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Sentenza

Sentenza del 29/05/2024 n. 4107 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Appello proposto dal concessionario avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente contro tre avvisi di presa in carico riconducibili ad avvisi di accertamento esecutivi (IVA 2014, 2015, 2016). L'appellante contestava profili di ammissibilità del ricorso originario (in particolare che l'avviso di presa in carico non sarebbe impugnabile, e un difetto di legittimazione passiva del Concessionario), oltre a sollevare che il ricorso fosse cumulativo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP. Ha ritenuto impugnabili gli avvisi di presa in carico nella specie perché rientranti nella categoria di atti 'secondari' che permettono di attrarre in giudizio il relativo atto lesivo non conosciuto (principio richiamato da Cass. n. 21254/2023). Ha escluso il difetto di legittimazione passiva del Concessionario (il contribuente poteva validamente impugnare solo contro il Concessionario, che aveva l'onere di chiamare l'ente titolare della pretesa). Ha dichiarato inammissibile l'intervento in appello dell'Agenzia delle Entrate (prodottrice tardiva della documentazione comprovante la notifica dei prodromici avvisi di accertamento) perché l'Ufficio non era parte in primo grado e non poteva intervenire ex art. 344 c.p.c. esteso al processo tributario. Perciò la prova della notifica degli avvisi di accertamento non è stata assunta e la decisione di primo grado che accoglieva il ricorso del contribuente è confermata. Spese di grado d'appello poste in capo in solido ad Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Cass. n. 21254/2023

    citata testualmente nella motivazione

    Principio che amplia l'elenco degli atti impugnabili includendo gli atti provvedimentali che modificano unilateralmente la posizione del contribuente e, in particolare, consentendo l'impugnazione dell'atto successivo (anche non lesivo) che renda conoscibile un atto lesivo precedente non notificato; applicato per qualificare impugnabili gli avvisi di presa in carico nella specie.

  • Cass. n. 22729/2016

    citata come principio di riferimento

    Conferma che il contribuente può impugnare contro il concessionario e che spetta al concessionario chiamare in giudizio l'ente titolare della pretesa se vuole evitare di subire le conseguenze dell'esito della lite; rileva sul tema della legittimazione passiva.

  • Cass. n. 9967/2023

    citata testualmente nella motivazione

    Principio del processo civile (art. 344 c.p.c.) secondo cui l'intervento in appello è precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo particolari fattispecie; esteso al processo tributario per negare l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che non era parte in primo grado.

  • Cass. n. 28131/2023

    Affermato che la legittimazione ad impugnare o resistere spetta a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito; impone che chi non è parte in primo grado non può regolarmente intervenire in appello.

  • art. 344 c.p.c.

    richiamato nella motivazione

    Norma processuale civile che limita l'intervento in appello ai soggetti che hanno partecipato al primo grado salvo eccezioni; invocata per negare l'intervento dell'Agenzia delle Entrate in appello.

  • art. 2 comma 1 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come estensione del principio civile al processo tributario

    Consente di estendere al processo tributario il principio dell'art. 344 c.p.c.; usato per motivare l'inammissibilità dell'intervento in appello dell'Ufficio non parte in primo grado.

  • art. 1 comma 199 L. n. 197/2022

    menzionato nella sentenza

    Norma che prevede la sospensione dei termini per l'impugnazione in particolari ipotesi; la Corte rileva che non opera nel caso di specie perché l'Agenzia delle Entrate non era parte nel giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • Un avviso di presa in carico può essere impugnato quando funge da atto successivo che rende conoscibile un precedente atto impositivo non notificato: l'impugnazione del secondo atto è funzionale ad attrarre in giudizio il primo atto lesivo.
  • La prova della notificazione degli avvisi di accertamento grava sull'amministrazione (o sul concessionario che si duole della pretesa): in mancanza di prova il ricorso del contribuente può essere accolto.
  • Il contribuente può validamente impugnare gli atti esecutivi davanti al giudice anche solo contro il concessionario; il concessionario, se ritiene di dover coinvolgere l'ente impositore, ha l'onere di chiamarlo in causa al primo grado processuale.
  • Un soggetto che non è parte del giudizio di primo grado (es. l'Agenzia delle Entrate) non può intervenire in appello per introdurre documenti o eccezioni nuove: tali atti saranno inammissibili salvo che il soggetto sia successore a titolo particolare o rientri nelle eccezioni previste dall'art. 344 c.p.c.
  • Documenti prodotti tardivamente in appello da un soggetto che non era parte in primo grado non possono essere utilizzati per riformare la decisione di primo grado; quindi è essenziale che l'amministrazione porti tutte le prove della notifica già nel primo grado.
  • Eccezioni di ammissibilità sollevate per la prima volta in appello possono essere considerate nuove e inammissibili se non fondate su elementi già dedotti; viceversa, questioni proprie del merito e provate nel primo grado restano decisive.

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