Sentenza del 29/05/2024 n. 422 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Imposta di registro - natura dell'imposta - imposta principale - responsabilità solidale notaio rogante - controllo dell'autoliquidazione - elementi desumibili dall'atto - imposta complementare - no riscontro cartolare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha emesso un avviso di liquidazione ritenendo che l'atto rubricato "risoluzione parziale di compravendita e divisione" costituisse in realtà un nuovo atto traslativo oneroso (mutuo dissenso con effetti retro-traslativi, equivalente a compravendita) imponibile in misura proporzionale. Avendo l'ufficio desunto dalla lettura dell'atto (e dal modello unico informatico) gli elementi per una maggiore imposta, ha utilizzato la procedura ex art. 3-ter D.Lgs. 463/1997 notificando l'integrazione al notaio; ciò comporta che la maggiore imposta fosse "principale" (determinabile ictu oculi) e che il notaio rispondesse in via solidale. Il notaio aveva impugnato sostenendo che l'atto non producesse trasferimenti e che l'imposta dovesse essere fissa; la CTP aveva dato ragione al notaio qualificando la pretesa come complementare. La Corte ha ritenuto invece che gli elementi indicati nell'atto fossero oggettivi, univoci e immediatamente desumibili e che pertanto l'avviso di liquidazione rivolto al notaio fosse legittimo.
La decisione
La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha qualificato l'imposta come principale e dovuta in misura proporzionale, avendo l'atto evidenziato in modo chiaro la natura traslativa onerosa (vendita/commutazione dell'obbligazione in corrispettivo monetario e successiva divisione). Ne consegue la responsabilità solidale del notaio rogante per l'imposta principale (con le facoltà di rivalsa spettanti), e la legittimità dell'avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio; spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
Gli artt. 42 e 57 sono richiamati per distinguere imposta principale e imposta complementare e per stabilire che il notaio risponde solidalmente, salvo rivalsa, per l'imposta principale, ossia per quella desumibile dall'atto senza necessità di accertamenti extratestuali.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
Disciplina la procedura di controllo automatizzato dell'autoliquidazione via MUI/registrazione telematica: se la maggiore imposta emerge dagli elementi desumibili dall'atto o dal MUI, l'Amministrazione può notificare al notaio un avviso di liquidazione integrativo; in caso contrario l'accertamento deve seguire le ordinarie regole (avviso di accertamento verso le parti) e l'imposta ha natura complementare.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
Richiamato dall'Ufficio per sostenere che la risoluzione per mutuo dissenso di una compravendita, con effetti retro-traslativi, è soggetta all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti onerosi.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
Individua il notaio tra i soggetti obbligati per effetto della procedura di controllo automatizzato e come destinatario dell'avviso di liquidazione integrativo quando la differenza emerge dal MUI/atto.
Massime di principio
- Il notaio è solidalmente responsabile solo per l'imposta principale: quella determinabile 'ictu oculi' dall'atto registrato o dal modello unico informatico, senza bisogno di indagini extratestuali.
- Se la maggiore imposta richiede accertamenti fattuali o valutazioni giuridiche non desumibili immediatamente dall'atto, l'imposta ha natura complementare e l'ente impositore deve procedere con avviso di accertamento diretto alle parti, non con avviso integrativo al notaio.
- Un atto rubricato come "risoluzione" di una precedente compravendita che, per contenuto e premesse, manifesta la volontà di restituire o ridistribuire diritti e indica corrispettivi o valori, può essere considerato un nuovo atto traslativo oneroso e quindi soggetto all'imposta proporzionale.
- In presenza di registrazione telematica il controllo automatico ex art. 3-ter consente all'Amministrazione di liquidare e notificare al notaio la maggiore imposta se la difformità è desumibile dal MUI o dall'atto; il notaio ha poi brevi termini e talune possibilità (pagamento entro 15 giorni o compensazione) per regolarizzare senza sanzioni.
- Per ridurre il rischio di rettifiche: il notaio deve curare l'autoliquidazione e la compilazione del MUI, indicare chiaramente la natura giuridica e il corrispettivo degli accordi nei testi degli atti, e, se l'operazione è complessa, documentare gli elementi essenziali nell'atto per rendere immediatamente desumibile la qualificazione fiscale.
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