Sentenza del 29/05/2024 n. 15060 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva accolto l’appello dell’Ufficio contro la decisione della CTP di Bergamo, contestando gli avvisi per maggior IRES e IRAP, tra l’altro per il diniego della detassazione Tremonti ambientale prevista dall’art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000. Con quattro motivi ha denunciato: la nullità della notifica postale degli avvisi impoesattivi, perché non eseguita tramite un agente notificatore; l’incompetenza dell’Agenzia delle entrate a verificare i presupposti dell’agevolazione; l’erronea interpretazione della Tremonti ambientale, sostenendo che essa non richiedesse investimenti diretti a riparare danni causati dalla stessa impresa, invocando inoltre giudicato interno e violazione del criterio incrementale; infine, la lesione dell’affidamento e di principi costituzionali, poiché il Ministero delle attività produttive non aveva formulato rilievi dopo la comunicazione degli investimenti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi impoesattivi, senza necessità di intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore. Ha confermato che spetta all’Agenzia delle entrate, e non al Ministero delle attività produttive, verificare la spettanza dell’agevolazione; al Ministero competeva soltanto il censimento statistico degli investimenti. Ha stabilito che la Tremonti ambientale riguarda investimenti destinati a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali causati dall’attività della stessa impresa, non danni imputabili a terzi; ha inoltre escluso la violazione di un giudicato interno. Il motivo costituzionale è stato dichiarato inammissibile, perché la parte può sollecitare il giudice a sollevare la questione ma non farne, da sola, un motivo di cassazione; la censura sull’affidamento ex art. 10 dello Statuto del contribuente è stata respinta, poiché l’affidamento può incidere su sanzioni e interessi ma non elimina il tributo, e il silenzio del Ministero non era idoneo a fondarlo. Le sanzioni erano già state disapplicate dalla CTR per obiettiva incertezza normativa. La società è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in euro 3.700 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 14 della legge n. 890/1982
La disciplina della "notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente" è infatti contenuta nell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, che prevede espressamente, nella prima parte del comma 1, che essa "sia eseguita" (di regola) "a mezzo della posta, direttamente dagli uffici finanziari" e solo "ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge".
La notifica postale diretta da parte dell’ufficio finanziario è una modalità ordinaria ammessa per gli atti tributari; l’intervento di ufficiali o messi è previsto quando la notifica diretta risulti impossibile.
Art. 29, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010
Pertanto, diversamente da quanto si sostiene nel motivo di ricorso in esame, l'art. 29, comma 1, lett. a), seconda parte, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, non fa altro che attribuire all'amministrazione finanziaria la facoltà di effettuare la notificazione degli atti "in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento", emanati successivamente a questo, "anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento", senza in alcun modo incidere sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento, vietandone la notificazione diretta a mezzo posta.
La norma non impone una modalità notificatoria diversa per gli avvisi impoesattivi primari e non vieta la notifica postale diretta; la previsione sulla raccomandata per atti successivi che rideterminano gli importi non limita le modalità ordinarie di notifica dell’avviso.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
È ben vero che l'art. 14 della legge n. 890 del 1982 prevede che "Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta", ma tale disposizione non si pone affatto in conflitto con la modalità di notificazione prevista nella prima parte della medesima disposizione (direttamente a mezzo posta), limitandosi a lasciare inalterata la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere comunque alla notificazione dei vari atti tributari con modalità alternative alla prima.
L’art. 60 conserva le modalità speciali di notificazione previste per gli atti tributari, ma non esclude né sostituisce la possibilità generale della notifica direttamente a mezzo posta prevista dall’art. 14 della legge n. 890/1982.
Art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 300/1999
Tali disposizioni conferiscono perciò all'Agenzia tutte le funzioni e i poteri in materia di imposizione fiscale, cioè tutte le funzioni e i poteri strumentali all'adempimento delle obbligazioni tributarie verso l'erario, a meno che siffatti funzioni e poteri siano assegnate ad altre amministrazioni da specifiche disposizioni "siano assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi".
In assenza di una specifica attribuzione ad altro ente, all’Agenzia delle entrate spettano le funzioni di controllo sulla spettanza delle agevolazioni tributarie. Nel caso concreto il Ministero aveva soltanto compiti statistici di censimento.
Art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000, in particolare comma 15 (Tremonti ambientale)
Ai fini della spettanza di tale beneficio, occorre che l'investimento (rectius: l'immobilizzazione immateriale con esso acquistata) sia necessario per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente dall'attività dell'impresa che lo realizza (come correttamente ritenuto dalla CTR) ma non i danni causati dall'attività di soggetti terzi (come sostenuto dalla ricorrente).
