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Sentenza

Sentenza del 29/05/2024 n. 15023 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.A. chiedeva il rimborso dell’IRPEF trattenuta in eccesso sulla pensione dal 1° gennaio 2017, invocando l’estensione alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati dei benefici fiscali previsti per le vittime del terrorismo. Dopo il silenzio-rifiuto, la CTP della Spezia aveva accolto la domanda e la CTR della Liguria aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia ha formulato due motivi: il primo denunciava motivazione apparente della sentenza regionale, anche per aver attribuito rilievo alla circolare INPS n. 98/2008; il secondo contestava che l’esenzione IRPEF riguardasse qualsiasi pensione del beneficiario, sostenendo che dovesse valere soltanto per la pensione privilegiata causalmente collegata all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status, e lamentando la mancata prova di tale collegamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi e il ricorso. Il primo è infondato: la motivazione della CTR, pur discutibile nel merito, era comprensibile e permetteva di individuare l’iter logico della decisione, quindi non era apparente. Il secondo è infondato: l’art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016 estende dal 1° gennaio 2017 i benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, senza richiedere che la pensione derivi dall’evento lesivo o sia privilegiata. La Corte ha precisato che la motivazione della CTR andava parzialmente corretta, ma ha confermato il diritto al beneficio. È stata inoltre confermata la carenza di legittimazione processuale dell’INPS, trattandosi di controversia sul rapporto fiscale con l’Agenzia, rispetto al quale l’INPS aveva operato solo come sostituto d’imposta. L’Agenzia è stata condannata alle spese: euro 3.100 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% e accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché la ricorrente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 211, L. 11 dicembre 2016, n. 232

    La lettera dell'art. 1, comma 211, cit., estende i benefici, di cui si dirà, a tutti i "trattamenti pensionistici", senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere.

    Dal 1° gennaio 2017 l’estensione dei benefici fiscali riguarda tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati; non è necessario che la pensione sia privilegiata o causalmente collegata all’evento che ha determinato lo status.

  • Art. 2, commi 5 e 6, L. 23 novembre 1998, n. 407

    La prima estensione (operata dal richiamo all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998) riguarda l'esenzione dall'Irpef: a) del trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti; b) delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della stessa Legge, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 1092/1973.

    La disposizione individua alcuni benefici fiscali preesistenti che la L. n. 232/2016 estende alle categorie di beneficiari contemplate; la Corte la considera distinta dall’esenzione prevista dall’art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004, decisiva nel caso concreto.

  • Art. 3, commi 1 e 2, L. 3 agosto 2004, n. 206

    La seconda estensione (quella della misura dell'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004 e che è quella rilevante nel caso di specie) riguarda "la pensione maturata ai sensi del comma 1" che "è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)". È pacifico che anche in tal caso non vi sia un riferimento, ai fini dell'esenzione, al fatto che si tratti di pensione correlata al fatto che ha dato luogo al riconoscimento dello status.

    L’esenzione IRPEF prevista dal comma 2 non è limitata alla sola quota di pensione maturata grazie all’aumento figurativo del comma 1, né richiede che il trattamento sia conseguente all’evento lesivo. Nel quadro dell’estensione operata dalla L. n. 232/2016, il beneficio si applica ai trattamenti pensionistici spettanti al beneficiario.

  • Art. 1, commi 563 e 564, L. 23 dicembre 2005, n. 266

    Più precisamente, come già ritenuto da questa Corte (Cass., Sez. U., 24/02/2022, n. 6214), essa ha individuato, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ha elencato, nel comma 564, i "soggetti equiparati", ossia coloro che abbiano riportato le lesioni o la morte non in una delle attività che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.

    Il comma 563 disciplina le vittime del dovere in relazione alle attività individuate come pericolose; il comma 564 comprende i soggetti equiparati, lesi o deceduti in altre attività divenute pericolose per circostanze eccezionali. Entrambe le categorie rientrano nell’estensione dei benefici fiscali in esame.

  • Art. 132, secondo comma, n. 4, codice di procedura civile; art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell'art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs. 546/1992) e riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione "manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione -ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum."

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizione irriducibile o incomprensibilità obiettiva. Non basta una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile, se le ragioni della decisione sono percepibili.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, codice di procedura civile

    purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione.

    Il vizio motivazionale che raggiunge le soglie di anomalia indicate dalla Corte costituisce un error in procedendo deducibile in cassazione ai sensi del n. 4; deve emergere dal testo della sentenza impugnata.

  • Art. 2697 codice civile

    La Corte respinge la censura relativa all’onere della prova perché la spettanza dell’esenzione non dipende dalla prova che la pensione sia privilegiata o collegata all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115.

    Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Quando una legge estende un beneficio fiscale a una categoria di beneficiari e lo riferisce ai loro trattamenti pensionistici senza porre un requisito di collegamento causale, non si può introdurre per via interpretativa il requisito che la pensione sia privilegiata o derivante dall’evento lesivo.
  • Le agevolazioni fiscali vanno interpretate secondo il testo e il contesto normativo: applicare il beneficio ai trattamenti pensionistici espressamente compresi dalla disposizione non equivale, di per sé, a un’estensione analogica o estensiva vietata.
  • La motivazione di una sentenza non è apparente solo perché è concisa, discutibile o giuridicamente errata: il vizio di nullità ricorre quando le ragioni non sono percepibili o risultano obiettivamente incomprensibili o irriducibilmente contraddittorie.
  • Se la controversia riguarda il debito fiscale del contribuente verso l’Amministrazione finanziaria, l’INPS che abbia operato soltanto come sostituto d’imposta non è, per questo solo fatto, parte legittimata nel giudizio sul rapporto tributario.

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