuale per i motivi di ricorso relativi, rispettivamente, alla violazione di legge e alla nullità della sentenza per vizio di motivazione.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002, n. 115 .
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando soccombe un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando una norma estende un’esenzione fiscale a una categoria di beneficiari e si riferisce ai loro trattamenti pensionistici senza richiedere un nesso con l’evento che ha fondato lo status, non si può aggiungere per via interpretativa il requisito della pensione privilegiata o della derivazione causale.
- La decorrenza dell’estensione fiscale esaminata è il 1° gennaio 2017; per periodi anteriori la decisione non riconosce il beneficio sulla base dell’art. 1, comma 211, della L. 232/2016.
- Nelle controversie sul rimborso di imposte trattenute sulla pensione, il rapporto controverso è quello fiscale con l’Amministrazione finanziaria; l’ente previdenziale che ha operato la trattenuta come sostituto d’imposta non diventa per ciò solo parte legittimata.
- Una motivazione è apparente solo quando non rende conoscibili le ragioni della decisione o non permette di ricostruire il ragionamento del giudice; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia breve o non condivida la ricostruzione normativa della parte.
- Occorre distinguere il rimborso dell’imposta sul trattamento pensionistico dalla speciale elargizione una tantum: contestazioni riferite a quest’ultima non sono pertinenti se la domanda riguarda le ritenute sulla pensione.
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