Il beneficio è limitato agli investimenti rivolti a contrastare danni ambientali causalmente riconducibili all’attività dell’impresa beneficiaria. Non copre gli investimenti che servono a trattare o riparare danni causati da terzi; resta possibile l’agevolazione per l’attività propria dell’impresa anche se essa opera abitualmente nel settore ambientale.
Articoli da 87 a 89 del Trattato CEE e, successivamente, articoli da 107 a 109 TFUE
L'accoglimento della tesi opposta, del resto, comporterebbe che l'agevolazione di cui ai commi da 13 a 19 dell'art. 6 della legge n. 388 del 2000 si tradurrebbe in un'agevolazione all'attività stessa delle imprese il cui oggetto sia costituito, come nel caso della società ricorrente, da un'attività di prevenzione, riduzione e riparazione di danni causati all'ambiente da terzi - e i cui investimenti sono, perciò, strutturalmente generalmente diretti a prevenire, ridurre e riparare danni all'ambiente - esito che, oltre che contrastare con l'indicata intenzione del legislatore, sarebbe suscettibile di trasformare l'agevolazione de qua in un aiuto di Stato, in contrasto con gli articoli da 87 a 89 del Trattato CEE (e, successivamente, con gli articoli da 107 a 109 TFUE), stante il vantaggio che essa potrebbe comportare a favore del detto settore di imprese rispetto ai concorrenti di altri Paesi dell'Unione europea, con la conseguente alterazione (o minaccia di alterazione) della concorrenza.
L’estensione del beneficio agli investimenti rivolti a danni causati da terzi potrebbe avvantaggiare selettivamente il settore delle imprese ambientali e alterare la concorrenza; il rischio di aiuto di Stato conferma l’interpretazione restrittiva dell’agevolazione.
Art. 23 della legge n. 87/1953
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale (art. 23, L. 11/03/1958, n. 87), mentre alle parti non è attribuito alcun potere di iniziativa al riguardo.
La parte può prospettare argomenti e sollecitare il giudice, ma non può far valere autonomamente in cassazione la mancata rimessione di una questione costituzionale come vizio della decisione.
Art. 24, comma 3, della legge n. 87/1953
Peraltro, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, L. n. 87 del 1953, la questione di costituzionalità di una norma non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo.
La questione costituzionale può essere sottoposta o riproposta in ogni grado se rilevante e non manifestamente infondata rispetto a una questione ritualmente dedotta, ma non può costituire da sola l’oggetto del giudizio.
Art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 212/2000
In primo luogo, il principio del legittimo affidamento opera in tema di sanzioni ma non incide sulla debenza dell'imposta (e nel caso di specie le sanzioni sono state escluse); infatti anche ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000.
L’affidamento incolpevole può escludere sanzioni e interessi, ma non cancella il debito d’imposta. Il mero silenzio di un’amministrazione priva della competenza a verificare l’agevolazione non fonda, nel caso deciso, un affidamento opponibile all’Agenzia.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali, il rigetto integrale del ricorso comporta l’obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La notifica degli avvisi di accertamento tributari effettuata direttamente dall’Agenzia delle entrate a mezzo raccomandata è legittima anche per gli avvisi impoesattivi; la notificazione diretta non richiede necessariamente la relata propria della notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario.
- Per la Tremonti ambientale, l’investimento deve essere collegato alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni ambientali causati dall’attività della stessa impresa. Non basta che l’investimento produca un beneficio ambientale o sia funzionale all’attività di trattamento di danni causati da terzi.
- Il controllo sulla spettanza di un’agevolazione che opera attraverso la determinazione dell’imponibile compete all’Agenzia delle entrate, salvo che una norma attribuisca espressamente tale potere a un’altra autorità. Un compito di censimento o raccolta statistica non equivale a un potere di verifica fiscale.
- Il principio di affidamento può rilevare per l’esclusione di sanzioni e interessi, ma non esonera dal pagamento dell’imposta dovuta; il silenzio di un ente non competente sul merito tributario, di per sé, non rende spettante un beneficio fiscale.
- Le questioni di costituzionalità devono essere rilevanti e non manifestamente infondate rispetto a una questione ritualmente dedotta; la parte può sollecitare il giudice a rimetterle alla Corte costituzionale, ma non può trasformare la mancata rimessione in un autonomo motivo di ricorso per cassazione.
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